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Sentenza — n. 14524/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court decision for lack of reasoning on procedural admissibility and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14524/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's judgment regarding the admissibility of the prosecution and the application of general mitigating circumstances due to a complete lack of reasoning. Although the defendant argued for the inapplicability of the prosecution exclusion cause and requested general mitigation, the trial judge failed to address these specific points in the written decision. Consequently, the case is remitted to a different judge of the Peace Court for a new evaluation of these specific legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. 274/2000; Art. 10 bis d.lgs. 286/1998: A criminal judgment is void if the court fails to explicitly evaluate statutory grounds for inadmissibility or statutory general mitigating circumstances, requiring annulment and remittal to a different judge for reconsideration.

Parole chiave

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lack of reasoning procedural admissibility general mitigating circumstances remittal to different judge inadmissibility cause infrazioni alla legge sugli stranieri pagamento dell'ammenda soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. 274/2000
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore difiducia, articolando due motivi, con cui ha dedotto violazione di legge riguardo all’omessaapplicazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall’art. 34 d.lgs.
Art. 10 bis d.lgs. 286/1998
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Firenze ha dichiarato Camara Fodaycolpevole del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs.
Art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo pervenutarichiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, primo periodo,cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48096 del 06/11/2013, Tavernaro
Sez. 4, n. 43383 del 28/09/2007, Corsini
Sez. 4, n. 43383 del 28/09/2007, Corsini, Rv.238300-01).Nel caso in esame, sebbene la difesa avesse invocato in sede di conclusionil'applicazione dell’istituto di cui all’art.
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Testo completo

e Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Firenze ha dichiarato Camara Fodaycolpevole del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, nr. 286, accertato fino al 5giugno2021, essendosi trattenuto illegalmente sul territorio dello Stato in violazione delledisposizioni del T.U. imm., e lo ha condannato alla pena di euro 6.000,00 di ammenda.2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore difiducia, articolando due motivi, con cui ha dedotto violazione di legge riguardo all’omessaapplicazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall’art. 34 d.lgs. 28 agosto2000, n. 274, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo pervenutarichiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, primo periodo,cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato2. Nel procedimento davanti al giudice di pace la particolare tenuità del fatto costituisceuna causa di improcedibilità dell’azione penale, applicabile ad ogni tipologia di reato purchésussistano le condizioni previste dall’art. 34 d.lgs. nr. 274 del 2000 (Sez. 3, n. 48096 del06/11/2013, Tavernaro, Rv. 258054-01;

Sez. 4, n. 43383 del 28/09/2007, Corsini, Rv.238300-01).Nel caso in esame, sebbene la difesa avesse invocato in sede di conclusionil'applicazione dell’istituto di cui all’art. 34 cit. e delle circostanze attenuanti generiche, ilGiudice di pace di Firenze non si è pronunciato, non emergendo dalla complessiva strutturaargomentativa della sentenza alcuna valutazione su tali profili.3. La assoluta carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla menzionata condizione di procedibilità e alle attenuanti generiche, conrinvio per nuovo giudizio su detti punti al Giudice di pace di Firenze, in diversa personafisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla condizione di procedibilità di cui all'art. 34d. lgs. 274 del 2000 e alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio su detti punti alGiudice di pace di Firenze in diversa persona fisica.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE GIACOMO ROCCHI