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Sentenza — n. 14532/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against detention, upholding continued observation due to high social danger and criminal lifestyle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14532/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Taulant Meta's appeal against the Florence Supervision Tribunal's refusal to grant alternative measures for his drug trafficking conviction. The Tribunal denied release based on the suspect's criminal lifestyle, possession of multiple phones and cars, and an attempt to minimize his role in the crime. The Court affirmed that positive prison conduct does not outweigh the specific evidence of ongoing dangerousness and the need for further external experimentation.

Regesto Legislator

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Art. 277 c.p.s.; In cases of alternative measures, the supervision tribunal may lawfully require further observation and experimental periods even when positive behavioral elements exist, if the crime indicates a non-negligible capacity to offend and a plausible continuity with high-level criminal environments.

Parole chiave

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alternative measures drug trafficking social danger criminal lifestyle resipiscence supervision tribunal continued detention traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 277 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019
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Testo completo

sorveglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale Marilia Di Nardo che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizioRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 28 ottobre 2025 il Tribunale disorveglianza di Firenze ha respinto la richiesta avanzata da Taulant Meta diconcessione delle misure alternative della semilibertà o dell'affidamento in provaal servizio sociale per l'espiazione di una pena irrogata per il delitto di traffico didroga in elevata quantità, commesso nel marzo 2023.Il Tribunale ha preso atto della dimostrata disponibilità di un alloggio pressoil fratello e di un'attività lavorativa, della regolare condotta carceraria,dell'assenza di altre condanne, pur avendo l'istante un procedimento pendenteed altre denunce a carico, ed anche delle risultanze dell'osservazione psicologica,secondo cui egli mostra resipiscenza e disponibilità al cambiamento dello stile divita, pur apparendo reticente in ordine al racconto del delitto commesso.

Haritenuto, però, che dall'ordinanza cautelare emerga una rilevante inclinazione adelinquere del soggetto, che nel commettere il reato si mostrava fortementeimpegnato, tanto da detenere un rilevante quantitativo di droga anche nella suaabitazione, nonché mostrava uno stile di vita criminale, dal momento chepossedeva sette telefoni cellulari e due auto di grossa cilindrata. Le sueaffermazioni, di avere agito solo perché la sua famiglia era in ristrettezzeeconomiche, non appaiono pertanto veritiere, bensì finalizzate a minimizzare lapropria responsabilità e il proprio ruolo, nonché a far apparire il delitto comeoccasionale, mentre la condotta descritta dimostra una rilevante pericolositàsociale e una scelta di vita delinquenziale, con il rischio di una ripresa dei contatticon ambienti criminali con i quali egli, con evidenza, era in contatto da tempo.Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto la correttezza della sua condottacarceraria meramente formale, e inidonea a legittimare un giudizio dimeritevolezza, e ha valutato necessaria la prosecuzione dell'osservazioneintramuraria ed una sperimentazione all'esterno, ad oggi neppure avviata.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Taulant Meta, per mezzo deldifensore avv. Luisa Renzo, articolando un unico motivo, con il quale denuncia lamanifesta illogicità e la carenza della motivazione.Il Tribunale ha motivato il diniego di qualunque misura alternativa solo sullabase della gravità del reato commesso e del pericolo di una ripresa deicollegamenti con ambienti criminali, senza considerare che il ricorrente èdetenuto per quell'unico delitto, da lui commesso in età ancora giovane. Inoltre,pur riferendo il parere favorevole della relazione di sintesi, le valutazioni positivecirca la sua condotta carceraria, l'adesione all'opera rieducativa, lemanifestazioni di resipiscenza, l'ordinanza conclude illogicamente che non èpossibile formulare un giudizio prognostico di astensione da altri reati.

Anchel'affermazione che egli non abbia dato prova, con esperienze esterne, di unsolido processo di cambiamento è illogica, dal momento che egli è rimasto indetenzione dal giorno dell'arresto per il delitto in questione, non venendo piùposto in libertà. L'affermazione del rischio di una ripresa di contatti con ambienticriminali è illogica, non essendo egli condannato per reati associativi.Il Tribunale, inoltre, non ha motivato le ragioni della non concedibilità di unamisura alternativa a carattere ancora detentivo, come la semilibertà, nonostantei progressi compiuti dal ricorrente in ambito trattamentale, che l'ordinanza stessariconosce.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.4. In data 26/02/2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva,con cui chiede l'accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Il Tribunale di sorveglianza risulta avere valutato in maniera non illogica,non contraddittoria né carente la buona condotta complessiva del ricorrente,evidenziata anche dalla osservazione psicologica, i cui esiti sono ampiamentecitati nell'ordinanza impugnata, ed ha ritenuto necessario il mantenimento, allostato, della detenzione in carcere proprio sulla base di tale osservazione, da cuiemerge che il ricorrente, pur ammettendo le proprie responsabilità, sminuiscefortemente il ruolo ricoperto nel delitto, parlandone come di un eventooccasionale, dettato solo dalle ristrettezze economiche, mentre le modalità delfatto dimostrano un suo stabile collegamento con un contesto criminoso in cuivenivano movimentate rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, e una forteinclinazione a delinquere nonché una scelta di vita diretta a soddisfareun'esigenza non di puro mantenimento, ma di arricchimento illecito.

Lamotivazione del provvedimento impugnato fa quindi leva, in modo congruo e nonillogico, non sulla gravità del reato ma sulle specifiche modalità della condottatenuta dal ricorrente, deducendo da questa sia una ancora dubbia presa dicoscienza del suo disvalore, sia una ancora possibile ripresa dei collegamenti conil predetto contesto criminoso, in caso di rimessione in libertà, o quanto menouna incapacità, allo stato, di astenersi dal commettere altri reati.Il Tribunale ha esplicitamente ritenuto necessario, per tali ragioni, il previoavviamento del ricorrente ad esperimenti esterni di carattere premiale, ad oggineppure iniziati, fornendo indici concreti del carattere prematuro dell'ammissionedell'istante ai benefici richiesti, quelli dell'affidamento in prova e dellasemilibertà.Il Tribunale si è conformato, pertanto, al principio ribadito costantemente daquesta Corte, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alladetenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementipositivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessarioun ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimentipremiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una nonirrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità conambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv.276213).Il ricorso non si confronta con questa valutazione circa la scarsa affidabilitàdel ricorrente a causa della sua elevata pericolosità sociale e della inclinazione adelinquere dedotte dalle modalità del delitto da lui commesso, limitandosi adevidenziare i comportamenti positivi tenuti durante la detenzione in carcere.Esso risulta perciò generico, oltre che infondato.Anche la doglianza relativa all'omessa motivazione in merito allaconcedibilità della semilibertà è infondata, in quanto la valutazione dellaimpossibilità di formulare un giudizio di meritevolezza, espressa nell'ordinanza intermini generali, impedisce la concessione anche della diversa misura alternativain questione.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola Masi Giacomo Rocchi