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Sentenza — n. 14545/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual arguments regarding criminal continuity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14545/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide specific factual arguments challenging the lower court's reasoning. The applicant argued that multiple crimes committed between 2006 and 2018 constituted a continuous offense, but the court found the complaint lacked the required specificity under procedural law. Consequently, the court ruled that general allegations without pinpointing exact errors in the lower court's motivation were insufficient to overcome the procedural bar.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal alleging lack of motivation is inadmissible unless the applicant specifically identifies the precise defects in the lower court's reasoning with reference to the contested parts of the decision.

Parole chiave

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criminal continuity inadmissibility of appeal lack of specificity procedural law motivation vices execution judge multiple offenses truffa in materia di prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
artt. 81 cod. pen
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, hadedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024
pen., il motivo che denunci la manifestaillogicità ovvero la carenza della motivazione, ove non sia indicato specificamente il viziodedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazionecensurata (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della, Rv.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015
270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep.
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013
266413– 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv.
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008
255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008,Ciampoli, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Simone Perelli per l’inammissibilità delricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 12luglio 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione propostada Fabrizio Martini tra i fatti oggetto di diciassette sentenze relative ai seguenti reati: a)ricettazione commessa in concorso con altri in luogo imprecisato in data 25 marzo 2007(sentenza n. 1);

b) ricettazione commessa a Faenza il 19 febbraio 2006 (sentenza n. 2); c)truffa commessa a Imola il 18 gennaio 2010 (sentenza n. 3);

d) truffa commessa in concorsocon altri il 17 aprile 2008 a Faenza, minaccia commessa a maggio 2008 a Riolo Terme(sentenza n. 4);

e) truffa commessa a Maranello a novembre 2009 (sentenza n. 5); f)sottrazione di beni sottoposti a sequestro commessa a Ravenna il 18 giugno 2012 (sentenzan. 6);

g) truffa e resistenza a un pubblico ufficiale commessi a Chieti il giorno 11 novembre2013 (sentenza n. 7);

h) insolvenza fraudolenta commessa a Grosseto il 12 marzo 2015(sentenza n.8):

i) ricettazione commessa il 5 ottobre 2011 in luogo non accertato (sentenzan. 9); I) ricettazione commessa tra giugno e luglio 2013 a Castiglione d'Adda (sentenza n.10);

m) truffa commessa a Orbetello tra aprile e maggio 2015 (sentenza n. 11); n)sostituzione di persona e trattamento illecito di dati personali commessi a Pontedera il 21luglio 2017 e l'08 novembre 2017 in concorso con altri (sentenza n. 12);

o) ricettazione esostituzione di persona commesse a Pisa e Lucca a ottobre 2017 (sentenza n. 13); p)ricettazione commessa in luogo imprecisato tra il 20 novembre 2012 e il 9 luglio 2013(sentenza n. 14);

q) ricettazione commessa a Pontedera tra ottobre e novembre 2017(sentenza n. 15);

r) sostituzione di persona :ommessa a Pontedera tra febbraio e giugno2018 (sentenza n. 16);

s) sostituzione di persona e ricettazione commesse a Empoli anovembre 2017 (sentenza n. 17).2. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza evidenziando che non sussistono ipresupposti per il riconoscimento del beneficio della continuazione in quanto non visarebbero elementi sufficienti per ritenere che i reati siano legati dall’elemento psichico tipicodel reato continuato.Secondo il giudice dell’esecuzione, infatti, il ricorrente avrebbe agito a seguito didecisioni estemporanee e ciò emergerebbe dal fatto che i reati sono stati commessi in luoghidiversi e in tempi anche distanti tra di loro (in un arco temporale che va dal 2006 al 2018)così che l’omogeneità delle condotte sarebbe nella sostanza priva di rilievo.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, hadedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e671 cod. proc. pen. rilevando che le argomentazioni esposte dal giudice dell’esecuzionesono inadeguate, incongrue, e sintomatiche di una manifesta illogicità.Nello specifico il ricorrente evidenzia che il vincolo della continuazione avrebbe dovutoessere riconosciuto almeno tra i fatti oggetto delle seguenti sentenze:a) n° 511/2021 RG, e n° 3169/2022 RG Tribunale di Pisa, entrambe per il reato disostituzione di persona commesso in Pontedera (PI) tra il 2017 e il 2018 al fine di assicurarsila fornitura del servizio di Enel, in un caso, e di Tim, nell'altro;b) n° 2851/2022 RG e n° 1738/2023 RG Tribunale di Pisa, e n° 8990/2023 RGTribunale di Firenze, tutte per ricettazione di assegni rubati e utilizzati nelle zone diPontedera, Pisa, Lucca e Firenze, al fine di commettere truffe in danno del corriere"Bartolini", tra i mesi di ottobre e novembre 2017;c) n° 979/2023 e n° 86/2020 RG Tribunale di Lodi, entrambe per ricettazione di assegniutilizzati per commettere truffe nei territori di Codogno e Castiglione d'Adda nel luglio del2013;d) n° 1093/2019 e n° 649/2021 RG Trib.

Grosseto, per insolvenza fraudolenta ai dannidi un hotel di Grosseto in data 12 marzo 2015, evidentemente utilizzato come punto diappoggio per l'ideazione e la commissione del reato di truffa commesso nel successivomese di aprile 2015.Sul punto, infatti, la difesa fa riferimento alla giurisprudenza di legittimità nel senso chesussiste il medesimo disegno criminoso quando i reati per i quali si chiede la continuazionesono stati progettati almeno nelle loro linee essenziali ab origine per cui non è necessario unprogramma dettagliato e preciso, né è indispensabile che il reo abbia commesso i singolireati progettandoli nelle loro peculiarità, ma è sufficiente che tutti siano sorretti da unagenerica seppur univoca delibazione criminosa.

Nel caso di specie, quindi, secondo laprospettazione della difesa, la distanza cronologica tra i fatti, stante l’offesa al medesimobene giuridico, non sarebbe un elemento incoerente con la ratio della continuazione.4. In data 7 gennaio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale ilSost. Proc. Gen. Simone Perelli conclude per l’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. anche con riferimento alfatto che il giudice avrebbe dovuto comunque applicare l’istituto almeno tra i fatti oggetto dialcune sentenze.Le doglianze sono formulate in termini privi della necessaria specificità e il ricorso èpertanto inammissibile.2.1.

Come anche recentemente evidenziato è inammissibile, per aspecificità, ex artt.581, comma 1 e 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., il motivo che denunci la manifestaillogicità ovvero la carenza della motivazione, ove non sia indicato specificamente il viziodedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazionecensurata (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della, Rv. 285870 - 01).2.2. La motivazione del provvedimento impugnato, seppure in termini sintetici, con iriferimenti alla molteplicità dei reati e all’ampio arco temporale nel quale sono staticommessi, rende adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione e laconclusione, nel senso che tali elementi non consentano di ritenere che i fatti siano statioggetto di una unica e originaria programmazione, risulta logica e conforme ai principienucleati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413– 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008,Ciampoli, Rv. 242098 – 01).Gli argomenti articolati nel ricorso contengono esclusivamente delle considerazioni dicarattere generale e non espongono alcuna critica diretta e concreta a tale percorsogiustificativo, ciò neanche in ordine ai fatti oggetto del gruppo di provvedimenti indicatinell’atto di ricorso.Sul punto, d’altro canto, non appare sufficiente il mero rinvio al contenuto dell’istanzaoriginariamente proposta ovvero alla memoria depositata il 7 luglio 2025.In tali atti, così come nell’attuale impugnazione, infatti, vi è la sola elencazione deiprovvedimenti emessi, senza che sia indicato alcun elemento di fatto o specificato alcunargomento da cui poter desumere l’esistenza della continuazione e ciò, conseguentemente,non consente anche in questa fare di comprendere quale sarebbe l’errore di valutazione incui sarebbe incorso il giudice dell’esecuzione e in cosa, quindi, consisterebbe il vizio dimotivazione ora dedotto.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO MONICA BONI