Italian Court annuls execution judge order denying continued crime due to insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution judge's order denying the application of continued crime to Oussama Jridi. The applicant argued for a unified criminal plan based on prior recognition, while the judge rejected the request citing a temporal gap and differing conduct modes without detailed analysis. The court ruled the original decision was inadmissible because it lacked autonomous reasoning and failed to substantiate why the specific indicators of a continuous criminal design were absent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; In proceedings for the execution of penalty judgments, the recognition of continued crime requires an in-depth verification of concrete indicators such as the unity of the criminal design and the temporal contiguity of acts, and a mere reference to the prosecutor's opinion or generic differences in conduct is insufficient to justify the rejection of the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
i Trentoudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, che ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trento, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di Oussama Jridi, diriconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze irrevocabili, contenute indiversi provvedimenti di esecuzione pene, «stante lo iato temporale tra i fatti e le diversemodalità delle condotte».2.
Avverso il provvedimento ricorre Oussama Jridi, per mezzo del difensoreAvv. Simone Rosario Matraxia, che, con un unico motivo, denuncia violazione di legge,omessa, erronea, e/o contraddittoria valutazione di elementi decisivi, presenti in atti, ai finidell’applicazione del reato continuato, nonché mancanza di autonoma motivazione.Nell’istanza volta ad ottenere l’applicazione della continuazione tra più reati, ilrichiedente aveva evidenziato la ricorrenza di plurimi indici sintomatici della medesimezzadel disegno criminoso, peraltro già riconosciuto in tre precedenti occasioni.A fronte di tale richiesta, il giudice dell’esecuzione ha omesso di fornire un’autonomavalutazione, limitandosi a richiamare il parere del Pubblico Ministero ed a valorizzare lo iatotemporale e le diverse modalità delle condotte.
Quanto allo iato temporale, tuttavia, mancaqualsiasi spiegazione, tanto più doverosa trattandosi di elemento che, da solo, non èostativo al riconoscimento del beneficio invocato; la diversità delle condotte è poi soloenunciata, risolvendosi in una mera clausola di stile, priva di contenuto esplicativo idoneo aevidenziare le effettive differenze.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, M. Francesca Loy, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, chel'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazionidella legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova ditale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che sianosignificativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste inessere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632).
Il giudicedell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad unprogramma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invecenecessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi,almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere nongenerico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, coerentemente con tali indicazioni, ribaditoche il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).3. Venendo allo specifico esame della questione dedotta, l’ordinanza impugnatarisulta affetta da una motivazione meramente apparente, non essendo dato ricostruire leragioni del rigetto.Invero, la motivazione posta a fondamento del provvedimento di rigetto si connotaper un’estrema sinteticità – risolvendosi nel mero richiamo al parere del Pubblico Ministero enell’evocazione di uno iato temporale e di una non meglio precisata diversità delle condotte– senza tuttavia indicare i reati oggetto della richiesta, né la loro collocazione temporale, négli elementi fattuali valorizzati per ritenere insussistente l’unicità del disegno criminoso.
Unatale stringatezza argomentativa non consente di verificare il percorso logico-giuridico seguitodal giudice dell’esecuzione, né di apprezzare se e in che modo siano stati applicati, al casoconcreto, i principi sopra richiamati, che impongono una valutazione non meramenteassertiva degli indici sintomatici della continuazione e, correlativamente, un’adeguataesplicitazione delle ragioni ostative al suo riconoscimento.4. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio algiudice dell’esecuzione in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del2013) perché proceda a nuovo esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursiin piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.
P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento in diversapersona fisica.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE DE MARZO