Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15036/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal against its own order due to lack of motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15036/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible because the contested order lacked a deposited motivation. The appellant argued that the court failed to consider the withdrawal of the complaint and ignored aggravating circumstances, claiming an error in factual evaluation. The court ruled that the extraordinary remedy under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure cannot be used to challenge decisions where the reasoning has not been formally submitted, as this would violate the principle of legal certainty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625-bis cod. proc. pen.; The extraordinary appeal against a Supreme Court order is inadmissible if the contested decision lacks a deposited motivation, as the remedy is exceptional and cannot challenge undefined reasoning to preserve legal certainty.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal inadmissibility lack of deposited motivation legal certainty principle Supreme Court order Article 625-bis criminal procedure peggioramento di uno stato anteriore circostanze aggravanti o attenuanti risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis cod. proc. pen.
In via preliminare, allo scopo di inquadrare le doglianze proposte nell’interesse diXXXXXXXXXXXX, avverso l’ordinanza emessa il 19 novembre 2025 dalla Corte dicassazione, Settima Sezione penale, ai sensi dell’art. 625-bis cod.
Art. 6 comma 6 legge 19 aprile 2001, n. 128
In via preliminare, allo scopo di inquadrare le doglianze proposte nell’interesse diXXXXXXXXXXXX, avverso l’ordinanza emessa il 19 novembre 2025 dalla Corte dicassazione, Settima Sezione penale, ai sensi dell’art. 625-bis cod.
Art. 395 comma 5 cod. proc. civ.
128, hanno contribuito allaformazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculareelaborazione formatasi sull’art. 395, comma 5, cod.
Art. 14 disposizioni sulla legge in generale
Art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 625-bis cod. proc. pen
In via preliminare, allo scopo di inquadrare le doglianze proposte nell’interesse diXXXXXXXXXXXX, avverso l’ordinanza emessa il 19 novembre 2025 dalla Corte dicassazione, Settima Sezione penale, ai sensi dell’art. 625-bis cod.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01
Corte cost., sent. n. 294 del 1995
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

le Vincenzo Senatore, che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 19 novembre 2025 la Corte di cassazione, Settima Sezionepenale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da XXXXXXXXXXXX, finalizzato aottenere l’annullamento della pronunzia emessa il 12 giugno 2025 con la quale la Corte diappello di Milano aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Como all’imputato l’1febbraio 2024 alla pena di anni tre, mesi due di reclusione, in ordine al delitto di lesionipersonali aggravato, commesso a Bellagio, il 4 settembre 2021.2.

Avverso questa ordinanza XXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. XXXXXXXXXXXX,proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazionedella sentenza impugnata, per non avere la Corte di legittimità tenuto conto della remissionedi querela della persona – intervenuta dopo il deposito della decisione di appello – e nonavere escluso le aggravanti del nesso teleologico e del numero dei concorrenti, che eranostate riconosciute sulla base di un errore di fatto, dovuto all’incongrua valutazione delleemergenze processuali.2.1.

Questa argomentazioni venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memoriedepositate dall’avv. Daniele Toia, datate 25 marzo 2026, con cui la difesa del ricorrenteinsisteva nell’accoglimento del ricorso straordinario.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXè inammissibile, risultando incentrato sumotivi manifestamente infondati.2. In via preliminare, allo scopo di inquadrare le doglianze proposte nell’interesse diXXXXXXXXXXXX, avverso l’ordinanza emessa il 19 novembre 2025 dalla Corte dicassazione, Settima Sezione penale, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., si rendonoindispensabili alcune precisazioni.Deve, innanzitutto, premettersi che ratio e lettera dell’art. 625-bis cod. proc. pen., cosìcome introdotto dall’art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, hanno contribuito allaformazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculareelaborazione formatasi sull’art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (tra le altre, Sez.

U, n. 1603 del27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01).Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario propostonell’interesse di XXXXXXXXXXXX il principio dell’intangibilità dei provvedimenti pronunciatidalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezza per effetto dell’art.625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello, analogo, della revocazione per lamateria civile, resta il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione delgiudicato; l’accertamento definitivo trasfuso nella motivazione della sentenza, del resto, lo«scopo stesso dell’attività giurisdizionale […]» e realizza l’interesse fondamentale di ognisistema processuale «alla certezza delle situazioni giuridiche […]» (Corte cost., sent. n. 294del 1995).Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, quindi, non possono trovareapplicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto sancito dall’art. 14delle disposizioni sulla legge in generale, perché costituiscono una deroga all’intangibilità delgiudicato formatosi sull’accertamento consacrato nella motivazione della decisione dilegittimità.Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore delladisposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorso straordinario,pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate da definitività e per le quali èstata depositata la motivazione oggetto delle censure ex art. 625-bis cod. proc. pen.3.

L’applicazione dei principi che si sono enunciati nel paragrafo precedente al ricorsostraordinario proposto da XXXXXXXXXXXX, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.,avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione, Settima Sezione penale, il 19novembre 2025, comporta che di tale impugnazione deve rilevarsi la manifesta infondatezza.Non può, in proposito, non rilevarsi che, prescindendo dall’astratta plausibilità delledoglianze prospettate nell’interesse del ricorrente, l’atto di impugnazione in esame èproposto contro una decisione di cui, allo stato, non è nota la motivazione.

Ne consegue chele censure difensive risultano formulate in via meramente ipotetica, postulando l’erroneità diun percorso motivazionale di cui non si conosce l’esistenza, non essendo stata depositata lamotivazione della decisione censurata e non potendo, conseguentemente, attivarsi i poteririconosciuti al condannato dall’art. 625-bis cod. proc. pen.4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di dichiarare inammissibile ilricorso proposto da XXXXXXXXXXXX, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende.Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO CENTONZE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.