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Ordinanza — n. 14506/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses negative competence conflict when only one judge initially declined jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14506/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the negative competence conflict non-existent and ordered the return of files to the Court of Appeal. The lower court had initially accepted jurisdiction, while the trial court had previously refused it, creating no reciprocal refusal scenario. The court ruled that a conflict requires two successive judges to reject the same jurisdiction, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.; A negative competence conflict is inadmissible when only one judge has declined jurisdiction, as the statutory requirement of reciprocal refusal between successive judges is not met.

Parole chiave

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negative competence conflict reciprocal refusal requirement jurisdictional stasis trial court incompetence Court of Appeal competence

Disposizioni normative citate

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Art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 30, cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
dinanza 20 gennaio 2026 il Tribunale di XXXXXX, in funzione di giudicedell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza funzionale a pronunciare sull’incidentedi esecuzione proposto dal condannato XXXXXXXXXXXXX, avente ad oggettol’applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020
Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011
Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, confl.
Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005
Gentivo, Rv.249925-01; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv.

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Testo completo

dinanza 20 gennaio 2026 il Tribunale di XXXXXX, in funzione di giudicedell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza funzionale a pronunciare sull’incidentedi esecuzione proposto dal condannato XXXXXXXXXXXXX, avente ad oggettol’applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 cod. proc. pen.), indicando comecompetente la Corte di appello di XXXXXXX, sezione per i minorenni, cui disponevatrasmettersi gli atti.Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di XXXXXXX, sezione per i minorenni,riteneva la competenza funzionale del Tribunale di XXXXX e, contestualmente, sollevavaconflitto negativo di competenza, ordinando la rimessione degli atti a questa Corte dicassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc.pen.2.

Il procedimento così insorto, in previsione del suo esito, è stato trattato in questasede senza formalità di procedura, in base all’art. 127, comma 9, cod. proc. pen.3.Presupposto indefettibile per la denuncia del conflitto negativo di competenza è ilverificarsi di una situazione di stasi del giudizio, a causa del conflitto insorto tra due organigiurisdizionali che, in successione tra di loro, rifiutino il riconoscimento della competenzastessa, intestandola reciprocamente l’uno all’altro (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, G.i.p.Modena, Rv. 278489-01;

Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, confl. comp. in proc. Gentivo, Rv.249925-01; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv. 232927-01).Tale situazione di stasi non è, per definizione, ravvisabile in presenza di declinatoria dicompetenza adottata da giudice il quale, avendo ricevuto gli atti da un primo giudicedichiaratosi incompetente, ritenga per parte sua competente un terzo giudice.4. In difetto di duplice e contrapposta ricusazione di competenza, il conflitto odiernodeve essere dichiarato insussistente e gli atti debbono essere restituiti al giudice che l’hapromosso.

P.Q.MDichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti alla Corte d'appello diXXXXXXX sezione per i minorenniCosì è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.