Italian Supreme Court declares appeal inadmissible due to loss of interest from new coercive measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant withdrew the challenge after a new, less restrictive coercive measure was imposed. The appellant had argued that the original detention-at-home order was insufficient given grave evidence of aggravated murder, but the first-instance judgment was already confirmed. The court ruled that the subsequent change in coercive measures created a lack of interest in the decision, preventing the appeal from being examined on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant loses interest in the decision due to the imposition of a different, non-custodial coercive measure, as this precludes a finding of loss of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso, come da requisitoria già depositata.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato ilprovvedimento del 17 settembre 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torre Annunziata ha disposto nei confronti di Guglielmo Scotognella la misuracautelare personale della custodia domiciliare, in quanto gravemente indiziato del delitto ditentato omicidio aggravato in concorso, commesso a Castellamare di Stabia il 25 febbraio2025.
2. Avverso l’ordinanza Guglielmo Scotognella, tramite il difensore, ha proposto ricorsoper cassazione, articolando sette motivi di censura, con cui ha eccepito violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza e di esigenzecautelari connotate da attualità, afferenti al pericolo di reiterazione criminosa, nonfronteggiabili con misure meno afflittive.3. L’11 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire rinunciaall’impugnazione a firma dell’imputato, in ragione della intervenuta definizione del giudizio diprimo grado e della sopravvenuta sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quelladell’obbligo di dimora.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per effetto della pervenuta rinuncia,motivata riguardo alla sopravvenuta applicazione al ricorrente di diversa misura coercitiva,non custodiale, con conseguente carenza di interesse alla decisione.2. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interessederivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa esserecondannato al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma infavore della cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alladecisione non configura un’ipotesi di soccombenza (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 30253 del15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01;Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01;Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – 01).
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE GIACOMO ROCCHI