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Sentenza — n. 14508/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation denial due to lack of critical reflection and family obligations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14508/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's refusal to grant probation for a convicted abuser. The defendant argued that formal responsibility admission was unnecessary and that the ban on repeated probation was misapplied given the timing of the new offense. The court held that the lower court correctly assessed the defendant's lack of critical reflection, absence of reparative efforts, and persistent failure to meet family support obligations as sufficient grounds for denial.

Regesto Legislator

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Art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen.; Art. 47 Ord. pen.; The prohibition on repeated probation applies when the new offense follows a prior probation period, and refusal is justified by a lack of critical reflection and failure to fulfill family obligations.

Parole chiave

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probation denial family abuse recidivism prohibition critical reflection family obligations reparative activities personality evolution reati contro la famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen.
Il secondo motivo di ricorso, da esaminare in via logicamente pregiudiziale, enunciaun esatto principio di diritto in materia di perimetrazione della preclusione di cui all’art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen., tratto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.
Art. 47 Ord. pen.
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 Ord. pen., è laprincipale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa dellapena di cui all’art.
Art. 27, third comma, Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere, per le considerazioni che precedono, conclusivamenterespinto.A tanto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, per le considerazioni che precedono, conclusivamenterespinto.A tanto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.
ART. 52 D.LGS.196/03
P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 47324 del 29/11/2011, Autieri
Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo
274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv.257001-01).
Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia
Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non siarichiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazionecondizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv.248984-01;
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv.
Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio
Sez. 1, n. 35173 del 30/09/2025, Kraja
Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele
288778-01; Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv.
Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, Panelli
Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007, Arnesano
Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007, Arnesano, Rv.
Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani
237740-01; Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv.
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Testo completo

bblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleMarco Patarnello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di XXXX, per quanto diulteriore rilievo in questa sede, rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale,avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto per il reato di maltrattamenti in famiglia(protratti sino al febbraio 2015), ritenendolo immeritevole della misura alternativa richiesta inrapporto alla gravità del fatto, all’assenza di revisione critica e al persistere di condotteinosservanti degli obblighi di assistenza familiare sul soggetto gravanti.Il Tribunale, inoltre, rimarcava come il condannato, dichiarato in sentenza recidivo, aisensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., avesse già una volta (nel 2016) fruitodell’affidamento in prova, e richiamava il divieto di reiterazione del beneficio sancito dall’art.58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensoredi fiducia.Il ricorso è articolato in tre motivi, in ciascuno dei quali sono denunciati la violazione dilegge e il vizio di motivazione.Con il primo motivo il ricorrente assume che l’ordinanza impugnata non sarebbeconforme agli insegnamenti di questa Corte, secondo i quali l’ammissione formale diresponsabilità non sarebbe richiesta in funzione dell’ammissione alla misura alternativainvocata, essendo agli stessi fini sufficiente l’avvio di un processo critico di riflessione, che ilTribunale avrebbe omesso di valutare.Con il secondo motivo il ricorrente si duole della ritenuta operatività della preclusionesancita dall’art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen., sebbene, secondo la sua impostazione, ildivieto di seconda concessione della medesima misura alternativa operi soltanto quando ildelitto espressivo di recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione dellamisura stessa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena a sua volta irrogata per reatoconnotato da identica recidiva.

Tali presupposti sarebbero, nella specie, insussistenti.Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che neppure il risarcimento dei danni, o ilcompimento di attività riparatorie verso la persona offesa, rappresentino una condizionenecessaria per l’ammissione all’affidamento in prova, senza considerare che, nel suo caso,tali condotte sarebbero impedite dalle sue disagiate condizioni economiche. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il secondo motivo di ricorso, da esaminare in via logicamente pregiudiziale, enunciaun esatto principio di diritto in materia di perimetrazione della preclusione di cui all’art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen., tratto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 47324del 29/11/2011, Autieri, Rv. 251418-01).L’ordinanza impugnata, nel riferirsi a detta preclusione, non ha fatto correttaapplicazione del principio stesso.Il rilievo non è tuttavia idoneo a determinare l’annullamento della decisione giudiziale,posto che il riferimento in questione assume, nel corpo della decisione stessa, carattereincidentale non dirimente.

Il Tribunale di sorveglianza non si è, invero, trincerato dietro unapronuncia di inammissibilità, ma ha negato l’affidamento in prova per assorbenti ragioni dimerito, dotate di autosufficiente corredo argomentativo a sostegno della reiezionedell’istanza, totalmente prescindente dall’applicazione dell’art. 58-quater, comma 7-bis, cit.

2. Il primo e il terzo motivo di ricorso – che si passa quindi ad esaminare in viacongiunta, stante la connessione dei temi sollevati – non sono invece fondati.2.1. L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 Ord. pen., è laprincipale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa dellapena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.Esso può essere adottato, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dallalegge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità del condannato condotta inistituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che il relativo regime, anchemenzionata finalità, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Ciò che assume rilievo,rispetto all’affidamento, è l’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv.257001-01). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non siarichiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazionecondizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv.248984-01;

Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01). Il mancato soddisfacimento delle obbligazioni civili,o comunque l’omissione di attività riparatorie, di riconciliazione e/o riduzione del danno,rilevano in senso negativo se si traducono, nel dovuto apprezzamento della situazioneconcreta, in ingiustificata indisponibilità (Sez. 1, n. 35173 del 30/09/2025, Kraja, Rv. 288778-01; Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226-01; Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016,dep. 2017, Panelli, Rv. 269033-01;

Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007, Arnesano, Rv. 237740-01; Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv. 219606-01). 2.2. L’ordinanza impugnata non tradisce tali principi e, pur concisa nella motivazione,resiste alle censure mosse nei motivi in scrutinio, che finiscono per parcellizzareindebitamente l’orizzonte valutativo, oggetto viceversa, nella valutazione giudiziale, dicorretto apprezzamento d’insieme, convergente nel delineare un quadro assolutamentenegativo di evoluzione di personalità.Tale quadro è ineccepibilmente riflesso dalla segnalata resistenza del condannato arivedere criticamente le gravi condotte di maltrattamenti poste in essere in ambito familiare,dall’assenza di qualsiasi sforzo riparativo e dalla persistente totale sottrazione agli obblighialimentari, pur a fronte dello svolgimento di una regolare attività lavorativa.Al riguardo non emerge, dunque, alcuna violazione di legge, né sono ascrivibiliall’ordinanza impugnata i denunciati vizi argomentativi e motivazionali.3.

Il ricorso deve essere, per le considerazioni che precedono, conclusivamenterespinto.A tanto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.