Cassation court annuls surveillance court order for missing anti-mafia opinion in video visit case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Justice appealed a Rome surveillance court order denying a video visit between two high-security prisoners. The lower court rejected the request because it failed to obtain the mandatory but non-binding opinion from the Palermo Anti-Mafia Directorate. The Supreme Court held that this omission prevented a proper balance between family rights and security needs, as the Anti-Mafia office provides crucial intelligence on potential risks. Consequently, the lower court's decision was annulled and remanded for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis l. 354/1975; Art. 41 bis Ord. pen.; Circolare Dipartimento Amm. Penitenziaria 2 ottobre 2017, n. 16.2: The omission of the non-binding opinion from the Anti-Mafia Directorate precludes a balanced assessment of security risks versus family rights in granting video visits between high-security detainees, requiring the lower court to reconsider the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
09/1986avverso l’ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma;sentita la relazione del Consigliere Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiestol’annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato ilreclamo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria avverso il provvedimento delMagistrato di sorveglianza di Viterbo che, accogliendo il reclamo ex art. 35 bis l. 26 luglio1975, n. 354, di Leonardo Vitale, detenuto al regime speciale di cui all’art. 41 bis Ord. pen.,ha disposto che l’Amministrazione consenta al Vitale di effettuare un colloquio mediantevideocollegamento con il fratello Michele Vitale, detenuto presso istituto diverso in regime dialta sicurezza.
Richiamato l’apparato argomentativo del provvedimento del Magistrato di sorveglianzadi Viterbo, il Tribunale di sorveglianza ha reputato inidonea a infirmare la legittimità delladecisione l’omessa acquisizione del parere della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo,lamentata dal Dipartimento reclamante, e considerato lineare la motivazione delprovvedimento impugnato, rivolto a contemperare il diritto del detenuto, che non vedeva ilfratello dal 2010, a coltivare il rapporto familiare con le esigenze di sicurezza sottese alregime speciale differenziato, anche in considerazione della previsione di adeguate misureprecauzionali per i colloqui in videoconferenza tramite le piattaforme informatiche in usoall’Amministrazione Penitenziaria.2.
Avverso l’ordinanza ricorre il Ministero della Giustizia, tramite l’Avvocatura Generaledello Stato, articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge inrelazione agli artt. 1, comma 5, 35 bis, 41 bis, comma 2 quater, 69, comma 6, lett. b), Ord.pen.Il ricorrente si duole dell’omessa acquisizione del parere, obbligatorio ma nonvincolante, della Direzione Distrettuale Antimafia competente, prescritto in materia di colloquitelefonici dall’art. 16.2 della Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del2 ottobre 2017, essendo detto contributo di conoscenza indispensabile nel bilanciamento tradiritto all’affettività familiare ed esigenze di sicurezza intra ed extra muraria.3.
Con memoria del 18 marzo 2024, cui è allegato dispositivo di sentenza, presentata inreplica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, l’Avv. Francesca Vianello Accorettichiede il rigetto del ricorso, deducendo che Michele Vitale non si trova in regime differenziatoe non è stato condannato per reati di mafia.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. Nella ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritticostituzionalmente e convenzionalmente garantiti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenutoche la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non escluda, in via diprincipio, che lo stesso possa essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con altrofamiliare detenuto, anche se sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., mediante formedi comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazioneparentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti,idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica (Sez. 1,n. 6202 del 05/02/2026, Ministero della Giustizia, Rv. 289435 – 01;
Sez. 1, n. 7654 del12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 - 01).In una prospettiva che non finisca per svalutare le esigenze di sicurezza a fondamentodel regime detentivo speciale, si è sottolineata nondimeno la necessità di operare un giudiziodi bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle disicurezza pubblica, le quali, se ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare il diritto deldetenuto a coltivare l’affettività familiare, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi(Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, De Stefano, Rv. 287288 - 01).In tema di colloqui telefonici sostitutivi del soggetto sottoposto al regime penitenziariodifferenziato speciale con altri familiari, anch’essi ristretti, si è affermato il principio di diritto,secondo cui deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare delDipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativiemergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 49279del 11/10/2023, Ministero della Giustizia, Rv. 285574 - 01; conforme già Sez. 1, n. 31634 del24/06/2022, Casa Circondariale di Sassari, n. 283496 - 01): il riferimento alla circolaredipartimentale investe l’art. 16.2, a tenore del quale «eventuali richieste di colloqui telefonicicon altri familiari ristretti in regime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo chedal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevantielementi che ne sconsiglino l’effettuazione»; la disposizione indica esplicitamente lanecessità di acquisizione del parere, poiché la Direzione Distrettuale Antimafia «per ilpatrimonio informativo di cui dispone, può fornire elementi assai utili a orientare la sceltaamministrativa», ribadendo nondimeno che l’autorità competente a decidere «restaassolutamente libera di discostarsi dal parere acquisito, che non ha carattere vincolante».Pur in presenza di rigorose modalità di controllo tramite ascolto e registrazione deicolloqui, la Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria richiede pertanto losvolgimento di un’indagine sulle esigenze di sicurezza, le quali possono prevalere sul dirittoal colloquio: ciò in quanto, il colloquio, specialmente se audiovisivo, può consentirefacilmente lo scambio di informazioni sospette o pericolose, sia con l’uso di parole criptiche,sia anche solo con l’atteggiamento del corpo o del volto, difficilmente intercettabili e che, unavolta trasmesse, raggiungono il loro scopo, anche qualora il colloquio vengaimmediatamente interrotto (Sez. 1, n. 21837 del 10/04/2025, Casa Circondariale di Sassari,n.m.).L'omessa acquisizione del parere della Direzione Distrettale Antimafia competente haprecluso l’adeguata valutazione circa la possibile sussistenza di ragioni ostative al colloquiorichiesto, derivanti dalla pericolosità dei colloquianti, in vista di un ponderatocontemperamento tra diritto al colloquio ed esigenze di sicurezza.3.
L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, non conformandosi alle richiamateindicazioni giurisprudenziali, deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diRoma.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE GIUSEPPE DE MARZO