Cassation appeal dismissed as late; appeal filed after 90-day deposit deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on February 9, 2026, exceeding the statutory deadline. The appellant's counsel argued that the deadline should extend to the following Monday due to the February 7, 2026, date falling on a Saturday, but the court rejected this. The court ruled that the 90-day period for depositing the judgment's reasoning had already expired, and the Saturday date did not legally extend the filing deadline for this specific procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 585 cod. proc. pen.: The time limit for filing a cassation appeal begins after the deadline for depositing the court's reasoning expires; a Saturday expiration date does not automatically extend the filing deadline to the next working day.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onsigliere Massimiliano Micali.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 6 luglio 2024 con la quale la Corte di assise di Napoli ha affermato la penale responsabilità di Raffaele Caiazzo in ordine ai delitti di omicidio aggravato in danno di Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e lo ha, per l'effetto, 1condannato alla pena dell'ergastolo, oltre alla pene accessorie come per legge ed al risarcimento dei danni sofferti dalle parti civili costituite; rilevato che la motivazione della sentenza è stata depositata il 2 dicembre 2025, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 544) comma 3, cod. proc. pen. indicato in dispositivo e scadente il 24 dicembre 2025; rilevato che, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scadeva nella data del 7 febbraio 2026 («In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art. 585 cod. proc. pen. - Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Rv. 283273-01»); rilevato, infatti, che non ricorre nel caso in esame la condizione per prorogare il termine di giorni quindici di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (il Caiazza è stato presente nel corso del giudizio di appello); considerato che nessun rilievo ai fini del computo del termine per la proposizione del ricorso per cassazione può assumere la circostanza che il 7 febbraio 2026 fosse un sabato atteso che quest'ultimo è un ordinario giorno feriale («E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada il sabato, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla differenziata disciplina processuale dei termini in presenza di interessi, quale quello della libertà individuale dell'imputato, rilevante nel processo penale, che rendono non irragionevole o arbitrario un diverso regime normativo rispetto a quello previsto per l'ordinamento processuale civile, per quello amministrativo e, in base all'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il giudizio costituzionale, nei quali è prorogato "ex lege" il termine che scade nel giorno di sabato -Sez. 3, n. 44004.del 27/09/2023, D., Rv. 285308 - 01»); rilevato che il presente ricorso per cassazione è stato presentato in data 9 febbraio 2026; ritenuto che il ricorso è tardivo e che deve essere, per l'effetto, dichiarato inammissibile; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementi atti a escludere 2la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M