Cassation court dismisses appeal against detention order citing administrative act as sufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging the confirmation of a primary detention order for a foreign national. The lower court validated the measure by referencing a prior administrative decision from the Prefecture without providing independent reasoning. The court upheld this 'motivation by reference' approach because the administrative act contained all necessary facts regarding the lack of valid documents and financial guarantees, which the defense did not contest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. n. 286 del 1998; The judicial confirmation of an administrative detention order is valid when the judge merely references a legitimate administrative act that fully explains the reasons for the measure and is known to the interested party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iestol'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con provvedimento emesso in data 4 marzo 2026 il Giudice di Pace di Bari haconvalidato il trattenimento ‘primario’ di XXXXXXXXXXXXXXXX ai sensi dell’art. 14 d.lgs.n.286 del 1998, in riferimento al provvedimento emesso dal Questore di Perugia del 28febbraio 2026.Dal verbale di udienza emerge quanto segue, in riferimento alle prospettazioni difensive: “lo straniero ha permesso di soggiorno per motivi umanitari che ha smarrito e ha fattorichiesta senza aver avuto riscontro”.Secondo il Giudice di Pace, che richiama il provvedimento del Questore, iltrattenimento va convalidato.2.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – XXXXXXXXXXXXXXXXXIl ricorso è affidato ad un’unica deduzione, consistente nella denunzia di meraapparenza di motivazione. Vi è una mera espressione di risultato (si convalida) senza alcunaargomentazione autonoma.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Il Giudice di Pace realizza, nel caso in esame, una motivazione per relationem,richiamando il provvedimento emesso dal Questore di Perugia. Detto provvedimentoamministrativo illustra in modo compiuto le ragioni del trattenimento.
Si tratta di una forma espressiva generalmente consentita, anche in riferimento allamateria qui in trattazione (v. Sez. 1, n. 25545 del 10/07/2025, non mass.), lì dove venganorispettati i parametri espressi nel noto arresto Sez. U, Primavera, del 2000, secondo cui lamotivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittimaquando: 1) - faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto delprocedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propriadel provvedimento di destinazione; 2) - fornisca la dimostrazione che il giudice ha presocognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e leabbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) - l'atto di riferimento, quando nonvenga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato oalmeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltàdi valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllodell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez.
U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera,Rv. 216664 - 01).Nel caso in esame l’atto richiamato è noto al destinatario della convalida e contienetutte le informazioni che rendono legittimo il trattenimento del soggetto destinatario di undecreto di espulsione.E’ evidente, peraltro, che la modulazione dell’obbligo di motivazione, nel caso del rinvioall’atto presupposto, può risultare non soddisfacente lì dove il provvedimento richiamato nonoffra congrua spiegazione delle ragioni del trattenimento o lì dove vi sia una specificacontestazione difensiva introdotta dalla difesa e meritevole di apprezzamento, ma non èquesto il caso.Ciò perché nel provvedimento richiamato si spiega – tra l’altro – cheXXXXXXXXXXXXXXX non ha fornito un documento valido, non ha mostrato integrazionesociale né ha fornito garanzie finanziarie, aspetti che concretizzano il pericolo di fuga.Si tratta di elementi di fatto che sostengono il provvedimento trattenimento e che ladifesa nemmeno contesta, attesa la genericità della prospettazione espressa in sede diconvalida e la limitazione del ricorso alla pretesa assenza di motivazione.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI FILIPPO CASAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.