Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15033/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal possession of firearms and a knife, rejecting defense arguments regarding hunting justification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15033/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Agostino Tuzzi's appeal against his conviction for illegal possession of firearms and a knife, upholding the lower court's decision. Tuzzi argued that his possession of a hunting knife was justified by his preparation for a legal hunting activity, but the court found this defense unsupported by the arrest report which described the object as a bladed weapon. The court ruled that the justification for carrying the knife did not exist because the defendant was already under a specific ban on possessing weapons and ammunition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 99, secondo comma, 110 cod. pen.; Art. 697 cod. pen.; In cases of illegal possession of weapons, the crime of illegal carrying absorbs the crime of illegal detention only when detention begins simultaneously with carrying in a public place and prior detention is proven; otherwise, separate justification must be established for each item based on licit behavioral rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal possession of firearms illegal carrying of weapons hunting justification defense weapon ban order absorption of crimes procedural urgency criminal liability porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99, secondo comma, 110 cod. pen.
Art. 697 cod. pen.
pen.), D (art. 697 cod. pen.) ed E (art.
Art. 699 cod. pen.
pen.) ed E (art. 699 cod. pen.),unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali l’imputato veniva condannato allapena di tre anni e due mesi di reclusione.L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamentodelle spese processuali.2.
Art. 648 cod. pen.
497 del 1974), C (art. 648 cod. pen.), D (art.
Art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n. 110
«Il “giustificato motivo” del porto deglioggetti di cui all’art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n.
art. 648 cod. pen
497 del 1974), C (art. 648 cod. pen.), D (art.
art. 697 cod. pen
pen.), D (art. 697 cod. pen.) ed E (art.
art. 699 cod. pen
pen.) ed E (art. 699 cod. pen.),unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali l’imputato veniva condannato allapena di tre anni e due mesi di reclusione.L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamentodelle spese processuali.2.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 277343 del 04/03/2021, Amato
Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e di appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto ilrigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa il 24 marzo 2025 il Tribunale di Messina giudicava AgostinoTuzzi colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 99, secondo comma, 110 cod. pen., 10 e14 legge 14 ottobre 1974, n. 497), B (artt. 99, secondo comma, 110 cod. pen., 10 e 14 leggen. 497 del 1974), C (art. 648 cod. pen.), D (art. 697 cod. pen.) ed E (art. 699 cod. pen.),unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali l’imputato veniva condannato allapena di tre anni e due mesi di reclusione.L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamentodelle spese processuali.2.

Con sentenza emessa il 19 novembre 2025 la Corte di appello di Messina,pronunciandosi sull’impugnazione di Agostino Tuzzi, in parziale riforma della decisioneappellata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato in un anno, diecimesi di reclusione e 3.600,00 euro di multa.La sentenza impugnata, nel resto, veniva confermata.3. I fatti di reato contestati ai capi A, B, C e D traevano origine dall’arresto in flagranzadi reato di Agostino Tuzzi, eseguito dai carabinieri della Stazione di Mandanici il 6 dicembre2023, che, nell’espletamento di un’attività di controllo del territorio, svolta nelle campagne diPagliara, individuavano l’imputato, in compagnia di Ben R’Houma Maher, mente, dopo avereparcheggiato l’autovettura targata CY818SSM, a bordo del quale viaggiavano, stavaapprontando l’attrezzatura necessaria per una battuta di caccia.Nel corso del controllo eseguito dai militari, il ricorrente veniva trovato in possesso dellearmi compiutamente descritte nei capi A, B, C e D, nonostante fosse stato investito deldivieto di detenere armi e munizioni, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Messina il 16luglio 1998, che traeva il suo fondamento dalla condanna riportata dall’imputato per i reati dicui agli artt. 337 , 368 e 639-bis cod. pen.All’esito del controllo eseguito dai Carabinieri della Stazione di Mandanici, inparticolare, Agostino Tuzzi veniva trovato in possesso di un fucile doppietta calibro 16; di209 cartucce di varie marche; di un coltello a serramanico della lunghezza di 31 centimetri.Si accertava, inoltre, che il fucile doppietta calibro 16, recante numero di matricola4750, descritto ai capi A e B, era intestato alla defunta Maria Rizzo, anche se l’imputato,interrogato sul punto, non era in grado di riferire quale fosse la provenienza dell’arma.

Ilricorrente, infatti, riferiva che il fucile in questione gli era stato consegnato da un terzo, che, asua volta, l’aveva ricevuto da un parente della stessa Rizzo.Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato AgostinoTuzzo veniva condannato alle pene di cui in premessa.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso proposto da Agostino Tuzzi è infondato.2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva ilvizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito ritenuto ildelitto di detenzione del fucile da caccia calibro 16, contestato al capo A, assorbito in quellodi porto in luogo pubblico, contestato al capo B, sebbene dal compendio probatorioemergeva la contemporaneità delle due condotte illecite di Tuzzi, che imponeva diriconoscere l’assorbimento invocato.Osserva il Collegio che l’assunto difensiva è smentito dalle emergenze processuali, cheimpongono di escludere la possibilità di assorbire il delitto di detenzione abusiva del fucilecalibro 16 nel delitto di porto illecito in luogo pubblico, non evincendosi dal compendioprobatorio quali fossero gli elementi sintomatici della contestualità delle due condotte illecite,invocata dalla difesa del ricorrente.La dedotta contestualità delle condotte illecite contestate ai capi A e B, invero, èsmentita dalle evidenze probatorie, esposte a pagina 3 della decisione di primo grado, in cuisi riportava che l’arma detenuta da Agostino Tuzzi era intestata alla defunta Maria Rizzo eche all’imputato «era stata consegnata da un terzo soggetto che a sua volta riferiva di averlaricevuta dalla summenzionata signora Rizzo Maria».Ne discende che, attesi i vari passaggi che avevano consentito a Tuzzi di entrare inpossesso dell’arma, secondo quanto dallo stesso affermato, le conclusioni alle qualigiungeva la Corte di merito appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi allagiurisprudenza di questa Corte, da ultimo, affermata in Sez. 1, n. 277343 del 04/03/2021,Amato, Rv. 281668 - 01, secondo cui:

«In tema di reati concernenti le armi, il delittodi porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorsomateriale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto dellamedesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata inprecedenza detenuta». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo diricorso.3. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il secondo motivo diricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non averela Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistentigli elementi costitutivi del reato di cui al capo E, dovendosi ritenere la detenzione del coltelloa serramanico controverso giustificata dall’attività venatoria che, al momento del controlloeseguito dai Carabinieri della Stazione di Mandanici, il ricorrente si apprestava a svolgerecon un altro soggetto.Deve, invero, osservarsi che le deduzioni difensive appaiono smentite dal verbale diarresto in flagranza di reato eseguito il 6 dicembre 2024, dai cui si attestava la «la natura dipugnale dell’oggetto rinvenuto nella disponibilità dell’imputato […]», rispetto al quale nonerano emersi elementi idonei a sconfessare tale descrizione.Né il ricorrente, al di là delle mere asserzioni difensive, ha fornito indicazioni tali daconsentire di ritenere il coltello sequestrato dai militari destinato allo svolgimento di un’attivitàvenatoria svolta lecitamente; liceità che, al contrario, deve escludersi, alla luce del fatto cheTuzzi veniva trovato in possesso delle armi descritte nei capi A, B, C e D, nonostante fossestato investito del divieto di detenere armi e munizioni, emesso nei suoi confronti dal Prefettodi Messina il 16 luglio 1998.Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di merito è rispettosodelle emergenze processuali e conforme al principio di diritto affermato da Sez. 4, n. 49769del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878 - 01, secondo cui:

«Il “giustificato motivo” del porto deglioggetti di cui all’art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n. 110, ricorre solo quandoparticolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentalilecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, allecondizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzionedell’oggetto».Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.4. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO CENTONZE GIACOMO ROCCHI