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Sentenza — n. 14979/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, allowing cassation request due to insufficient reasoning on penalty increases for continued crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14979/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the cassation appeal filed by Vincenzo Di Liddo against the preliminary judge's order regarding continued crimes. The appellant argued that the judge failed to provide adequate reasoning for the specific penalty increases applied to satellite offenses, violating principles of proportionality and rationality. Consequently, the Court annulled the contested order and remanded the case for a new sentencing determination that strictly adheres to the required level of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 81, comma 2 cod. pen.; The judge executing continued crimes must explicitly motivate the specific increase for each satellite offense to ensure effective judicial control over the sentencing logic, rather than merely respecting the statutory triple limit.

Parole chiave

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continued crimes penalty increase insufficient motivation proportionality principle judicial discretion remand for retrial sentencing logic adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 81, comma 2 cod. pen.
— è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, secondo comma, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Eccepisce, al riguardo, che il giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato la riconducibilità di tutti i reati indicati nell'istanza ex art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Eccepisce, al riguardo, che il giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato la riconducibilità di tutti i reati indicati nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
— è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020
pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della 2pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (in questo senso cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep.
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
Ed ancora, in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
Sentenza n. 183 del 2013 della Corte Costituzionale
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Testo completo

o a BISCEGLIE il 27/06/1965 avverso l'ordinanza del 22/08/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla determinazione delle pene irrogate, per ciascun reato satellite, a titolo di continuazione;RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 agosto 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto, in accoglimento dell'istanza proposta da Vincenzo Di Liddo, la continuazione tra i reati da lui commessi ed accertati con tre sentenze irrevocabili e rideterminato la pena complessiva in dodici anni ed otto mesi di reclusione e 1.700 euro di multa.

2. Vincenzo Di Liddo propone, con l'assistenza dell'avv. Francesco Di Marzio, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale denuncia violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione con riferimento al quantum di pena stabilito a titolo di aumento per la continuazione. Eccepisce, al riguardo, che il giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato la riconducibilità di tutti i reati indicati nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. al medesimo disegno criminoso ed individuato, correttamente, quello più grave nel delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, ha fissato le pene per i reati satellite senza profondere il dovuto impegno argomentativo ed applicando, in spregio a canoni di razionalità ordinaria, aumenti non rispettosi del principio di proporzionalità.

3. Il Procuratore generale, ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla determinazione delle pene irrogate per ciascun reato satellite, a titolo di aumento per la continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice — in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. — è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della 2pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (in questo senso cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01;

Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01). Ed ancora, in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) hanno precisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, è tenuto a calcolare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione ed hanno, ulteriormente, chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato alla loro entità e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Laddove, quindi, gli aumenti operati per i reati satellite siano prossimi, per la loro entità, alle pene inflitte in sede di cognizione è necessario che la statuizione del giudice dell'esecuzione sia sorretta da più analitica motivazione delle ragioni di tale scelta, in sé legittima ma necessitante di specifica spiegazione alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., come richiesto da questa Corte, nella sua espressione più autorevole.

3. L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei criteri sopra richiamati. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere correttamente individuato il reato più grave in quello previsto e punito dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 30 giugno 2017, che è valsa a Di Liddo la condanna alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione, ha fissato gli aumenti per la continuazione, rispettivamente: in due anni di reclusione e 500 euro di multa per i reati di furto pluriaggravato e danneggiamento aggravato accertati con sentenza del Tribunale di Trani del 16 ottobre 2018; in quattro anni di reclusione e 700 euro di multa per i sedici reati (una violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; una resistenza a pubblico ufficiale; una minaccia a pubblico ufficiale; un reato in materia di armi; dodici furti, consumati o tentati e variamente aggravati) di cui alla sentenza emessa, a suo carico, il 21 settembre 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani.

Così facendo — oltre, va incidentalmente notato, a determinare la pena pecuniaria finale nella misura di 1.700 euro, superiore alla somma, pari a 1.200 3euro, di quelle stabilite per i singoli reati espressione del medesimo disegno criminoso — è, da un canto, venuto meno al dovere di indicare le ragioni che lo hanno indotto a commisurare le pene in termini prossimi a quelli già stabiliti dai giudici della cognizione. La decisione impugnata si palesa — sotto altro, connesso, aspetto — irrimediabilmente viziata, dal punto di vista logico, in relazione alle sanzioni applicate per i furti accertati con le sentenze ivi rispettivamente indicate con i numeri 2) e 3).

Nello stabilire, per l'unico episodio oggetto di addebito nel primo dei procedimenti evocati, l'aumento, unitariamente determinato per i reati di furto e danneggiamento, di due anni di reclusione e 500 euro di multa, il giudice dell'esecuzione ha, invero, trascurato di considerare che, nell'altro procedimento, già il giudice della cognizione aveva applicato, per i dodici furti in quella sede contestati (oltre che per altri tre reati satellite) ed a titolo di aumento per la continuazione c.d. «interna», la pena detentiva complessiva di un anno e nove mesi di reclusione, con ogni evidenza sproporzionata — perché approssimativamente stimabile, per ciascun reato, in poco più di quaranta giorni — rispetto a quella stabilita, con il provvedimento qui impugnato, per i reati di cui alla sentenza n. 2).

L'omessa enucleazione delle porzioni di pena specificamente riferite ai singoli illeciti si è dunque accompagnata, nella fattispecie, a tangibili e consistenti divaricazioni, nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, la cui ratio non è convenientemente esplicata né altrimenti apprezzabile.

4. La difficoltà di comprendere, in assenza di indicazioni sufficientemente precise, ancorché sintetiche, quali siano stati gli snodi fondamentali del percorso argomentativo che ha indotto il giudice dell'esecuzione a calibrare la sanzione in funzione di ciascun reato e la sostanziale, conseguente impossibilità di decifrare, attraverso la valvola della motivazione, l'architettura del provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen. impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani — in diversa composizione, in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 2013 — cui spetterà il compito di provvedere ad una nuova determinazione, nel rispetto dei principi sopra indicati, del trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento della continuazione tra i reati de quibus agitur. 4 P.Q.MDepositata in oq i RomQ, .... 7,APR . 202 IL FUNZONi•AR;c: IL FUNZTO ZIART0a 5