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Sentenza — n. 14805/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14805/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14805/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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assise d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, il quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 23.9.2025, la Corte di assise di appello di Napoli rigettaval’istanza presentata da Romano Salvatore volta ad ottenere il riconoscimento del vincolodella continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze:- Sentenza Corte di assise di appello di Napoli del 24.3.2015,irrevocabile il 31.5.2016, con la quale l’istante era stato condannato per il reatodi omicidio aggravato di Borrelli Raffaele, commesso in Napoli il 3.10.1997;- Sentenza Corte di assise di appello di Napoli del 17.12.2014,irrevocabile il 9.6.2016, con la quale è stato condannato per il duplice omicidio diMaione Antonio e Tubelli Vincenzo, commesso in Napoli il 21.10.1997.Escludeva che potesse ravvisarsi una identità di disegno criminoso tra i duegravi episodi in quanto, nel primo, Romano agiva quale esecutore materiale, sumandato di Sarno Vincenzo, il quale si era assunto, per conto del clan De LucaBossa, il compito di organizzare l’azione ritorsiva nei confronti di Borrelli, ritenuto uninformatore delle forze dell’ordine; nel secondo, Romano aveva agito indicando aidue killer le vittime e provvedendo all’occultamento dei loro cadaveri; l'omicidio erastato eseguito su mandato di Sarno Vincenzo e Sarno Ciro intenzionati a punireMaione, sospettato di voler transitare nel clan avversario dell’alleanza di Secondigliano, in tal modo sottraendo la zona di Cercola al loro controllo.Secondo la Corte, il diverso movente (essendo, il primo, frutto di unadeliberazione estemporanea e, il secondo, frutto dell’intenzione di mantenerel’egemonia sul territorio) e il diverso ruolo rivestito dall’odierno ricorrente (nel primo,esecutore materiale e, nel secondo, concorrente) non consentiva di riconoscere unaidentità di disegno criminoso, nonostante la contiguità temporale degli episodi,avvenuti a 18 giorni di distanza, e l’unità del contesto spaziale, essendo staticommessi in Napoli.2.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 14805/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato e deve essere respinto.1. E’ principio consolidato che, ai fini del riconoscimento del vincolodella continuazione, i singoli reati devono presentarsi come realizzazione di unprogramma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente delsoggetto, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altresiano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazionidella volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia purdilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso.

Parole chiave

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doppia punibilità assassinio qualificato indagine per omicidio tentato omicidio aggravato omicidio passionale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
271984-01, la quale, in motivazione la Corte haaggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta diautomatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reaticommessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con lafattispecie di cui all'art. 416-bis cod.
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Testo completo

assise d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, il quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 23.9.2025, la Corte di assise di appello di Napoli rigettaval’istanza presentata da Romano Salvatore volta ad ottenere il riconoscimento del vincolodella continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze:- Sentenza Corte di assise di appello di Napoli del 24.3.2015,irrevocabile il 31.5.2016, con la quale l’istante era stato condannato per il reatodi omicidio aggravato di Borrelli Raffaele, commesso in Napoli il 3.10.1997;- Sentenza Corte di assise di appello di Napoli del 17.12.2014,irrevocabile il 9.6.2016, con la quale è stato condannato per il duplice omicidio diMaione Antonio e Tubelli Vincenzo, commesso in Napoli il 21.10.1997.Escludeva che potesse ravvisarsi una identità di disegno criminoso tra i duegravi episodi in quanto, nel primo, Romano agiva quale esecutore materiale, sumandato di Sarno Vincenzo, il quale si era assunto, per conto del clan De LucaBossa, il compito di organizzare l’azione ritorsiva nei confronti di Borrelli, ritenuto uninformatore delle forze dell’ordine; nel secondo, Romano aveva agito indicando aidue killer le vittime e provvedendo all’occultamento dei loro cadaveri; l'omicidio erastato eseguito su mandato di Sarno Vincenzo e Sarno Ciro intenzionati a punireMaione, sospettato di voler transitare nel clan avversario dell’alleanza di Secondigliano, in tal modo sottraendo la zona di Cercola al loro controllo.Secondo la Corte, il diverso movente (essendo, il primo, frutto di unadeliberazione estemporanea e, il secondo, frutto dell’intenzione di mantenerel’egemonia sul territorio) e il diverso ruolo rivestito dall’odierno ricorrente (nel primo,esecutore materiale e, nel secondo, concorrente) non consentiva di riconoscere unaidentità di disegno criminoso, nonostante la contiguità temporale degli episodi,avvenuti a 18 giorni di distanza, e l’unità del contesto spaziale, essendo staticommessi in Napoli.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di Romanoarticolando un unico motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.

b) ed e)cod. proc. pen. Osserva che la decisione è il frutto dell’omessa valutazione del contenutodelle due sentenze e della valorizzazione degli elementi sopra evidenziati, da soli inidonei adescludere il nesso della continuazione. Quanto al movente, osserva che gli omicidi sono statidecisi da Sarno Vincenzo e il movente è proprio di questi o, comunque, dei verticidell’associazione, e non coincide con la determinazione criminosa del partecipe e diRomano Salvatore, in particolare. Al contrario, secondo l’assunto della difesa ricorrente,occorre dimostrare che, nel momento in cui Romano ha aderito all’associazione, si èrappresentato, almeno nelle linee essenziali, la commissione di questi specifici reati fine,circostanza indubbia nel caso specifico, secondo la difesa, posto che le due condotte eranostrumentali alla realizzazione del pactum sceleris finalizzato ad assumere ed affermarel’egemonia del clan sul territorio e che la decisione di uccidere Maione e Tubelli era persinoprecedente quella dell’omicidio di Borrelli ed era a conoscenza di tutti i membri del clan.

Rappresenta, inoltre, che l’unicità del disegno criminoso per Romano si sostanziava proprionel far parte del clan e nell’eseguire in modo pedissequo gli ordini di Sarno Vincenzo al finedi tutelare il nucleo consortile di cui faceva parte. In questa ottica, i tre omicidi eranofunzionali alla vitalità della consorteria di stampo camorristico “clan Sarno”, cui aveva aderitoRomano abbracciandone l’obiettivo.La difesa denuncia, inoltre, la contraddittorietà della motivazione per avere ritenuto idue episodi criminosi frutto di diverse ideazioni criminose, pur avendo riconosciuto cheentrambe erano finalizzate ad eliminare elementi di disturbo e pericolosi per la vitalità dellaconsorteria.

Nega, infine, che l’omicidio di Borrello fosse avvenuta per conto del clan DeLuca Bossa, essendo stato assolto De Luca Bossa Giuseppe, capo clan, da detto reato.Infine, con riferimento al diverso ruolo assunto da Romano nell’esecuzione degliomicidi, osserva che il diverso apporto fornito nelle due ipotesi non costituisce motivo perescludere l’identità del disegno criminoso.3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso. Ha osservato che i motivi sui quali è fondato il ricorso sono, in parte, incoerenti, inparte in contrasto con la consolidata giurisprudneza di legittimità in tema di continuazione trail delitto associativo e i reati satellite.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.1. E’ principio consolidato che, ai fini del riconoscimento del vincolodella continuazione, i singoli reati devono presentarsi come realizzazione di unprogramma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente delsoggetto, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altresiano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazionidella volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia purdilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso.

La prova didetta congiunta previsione - ritenuta meritevole di un più benevolo trattamentosanzionatorio ,attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminoseindipendenti e reiterate - investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavatada indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneità delleviolazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità dicommissione dei reati (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Rv. 264294) e, di taliindici esteriori, il condannato interessato al riconoscimento del vincolo dellacontinuazione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno, nonessendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebitiovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non didi scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti(Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,, Faneli, Rv. 247356).2.

Nel caso in esame, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha ritenuto l’insussistenza di elementi idonei acomprovare l’identità di disegno criminoso, nonostante la contiguità temporaledegli episodi. Ha osservato che, nel primo caso (omicidio Borrelli), l’odiernoricorrente avrebbe agito quale esecutore materiale, al fine di punire la vittima,ritenuto un informatore delle forze dell’ordine, coinvolto nell’arresto di De LucaBossa Giuseppe. Nel secondo caso, invece (omicidio Maione e Tubelli), egliavrebbe contribuito all’azione delittuosa, indicando le vittime ai killer e avrebbe,poi, provveduto all’occultamento dei loro cadaveri.

Tale azione criminosasarebbe stata motivata dalla necessità di punire Maione, sospettato di volertransitare nelle fila di un clan avversario. La Corte territoriale ha evidenziato chela diversità del movente impediva di individuare un’ideazione unitaria,rappresentando altresì che le ragioni che avevano determinato i gravi fatti disangue erano il frutto di situazioni estemporanee e non prevedibili che nonpotevano, quindi, essere state preordinate, neanche a grandi linee. La motivazione addotta a fondamento del rigetto è logica e aderente aiprincipi sopra enunciati e non risulta inficiata dalle argomentazioni difensive.La circostanza che entrambi gli omicidi siano stati volti ad eliminarefisicamente sodali infedeli non costituisce indice di ideazione a monte unitaria.Del pari, la circostanza che la duplice decisione omicidiaria sia stata assunta dalcapo clan in tempi ravvicinati, non consente di superare l’evidente diversità dellesituazioni che hanno determinato la decisione e l’altrettanto evidente circostanzache, in entrambi i casi, si trattava di determinazioni assunte sulla base disituazioni non prevedibili al momento della adesione al sodalizio.

Riprova se netrae dagli stessi stralci della motivazione della sentenza relativa all’omicidioBorrelli, laddove la Corte di assise di appello ha evidenziato che «sino a quandonon vi era stata la certezza dell’attività di collaborazione con la p.g., i Sarnoavevano un interesse prevalente a non uccidere il Borrelli», in tal modoconfermando che la decisione non era stata affatto preordinata, ma il frutto diuna situazione contingente, di un’evoluzione degli accadimenti necessariamentenon prevedibile nel suo sviluppo. Peraltro, come sottolineato dalla stessa difesa,il movente, che si vuole unitario, era del capo clan, mentre gli esecutorimateriali, e Romano in particolare, si limitavano a dare pedissequa attuazioneagli ordini.

La circostanza che il ricorrente aderisse pedissequamente alledisposizioni del capo clan, obbedendo solo in ragione della fedeltà al sodalizio edel carattere verticistico dell’associazione, dimostra a fortiori, che egli nullaaveva previsto e nulla aveva programmato, limitandosi ad eseguire di volta involta quanto gli veniva ordinato.

3. La difesa sembra introdurre un ulteriore argomento a fondamento dellapropria istanza, laddove afferma che l’adesione di Romano al sodalizio, il qualeaveva come obiettivo quello di affermare il predominio del clan Sarno sulterritorio, avrebbe condotto il ricorrente ad una determinazione criminosaunitaria avente ad oggetto indistintamente tutte le condotte che si sarebberorese necessarie per perseguire tale finalità, secondo le determinazioni assuntedal capo clan. La difesa, cioè, intende ricondurre l’esecuzione del tripliceomicidio alla attuazione del programma criminoso del clan.L’assunto non è condivisibile.

In primo luogo, deve osservarsi che lacontinuazione è stata richiesta tra i due omicidi e non tra questi e il reatoassociativo. È estraneo, quindi, al perimetro della valutazione del giudicedell’esecuzione l’esame degli indici indicativi dell’unità del disegno criminoso trai reati di cui alle sentenze oggetto dell’istanza e la fattispecie associativa che,infatti, non viene in alcun modo contemplata.Inoltre, è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione adassociazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichipuntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui ilpartecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984-01, la quale, in motivazione la Corte haaggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta diautomatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reaticommessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con lafattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.).Nel caso in esame, nessun elemento risulta essere stato addotto checonsenta di ritenere che, nel momento dell’adesione al clan, Romano avesseanche solo per grandi linee potuto prevedere il triplice omicidio.

Osta, peraltro,all’accoglimento di tale tesi la circostanza che, nonostante l’obiettivo finale siaunitario (e non va posto in secondo piano che siffatto obiettivo nei reatiassociativi è, in generale, la realizzazione di un programma delittuosoindeterminato nelle sue concrete modalità attuative: v., ad es., Sez. 6, n. 28651del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 - 01), il percorso criminale perraggiungerlo non può che essere mutevole nel tempo per la necessità diadattarsi all’evoluzione imprevedibile delle situazioni. Non è, quindi, certamentesufficiente né la fedeltà al capo clan, né l’adesione alla finalità associativa cosìcome tratteggiata, per ritenere provata l’identità di disegno criminoso diRomano.Quanto, infine, al fatto che l’obiettivo finale delle singole azioni criminosefosse quello del rafforzamento del gruppo criminale sul territorio edell’eliminazione di tutti i possibili antagonisti, razionalmente la Corte territorialeha escluso che esso costituisca elemento sufficiente a ritenere unitarial’ideazione, in assenza di elementi dai quali desumere che ciascuna singolaazione volta all’obiettivo menzionato fosse stata prevista, sia pure a grandi linee,nel momento dell’ideazione del reato associativo.4.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA MATTEI GIUSEPPE DE MARZO