Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14451/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14451/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14451/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

dinanza del 25/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini il quale ha chiesto unadichiarazione d'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava larichiesta di affidamento in prova e dichiarava inammissibile quella di detenzione domiciliare,entrambe presentate nell’interesse di Vincenzo Chianese, per la rilevata esclusione dipossibile prognosi positiva per la prima e per la durata della pena ritenuta superiore ad annidue di reclusione.2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 14451/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Vincenzo Chianese, con il patrocinio del difensore difiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), in relazione all’art. 47-ter, comma1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, per la ritenuta - errata - durata della pena come superioread anni due di reclusione in riferimento alla richiesta di detenzione domiciliare.In particolare, con riferimento all’ordine di esecuzione, con contestuale decreto disospensione n. 138 del 2024 del 7 luglio 2025 emesso dalla Procura della Repubblica diBiella, la pena residua da espiare è stata indicata in anni 1, mesi 11 e giorni 21 di reclusione.3.

Parole chiave

Generato dall'IA
pena residua differimento dell'esecuzione della pena pena con condizionale parziale esecuzione della pena proroga della carcerazione preventiva pene condizionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

dinanza del 25/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini il quale ha chiesto unadichiarazione d'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava larichiesta di affidamento in prova e dichiarava inammissibile quella di detenzione domiciliare,entrambe presentate nell’interesse di Vincenzo Chianese, per la rilevata esclusione dipossibile prognosi positiva per la prima e per la durata della pena ritenuta superiore ad annidue di reclusione.2.

Ricorre per cassazione Vincenzo Chianese, con il patrocinio del difensore difiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), in relazione all’art. 47-ter, comma1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, per la ritenuta - errata - durata della pena come superioread anni due di reclusione in riferimento alla richiesta di detenzione domiciliare.In particolare, con riferimento all’ordine di esecuzione, con contestuale decreto disospensione n. 138 del 2024 del 7 luglio 2025 emesso dalla Procura della Repubblica diBiella, la pena residua da espiare è stata indicata in anni 1, mesi 11 e giorni 21 di reclusione.3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha conclusochiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il motivo di ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato con rinvioal Tribunale di sorveglianza di Torino.2. Dall’esame degli atti risulta, in particolare, dalla lettura dell’ordine di esecuzionecitato nel motivo di ricorso che, effettivamente, la pena residua da espiare è stata indicata inanni 1, mesi 11 e giorni 21 di reclusione, mentre nel provvedimento impugnato si fariferimento ad una pena pari ad anni 2, mesi 8 oltre la pena pecuniaria, senza alcunaindicazione rispetto alla difformità evidenziata dal difensore.

Sotto tale profilo è ravvisabile ildenunciato difetto di motivazione dedotto con il ricorso.3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l’accoglimento del motivo di ricorso ilprovvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Torino. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla dichiarazione di inammissibilita' dell'istanzadi concessione della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alTribunale di sorveglianza di Torino.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente