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Sentenza — n. 15038/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding mafia aggravating circumstance reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15038/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defense and the public prosecutor regarding a detention order issued by the preliminary investigation judge in Catanzaro. The defense argued that the court's assessment of the mafia aggravating circumstance lacked sufficient evidentiary support and logical coherence. The court ruled that the lower tribunal's reasoning was sound, as it correctly identified the demonstrative and spectacular nature of the violence as indicative of the mafia method, thereby rejecting the claim that the defense's arguments constituted a valid ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 309 c.p.p.; Art. 416-bis c.p.: The court's evaluation of the mafia aggravating circumstance is binding unless manifestly illogical, and the defense cannot substitute the judge's comprehensive assessment of the indicia of guilt with a different reconstruction of the evidence in a cassation appeal.

Parole chiave

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mafia aggravating circumstance demonstrative violence preliminary investigation judge custody in prison cassation appeal dismissal evidentiary support method mafia estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 309 c.p.p.
Investita del riesame ex art. 309 cod.
Art. 416-bis c.p.
proposto dall’indagato, ilTribunale di Catanzaro annullava, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanzagenetica in relazione sia al delitto associativo di cui al capo 1) che alla circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essererespinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istitutopenitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 309 cod. proc. pen
Investita del riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 416 bis cod. pen
proposto dall’indagato, ilTribunale di Catanzaro annullava, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanzagenetica in relazione sia al delitto associativo di cui al capo 1) che alla circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.
art. 273 cod. proc. pen
La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo ilsolco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili.In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica dellasussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod.
art. 274 cod. proc. pen
pen.), oltre chedelle esigenze cautelari (ex art. 274 cod.

Giurisprudenza citata

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sez. 5, n. 32250 del 11 luglio 2025
» (sez. 5, n. 32250 del 11 luglio 2025 pagg.
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Testo completo

RIB. LIBERTA' di Catanzaroudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto ilrigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 14 ottobre 2025, il Tribunale delRiesame di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto consentenza n. 32250 del 11 luglio 2025 della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale,della precedente ordinanza del 25 marzo 2025 del medesimo Tribunale, annullava, neiconfronti di Francescopaolo Morabito, l'ordinanza in data 24 febbraio 2025 del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro limitatamente alla circostanza aggravanteex art. 416 bis.1 cod. pen. contestata al capo 60); confermava nel resto l’impugnataordinanza, disponendo il ripristino della misura della custodia in carcere.1.1.

Con ordinanza del 24 febbraio 2025, il Giudice per le indagini preliminari diCatanzaro aveva applicato nei confronti di Francescopaolo Morabito la misura della custodiain carcere, in quanto gravemente indiziato, in concorso, dei delitti cui agli artt. 416- bis (capo1); 582-583 comma 1 n.1, 585- 583 quinques, 416-bis.1 cod. pen. (capo 58); cessione disostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 59); tentataestorsione aggravata ai sensi degli artt. 56, 629, comma 2, in relazione all’art. 628, comma 3nn. 1 e 3, cod. pen., (capo 60); usura ex art. 644, commi 1 e 5 n. 4, cod. pen. (capo 61);lesioni aggravate (capo 68).1.2.

Investita del riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposto dall’indagato, ilTribunale di Catanzaro annullava, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanzagenetica in relazione sia al delitto associativo di cui al capo 1) che alla circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata ai capi 58), 60) e 68), confermandol’ordinanza custodiale per tali ultimi reati, nonché per quelli di cui ai capi 59) e 61).1.3. Avverso detto provvedimento proponevano ricorso per cassazione ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro (denunciando violazione dilegge e vizi della motivazione con riguardo all’annullamento dell’ordinanza cautelare per ilcapo 1) e per l’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. rispetto ai capi 58 e 68) nonchél’indagato (che avanzava un unico motivo, relativo alle esigenze cautelari e alla scelta dellamisura); la Corte di Cassazione, con sentenza in data 11 luglio 2025, in accoglimento delricorso avanzato dal Pubblico ministero, annullava il provvedimento impugnato in relazioneal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1cod. pen con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro.

Respingeva ilricorso avanzato nell’interesse di Morabito.1.4. In sede di rinvio, il Tribunale del Riesame di Catanzaro, ha reso l'ordinanzasopra indicata, ed oggi impugnata, con cui, per quanto di interesse nella presente sede, haconfermato il giudizio di gravità indiziaria a carico di Francescopaolo Morabito in relazione alcapo 1) e alla sussistenza dell’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., sotto il profilo delmetodo mafioso, in relazione ai capi 58 e 68.Il Tribunale ha, in particolare, quanto alla partecipazione del Morabito all’associazionedescritta al capo 1), valorizzato le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (inparticolare Annamaria Cerminara, Tommaso Rosa e Andrea Guarnieri), dalle qualiemergeva l’operatività, all’interno del clan Gagliano, di un gruppo di nuove leve dedite allacommissione di atti intimidatori ed estorsivi sotto la guida di Vincenzo Graziano Santoro;l’inserimento del Morabito in tale contesto associativo derivava, secondo la valutazione delTribunale, dalla convergenza probatoria delle propalazioni dei collaboratori e dall’esito dellecaptazioni, come riportate da pag. 8 a 13 del provvedimento impugnato.

L’inserimento delMorabito nel clan Santoro era altresì avvalorato dalla commissione dei delitti contestati aicapi 58) e 68) per i quali doveva essere riconosciuta la sussistenza dell’aggravante ex art.416 bis.1 cod. pen. (per il capo 68, solo sotto il profilo del metodo mafioso). Si trattava rispettivamente del violento pestaggio, commesso in concorso con Riccelli,Mancuso e Squillacioti, ai danni di Gianluca Nisticò e Vito Anacoreta in occasione del qualeil Morabito attingeva Nisticò con plurimi fendenti, causandogli lesioni permanenti al volto(capo 58) nonché dell’estorsione commessa ai danni del broker Domenico Masciari, inconcorso con Riccelli e Andrea Fava, sfociata nella violenta rapina posta in essere daMorabito ai danni della vittima nell'ottobre 2024 (capo 68).Osservava il Tribunale come dette condotte, commesse unitamente a soggetti intranei ocomunque contigui al clan di Gagliano, denotavano impiego di forme di violenzaspettacolarizzata, finalizzata ad intimidire ed ammonire le vittime, evocativa di sopraffazionetipicamente mafiosa.2.

Ricorre Francescopaolo Morabito, a mezzo del difensore avv. Sergio Rotundo, chechiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, articolando due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal delitto di cui al capo 1).Il Tribunale è incorso in una palese violazione di legge ed in un travisamento dellaprova nel ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazionestabile e organica del Morabito al sodalizio mafioso di cui al capo 1). Le azioni di Morabito,invero, sono risultate autonome e non inserite in un contesto ‘ndranghetistico, dal momentoche egli ha perseguito per lo più interessi personali in ciascun episodio contestato.

L'attivitàinvestigativa ha evidenziato l'assenza di rapporti tra Morabito e Santoro, avendo il ricorrenteavuto contatti solo con il coindagato Riccelli. I due collaboratori Cerminara e Rosa nonmenzionano mai la figura di Morabito, mentre Guarnieri lo ritiene vicino alla figura diInvero il Tribunale ha ritenuto il coinvolgimento del Morabito nel reato associativo sullabase del sillogismo per cui: se Santoro aveva rapporti con Manuel Pinto e Morabito avevarapporti con Pinto - arrestato unitamente ai complici Morabito e Riccelli per detenzione diarma clandestina e di alcuni caricatori -, il Morabito doveva ritenersi subordinato a Santoro epartecipe dell'associazione da questi guidata: osserva tuttavia il ricorrente come si tratti,all'evidenza, di una mera congettura investigativa.Peraltro, il Tribunale minimizza e ignora l'assenza assoluta di contatti diretti tra Morabitoe Santoro o con altri presunti sodali ad eccezione del Riccelli.Quanto alle dazioni economiche in favore del Morabito da parte del coindagato Pinto, iGiudici del Riesame sono caduti in un evidente travisamento avendole ritenute come unsostentamento economico di natura associativa; in realtà le indagini hanno acclaratol'esistenza di un rapporto personale tra Pinto e Morabito, e, al più, sarebbe emerso cheMorabito aveva chiesto dei prestiti al Pinto.

In ogni caso manca qualsiasi elemento da cuidesumere che Morabito, allorquando era detenuto, avesse avuto la consapevolezza di potercontare sull'aiuto economico e sulla solidarietà di un gruppo criminale con proventidell'associazione di riferimento, piuttosto che beneficiare di contributi da parte di un amico.Anche la vicenda relativa al presunto tradimento da parte di Morabito e Riccelli neiconfronti del Pinto (per avere informato Santoro del coinvolgimento del predetto Pintonell’estorsione commessa ai danni dello zio di Santoro) è frutto di un'evidente travisamento,dal momento che un'attenta lettura del paragrafo dedicato alla vicenda, nella richiesta dimisura cautelare, mostra chiaramente come il sospetto del Pinto ricadesse esclusivamentesu Riccelli e non anche su Morabito, che rimaneva estraneo a questo ritenuto tradimento.Sempre l'esame della richiesta cautelare mostra con chiarezza come la ragione delrisentimento di Pinto nei confronti dei Morabito attenesse esclusivamente alla vicendarelativa all'arresto per detenzione d'arma, avvenuto il 24 giugno 2021.Evidenzia poi la difesa come le condotte criminose ascritte a Morabito siano staterealizzate in concorso con soggetti estranei all'associazione o siano state ricondotte a futilimotivi o a un mero interesse personale.In definitiva il giudice del rinvio non ha correttamente esercitato la libertà di decisioneche gli competeva, pur vincolata allo schema logico della sentenza rescindente: il Tribunaledel riesame ha operato una valutazione unitaria del compendio indiziario solo apparente,avendo selezionato unilateralmente solo gli elementi che sembravano confermare la tesiaccusatoria, ignorando, tuttavia, quelli che la smentivano in modo categorico, tra cui ledichiarazioni svalutative sulla figura di Morabito espresse dallo stesso Pinto.2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all'aggravante mafiosa contestata ai capi 58) e 68).Quanto al capo 58), ricorda la difesa come la costante giurisprudenza di legittimitàescluda che la metodologia mafiosa possa discendere dalla mera gravità o violenzadall'azione, dal momento che il metodo mafioso richiede che l'azione intimidatoria siaoggettivamente idonea a richiamare e sfruttare la forza intimidatrice del vincolo associativo,generando nella vittima la consapevolezza che l'azione provenga da un soggettoappartenente a un gruppo mafioso: tale consapevolezza non emerge dal fascicolo e lacondotta è stata dallo stesso G.I.P. originariamente ricondotta a futili motivi.Quanto al capo 68), la violenza spettacolarizza fatta è stata agita per un fine egoistico enon per affermare il controllo del clan su un territorio per intimidire terzi.3.

Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Piccirillo, hachiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo ilsolco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili.In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica dellasussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre chedelle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetrocircoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza omanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituirel’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei datiprobatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguatoconto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardantelo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chedevono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento,Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460 - 01).Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’attoimpugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, lacorrettezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro,l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo delprovvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828;

Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).3. Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel provvedimentoimpugnato, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..4. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza dei graviindizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1), è nelcomplesso infondato.Il Tribunale del riesame, nel giudizio di rinvio, ha infatti dato conto in modo coerente eprivo di manifeste illogicità degli elementi posti a fondamento della gravità indiziaria circa lapartecipazione del Morabito al sodalizio operante nel quartiere Gagliano, valorizzando – inlettura convergente –le fonti dichiarative (in particolare le dichiarazioni rese dai collaboratoridi giustizia Annamaria Cerminara, Tommaso Rosa e Andrea Guarnieri, che descrivonol’operatività di un gruppo di “nuove leve” riconducibile alla guida di Vincenzo GrazianoSantoro), quanto, soprattutto, il compendio intercettivo.In tale quadro, i Giudici della cautela hanno ritenuto particolarmente significative leconversazioni intercettate presso l’abitazione di Manuel Pinto – che il collaboratore Rosaindividua tra i sottoposti del Santoro - durante la sua detenzione domiciliare, nelle qualiquesti, nel lamentare il “tradimento” subito da parte di Francesco Morabito ed EmanueleRiccelli, riferiva di avere provveduto al sostentamento economico del ricorrente durante larestrizione, di averne finanziato le spese legali e di avere altresì fatto fronte a esposizionidebitorie del Morabito.

A tale proposito, opportunamente il Tribunale ha richiamato, tra lenumerose altre, la conversazione n. 9308 del 16/01/2022 (pagg. 9, 10), nel corso dellaquale Manuel Pinto non solo si lamenta del tradimento subìto da parte di Morabito e Riccelli,ma afferma chiaramente di avere provveduto al sostentamento economico di Morabitomentre questi si trovava detenuto.Il presunto travisamento evocato in ricorso – secondo cui il sospetto del Pinto sarebbericaduto esclusivamente su Riccelli e non anche su Morabito, che sarebbe rimasto estraneoal ritenuto tradimento – risulta smentito dal dato intercettivo richiamato, in cui il tradimentoviene chiaramente ascritto, nella visione del Pinto, ad entrambi i sodali.

Per il resto, ilricorrente, a sostegno della propria alternativa ricostruzione dei fatti, richiama atti – larichiesta di misura cautelare – non allegati al ricorso, che risulta pertanto non autosufficiente.Resta, quindi, generica e aspecifica la prospettazione difensiva che intende ricondurrele dazioni economiche da Pinto a Morabito a meri contributi tra “amici” o a prestiti personali:essa si risolve in mere deduzioni fattuali e in una diversa lettura del materiale indiziario,sollecitando apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità.In particolare, quanto al denunciato travisamento delle prove con specifico riferimento alsignificato ascritto dai Giudici al contenuto delle conversazioni, va ricordato che in sede dilegittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di una intercettazionediversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento dellaprova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in mododifforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 2, n.38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994 - 01;

Sez. 6, n. 11189 del 8/03/2012, Asaro, Rv.252190 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 3,n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01).Ebbene, nel caso che ci occupa, la Difesa offre un diverso significato del contenutodelle intercettazioni, sollecitando la Corte a compiere un’operazione che, come già detto, èpreclusa in questa sede.Del tutto aspecifico appare poi l’ulteriore rilievo difensivo, reiterato, relativo all’asseritaassenza di contatti diretti tra Morabito e il presunto sodale apicale Santoro.Il ricorrente, infatti, omette di confrontarsi con la diversa ricostruzione operatanell’ordinanza impugnata, che, dopo avere richiamato diffusamente le intercettazioni dirilievo e sviscerato la vicenda del “tradimento” subito da Pinto ad opera di Riccelli eMorabito, afferma come «altrettanto rilevante è la richiamata vicenda del tradimento delPinto, la quale, in uno con la prova dei diretti rapporti degli indagati con Santoro, dimostra ilrapporto di subordinazione e rispetto dei primi verso quest’ultimo» (pag. 15).

Né puòtrascurarsi che la stessa Corte di legittimità, nella sentenza rescindente, aveva chiaramenteevidenziato che «ricorre il denunciato travisamento delle intercettazioni a proposito dellaesistenza di contatti tra Santoro e il ricorrente, come detto, negati dal Tribunale distrettuale,pur a fronte di conversazioni oggettivamente conducenti in senso radicalmente opposto,giacchè, quando Manuel Pinto accusa Francesco Morabito ed Emanuele Riccelli di averlotradito informando Santoro del suo coinvolgimento nella estorsione in danno dello zio dellostesso Santoro, se ne trae, appunto, che il ricorrente si sia interfacciato con Santoro, ciò chedà conto della radicale e decisiva difformità dell’affermazione del tribunale – che ha esclusoil coinvolgimento diretto dell’indagato nel contesto associativo delineato dall’Accusa, ovveronel gruppo di nuove leve facenti capo al Santoro, dando atto della assenza di qualsivogliarelazione tra il Santoro e il Morabito, nel periodo di monitoraggio investigativo - rispetto alcontenuto del dato intercettivo.

» (sez. 5, n. 32250 del 11 luglio 2025 pagg. 10, 11).Ne discende che il motivo, nella sostanza, mira a sostituire alla valutazione complessivacompiuta dal giudice del rinvio una diversa ricostruzione del compendio indiziario, nonconsentita in questa sede, senza individuare specifiche violazioni di legge o manifeste aporielogiche nel percorso argomentativo.5. Il secondo motivo, relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. contestata ai capi 58) e 68), è parimenti infondato.5.1. Giova ricordare che l’aggravante in esame, nella declinazione del c.d.“metodo mafioso”, richiede che le modalità della condotta risultino oggettivamente idonee aevocare e sfruttare la forza intimidatrice del vincolo associativo, in modo da rafforzare –nell’ambiente e nella vittima – la percezione di una sopraffazione riconducibile a un gruppocriminale.

È dunque la “spendita” della forza intimidatrice, anche solo in termini evocativi edimostrativi, a connotare l’aggravante, e non la mera violenza in sé considerata, valutazioneche tuttavia deve essere compiuta tenendo conto del contesto e dello spessore criminale deisoggetti agenti.5.2. Nella specie, il Tribunale ha motivatamente valorizzato la dimensioneplateale, dimostrativa e “spettacolarizzata” della violenza, posta in essere – secondo quantoricostruito – da soggetti intranei o comunque contigui al clan operante nel quartiereGagliano.Quanto al capo 58), il pestaggio commesso in concorso e culminato nello sfregiopermanente al volto della persona offesa è stato ritenuto espressivo di una violenza nonmeramente occasionale, ma idonea – per modalità, luogo e intensità – a fungere daammonimento e ad affermare una capacità di sopraffazione evocativa di prassi tipicamentemafiose.Quanto al capo 68), la condotta estorsiva sfociata nella rapina in danno di Masciari,inserita nel medesimo contesto relazionale e realizzata con modalità dimostrative, è statacongruamente ricondotta all’impiego del metodo mafioso.Le doglianze difensive, pur richiamando principi astratti in tema di aggravante mafiosa,non si confrontano in modo puntuale con il percorso argomentativo del provvedimentoimpugnato e tendono, in definitiva, a ricondurre le condotte a finalità meramente “egoistiche”o a futili motivi, sollecitando una diversa qualificazione del fatto e una differente lettura delcontesto, operazioni non consentite in sede di legittimità a fronte di una motivazione che nonpresenta manifeste illogicità.6.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essererespinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istitutopenitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIACOMO ROCCHI