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Sentenza — n. 14531/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for carrying a firearm without safety cover and excessive ammunition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14531/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giulio Del Mastro's appeal against his conviction for carrying a firearm without a safety cover and 17 cartridges. The appellant argued that the safety cover fell off due to a motorcycle accident and requested acquittal based on the act's particular triviality, but the court found no evidence supporting the accidental loss. The court upheld the lower court's assessment that carrying the weapon and ammunition together on a highway was highly offensive and dangerous, warranting punishment.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge n. 110/1975; Art. 131-bis cod. pen.: The court may reject a defense of accidental safety cover loss if facts logically indicate the cover was intact, and deny acquittal for triviality when carrying a firearm with ammunition creates immediate public danger.

Parole chiave

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carrying firearm without cover particular triviality acquittal public road safety ammunition possession safety cover integrity criminal appeal dismissal offensiveness assessment incidente motociclistico

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge n. 110/1975
Con sentenza emessa in data 07 ottobre 2025 la Corte di appello diSalerno, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato Giulio DelMastro alla pena di tre mesi di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il reato dicui all'art. 4 legge n.
Art. 131-bis cod. pen.
Lavalutazione della Corte si fonda, in realtà, sui precedenti penali del ricorrente,senza neppure verificare se fossero relativi a reati della stessa indole, e quindieffettivamente ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 4 legge n. 110/1975
Con sentenza emessa in data 07 ottobre 2025 la Corte di appello diSalerno, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato Giulio DelMastro alla pena di tre mesi di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il reato dicui all'art. 4 legge n.
art. 131-bis cod. pen
Lavalutazione della Corte si fonda, in realtà, sui precedenti penali del ricorrente,senza neppure verificare se fossero relativi a reati della stessa indole, e quindieffettivamente ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

te di appello di Salernoudita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa in data 07 ottobre 2025 la Corte di appello diSalerno, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato Giulio DelMastro alla pena di tre mesi di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il reato dicui all'art. 4 legge n. 110/1975 da lui commesso il 18 maggio 2023, portandofuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, una pistola a salve priva del tapporosso e 17 cartucce a salve.La Corte, preso atto del rinvenimento dell'arma e delle cartucce in possessodell'imputato, ha respinto la tesi difensiva di un distacco accidentale del tapporosso durante un incidente stradale da lui subito, perché non credibile, e harespinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. o di concessione delle attenuanti generiche, per la gravità delfatto, stante il contestuale porto delle cartucce.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso Giulio Del Mastro, per mezzo delsuo difensore avv. Emiliano Carnevali, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione, in relazione al rigetto della tesi difensiva.La Corte ha respinto la tesi di un distacco accidentale del tappo rosso acausa dell'incidente motociclistico subito dal ricorrente immediatamente primadel ritrovamento dell'arma, senza effettuare alcuna prova tecnica sulle modalitàdi applicazione del tappo rosso e sulla sua tenuta, ed affermando che, in talcaso, detto tappo avrebbe dovuto trovarsi vicino all'arma, ma senza tenere contodel fatto che non sono state svolte ricerche sul luogo del ritrovamento di questa,dirette a rinvenire il tappo stesso.

La presenza del tappo rosso nel momento delporto dell'arma, pertanto, è stata esclusa con argomenti congetturali e illogici,inidonei a ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che esso fosse sin daprima inesistente.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità.La Corte ha negato la valutazione della particolare tenuità del fatto solo perla pericolosità in sé della condotta, senza valutare le modalità dell'azione, ilgrado di colpevolezza, l'entità del danno o del pericolo.

Il ricorrente stavaportando con sé un'arma a salve appena acquistata mentre viaggiavasull'autostrada, al solo fine, quindi, di trasportarla presso il suo domicilio dovel'avrebbe riposta, senza che si possano ipotizzare altre finalità di tale porto. Lavalutazione della Corte si fonda, in realtà, sui precedenti penali del ricorrente,senza neppure verificare se fossero relativi a reati della stessa indole, e quindieffettivamente ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., dal momentoche la mera presenza di precedenti penali non è di ostacolo alla valutazione diuna particolare tenuità del fatto, non essendo la stessa indice neppure di unaabitualità nel reato, non avendo il ricorrente precedenti condanne per porto diarmi.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.4. In data 03/03/2026 il ricorrente ha depositato una memoria di replicaalla requisitoria del Procuratore generale, con cui ribadisce la fondatezza delproprio ricorso e ne chiede l'accoglimento.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.2. Il primo motivo del ricorso è infondato.La sentenza ha escluso la fondatezza della tesi difensiva, di un distaccoaccidentale del tappo rosso in realtà apposto sulla pistola a salve, con unamotivazione logica, approfondita e fondata sulle dichiarazioni del ricorrentestesso, secondo cui egli aveva appena acquistato l'arma in un negoziospecializzato.

Il recentissimo acquisto dell'arma, apparentemente mai utilizzata,rende infatti logica la valutazione che il tappo rosso, di cui la stessa viene dotatain fase di produzione, fosse ben fissato, e in ogni caso è logica la rilevanzatappo rosso distaccato, dal momento che sulla sede stradale vennero ritrovati, apoca distanza dal motociclo da cui il ricorrente era caduto, sia la pistola sia duecartucce, che quindi erano cadute sul luogo stesso del sinistro. Il ricorrente, poi,non ha spiegato con quali modalità stesse portando l'arma, se fuori o dentro ilborsello che indossava al momento della cattura, e all'interno del quale vi eranoaltre quindici cartucce a salve, apparendo evidente che, se essa si fosse trovatadentro tale accessorio, difficilmente il tappo rosso, se si fosse staccato, sarebbecaduto fuori da questo.La motivazione circa l'infondatezza della tesi difensiva, pertanto, non ècongetturale né manifestamente illogica, e si sottrae al giudizio di legittimità.3.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.Il diniego del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensidell'art. 131-bis cod. pen., è stato motivato sulla base della rilevante offensivitàdella condotta, dedotta dal contestuale porto di un elevato numero di cartucce.Tale motivazione si conforma al dettato della norma, secondo cui la «particolaretenuità» dell'offesa, che consente il proscioglimento, deve essere valutata allaluce delle modalità della condotta o della esiguità del danno o del pericolo.Il Tribunale ha valutato negativamente entrambi i parametri, giudicandogravemente offensivo e fortemente pericoloso il viaggiare sulla strada pubblicaportando addosso un'arma a salve ma priva di tappo rosso, insieme ad unarilevante quantità di cartucce, dal momento che tale contestualità facevaipotizzare la possibilità di un suo utilizzo immediato.Tale motivazione è del tutto logica e aderente alle risultanze processuali,mentre è manifestamente infondata la doglianza del ricorrente, secondo cuil'offensività della condotta non sarebbe stata valutata in concreto e il diniegosarebbe fondato sui suoi precedenti penali, non essendo stati questi ultimineppure menzionati in relazione a detto beneficio.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola Masi Giacomo Rocchi