Cassation court annuls surveillance tribunal order for inadmissibility due to correct ten-day filing deadline calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Turin surveillance tribunal's order declaring a protest inadmissible. The defense argued the protest was filed on November 8, 2024, within ten days of notification on October 30, 2024, while the tribunal incorrectly accepted November 11. The court ruled that documentary evidence proved timely filing and the lower court's decision was based on an erroneous factual premise.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69-bis legge n. 354 del 1975; Art. 127 cod. proc. pen.: A protest against a surveillance magistrate's order must be filed within ten days of notification, and an order declaring such a protest inadmissible based on a mistaken calculation of this deadline must be annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
orveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda, la quale haconcluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 18 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Torinodichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento del magistrato disorveglianza di Vercelli del 29 ottobre 2024, il quale aveva rigettato l’istanza di liberazioneanticipata formulata dall’odierno ricorrente, Sola Alessio.
Osservava che il reclamo era statoproposto al di fuori dei ristretti termini temporali previsti dalla legge, in quanto ilprovvedimento del magistrato di sorveglianza era stato notificato il 30.10.2024 e il reclamoproposto solo l’11.11.2024.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odiernoricorrente evidenziando che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale di sorveglianza, ilreclamo è stato depositato in data 8.11.2024, come da allegate ricevute di avvenutaconsegna e, quindi, nel termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.3.
Il Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda, ha concluso chiedendol’annullamento dell’ordinanza impugnata, evincendosi dalla pec di deposito del reclamo chel’impugnazione è stata depositata nei termini.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. L’art. 69-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 prevede che il condannatopossa formulare istanza di liberazione anticipata. Il provvedimento che nega oconcede il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianzacon ordinanza e notificato ai soggetti indicati dall’art. 127 cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza, il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possonoproporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio. Ilcomma 5 della norma citata dispone che il reclamo debba essere proposto entrodieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza impugnata.3. Nel caso in esame, si deduce dall’ordinanza impugnata che ilprovvedimento del magistrato di sorveglianza è stato notificato all’interessato il30.10.2024. Si evince, altresì, dalla documentazione allegata dalla difesa ai finidell’autosufficienza del ricorso, che il reclamo è stato trasmesso in data8.11.2024 all’indirizzo mail: depositoattipenali.uffsorv.vercelli@giustiziacert.it e,quindi, tempestivamente, entro il termine di giorni 10 dalla notifica.4.
L’ordinanza declaratoria di inammissibilità del reclamo, in quantopronunciata sulla base di un presupposto erroneo, deve essere quindi annullata,con conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA MATTEI GIUSEPPE DE MARZO