Italian Court dismisses appeal claiming evidence manipulation regarding two distinct firearms found in different locations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court misinterpreted evidence concerning two separate firearms. The appellant argued that a revolver and a hunting rifle found in different locations should be treated as a single possession crime, but the court found the lower courts correctly distinguished between the weapon used for damage and the one hidden elsewhere. The decision relied on established jurisprudence requiring specific new grounds for evidence manipulation claims in second-instance proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 669 cod. proc. pen.; Nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo se il dato probatorio è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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del 09/07/2025 della Corte d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto ilrigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Messina ha confermato ladecisione del Tribunale della stessa città con la quale, il 15 novembre 2024, Manlio Lo Pianoera stato dichiarato responsabile del reato di detenzione illegale di una rivoltella econdannato a pena di giustizia.In fatto si è ritenuto accertato che, il 30 aprile 2020, in esito a una perquisizione in unterreno di Salvatore Scimone, questi veniva trovato nella disponibilità della rivoltella di cuiall’imputazione.
Questi deteneva l’arma per conto dell’imputato, come risultava dallaconfessione dello stesso Lo Piano, corroborata dal tenore di alcune conversazioniintercettate e dalla circostanza che l’arma era stata ritrovata in una sacca contenente unaprotesi dentaria di pertinenza del fratello dell’imputato.In particolare, Lo Piano ammetteva la proprietà della rivoltella trovata nella disponibilitàdi Scimone, affermando trattarsi di quella che egli aveva utilizzato per commettere ildanneggiamento nei riguardi dell’autovettura di Rosario Mesiti, perpetrato il 20 aprile 2020;affermava di averla dapprima nascosta in una sacca inutilizzata nella propria abitazione;quindi, l’aveva occultata nella proprietà di Scimone.
2. Ricorre Lo Piano per cassazione, tramite il difensore di fiducia avv. Trovato, sullabase di un unico motivo con il quale deduce la violazione dell’art. 669 cod. proc. pen. e ilcorrelato vizio di motivazione.Denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione rispetto allavalutazione della prova che assume essere stata travisata.Premette il ricorrente che, con i motivi di appello, era stato dedotto che la pistolaoggetto d’imputazione era stata sottratta dall'abitazione di Carmelo Pizzo, come da questidenunciato, unitamente a un fucile da caccia e, dunque, nello stesso contesto temporale.Doveva, dunque, ritenersi che l'imputato aveva ricevuto la pistola unitamente al fucile, per lacondotta della cui detenzione egli era già stato giudicato con sentenza emessa dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Messina n. 22 del 2021.
L'imputato aveva detenutocontestualmente le due armi comuni da sparo e tale condotta, per pacifico indirizzogiurisprudenziale, integra un unico reato, laddove la circostanza della pluralità di armidetenute può al più rilevare sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.Il Giudice di appello avrebbe superato tale ricostruzione in fatto con un'affermazioneassertiva e travisante, escludendo qualsiasi collegamento tra il fucile da caccia - che assumesequestrato in data di gran lunga successiva la commissione del danneggiamento - e lapistola oggetto di imputazione.
L’affermazione sarebbe errata perché non v’è un rilevanteiato temporale tra il ritrovamento della pistola (avvenuto in data 30 aprile 2020) e quello delfucile (il giorno 2 maggio 2020).Tale errore sarebbe idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo lamotivazione illogica, con conseguente necessità di annullamento della stessa.3. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuto con requisitoriascritta depositata il 9 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso denuncia un motivo manifestamente infondato.2.È ben vero che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, la detenzione di piùarmi in un unico contesto di tempo e luogo integra l'ipotesi tipica del reato in parola e non giàquella di reato continuato e che il numero delle armi, in quanto circostanza idonea acaratterizzare la condotta, può rilevare soltanto ai fini della determinazione della pena (Sez.5, n. 13303 del 13/02/2025, D., Rv. 287909 – 01;
Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, EvtodievArtur, Rv. 276392 – 02; si veda anche Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv.270902 - 01).Tuttavia, tale arresto non è pertinente al caso oggetto scrutinio.Non lo è, anzitutto, per la ragione che la detenzione della pistola di cui in imputazione -anche a voler seguire la tesi del ricorrente (secondo cui si tratterebbe della stessa armasottratta, assieme al fucile, dall'abitazione di Pizzo, e impiegata per il danneggiamento) - nonsarebbe avvenuta nello stesso contesto spaziale in cui ha avuto corso la detenzione delfucile, essendo la prima stata rinvenuta all'interno del terreno appartenente a Scimone,mentre il secondo venne sequestrato a casa dei nonni (deceduti) dell'imputato.
Essendodiversi i luoghi di detenzione, vi sarebbe comunque concorso di reati, in base allagiurisprudenza evocata dallo stesso ricorrente.Il Giudice di appello, in ogni caso – con motivazione aderente alle risultanze in atti epriva di fratture razionali – ha escluso la fondatezza in fatto della deduzione difensiva allastregua del contenuto della sentenza prodotta in atti dalla stessa difesa, divenuta cosagiudicata, da cui emerge che l'imputato in quel procedimento è stato condannato, oltre cheper il reato di danneggiamento ai danni di Rosario Mesiti, eseguito il 20 aprile 2020, ancheper la concorrente detenzione e il concorrente porto di un fucile da caccia rubato.La stessa sentenza evidenzia il fatto che il danneggiamento dell'auto era statocommesso mediante esplosione di colpi d'arma da fuoco di piccolo calibro, arma in meritoalla quale l'imputato, in sede d’interrogatorio di garanzia in quel diverso procedimento, avevaaffermato trattarsi di una pistola appartenente al nonno che, dopo la commissione deldanneggiamento, egli aveva gettato da un dirupo sui Colli San Rizzo.
Il fucile per cui LoPiano era stato condannato era stato trovato nella sua abitazione a seguito di perquisizioneoriginata dal contenuto di alcune conversazioni intercettate nelle quali egli affermava didoversi disfare di “qualcosa”.Sulla scorta di tali elementi la Corte territoriale (p.
3) ha, pertanto, escluso qualsiasicollegamento tra la pistola utilizzata per il danneggiamento e l’arma oggetto del presenteprocesso che non poteva essere la stessa in quanto lo stesso imputato aveva riferito diessersi disfatto della prima gettandola da un dirupo e della seconda sotterrandola nel terrenodi Scimone.Non si è realizzato, dunque, alcun travisamento della prova e, al contrario, lecircostanze sono state riportate dal Giudice di appello in modo esattamente coerente conquanto risultante dagli atti.A ciò s’aggiunga che, è fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondocui «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, perutilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessavalutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti,con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la primavolta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondogrado» (fra molte, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M.
Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269217-01, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013,dep. 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438-01 e Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep.04/02/2014, Nicoli, Rv. 258432-01); ipotesi che non ricorre nel caso in esame, poiché laCorte di appello ha confermato la sentenza di condanna resa in primo grado, utilizzando, afondamento della decisione, i medesimi elementi probatori scrutinati dal Tribunale econdividendo pienamente la valutazione che di essi era stata effettuata, anche nella parteriguardante l’avvenuto occultamento dell’arma oggetto del processo dapprima all’internodella sacca custodita in un cassetto della propria abitazione, quindi mediante ilsotterramento nel terreno di Scipione (p. 4 sentenza di primo grado).3.
Per le ragioni sin qui esposte il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI FRANCESCO CENTOFANTI