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Sentenza — n. 14440/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming ne bis in idem violation due to distinct criminal facts and timeframes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14440/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Domenico Perreca's appeal challenging a lower court's refusal to apply the ne bis in idem principle. Perreca argued that his 2023 conviction for mafia association covered conduct already adjudicated in a 1990 acquittal regarding extortion, claiming the same temporal period should preclude a new trial. The court found the facts distinct because the 1990 judgment only covered acts up to October 1987, whereas the 2023 conviction addressed conduct starting after the formation of the clan in late 1988, thus satisfying the identity of time, place, and person requirements.

Regesto Legislator

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Art. 649, 669 c.p.p.; The principle of ne bis in idem applies only when there is complete identity of time, place, and person, which is absent when criminal acts occur in different temporal periods or involve distinct factual contexts.

Parole chiave

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ne bis in idem identity of facts temporal identity mafia association criminal procedure code acquittal procedural appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 649 c.p.p.
Art. 669 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 416-bis c.p.
pen., per ne bis in idem tra le sentenze della Corte diappello di Napoli del 24/02/2023, che condannava il suddetto alla pena di anni nove direclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.
art. 416-bis cod. pen
pen., per ne bis in idem tra le sentenze della Corte diappello di Napoli del 24/02/2023, che condannava il suddetto alla pena di anni nove direclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.
art. 629 cod. pen
art. 416 cod. pen
la pronuncia dicondanna nei confronti del predetto, di cui alla sentenza del medesimo Tribunale del28/04/1998, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 30/03/1999, per ildelitto di cui all’art. 416 cod. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

te d'appello di Napoli.Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;letta la requisitoria del dott. Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di Domenico Perreca, aisensi degli artt. 669 e 649 cod. proc. pen., per ne bis in idem tra le sentenze della Corte diappello di Napoli del 24/02/2023, che condannava il suddetto alla pena di anni nove direclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso “dalla fine degli anni 80con condotta perdurante almeno fino al novembre 2016”, e del 22/10/1993, in riforma dellasentenza in data 9/02/1990 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, irrevocabile il7/11/1993, con la quale Domenico Perreca veniva assolto dal reato associativo finalizzatoalla commissione di estorsioni contestato come commesso in Recale non oltre il mese diottobre 1987 e condannato per il solo reato di cui all’art. 629 cod. pen., commesso in paridata in danno di Salvatore Buonanno.

La difesa assumeva con la propria istanza chel’accertamento giudiziale di cui in ultimo precludeva un successivo accertamento per lostesso fatto commesso nel medesimo periodo temporale, invocando, dunque, la violazionedel divieto di bis in idem, poiché Perreca nell’ambito del procedimento penale definito con lasentenza emessa il 24/02/2023 veniva nuovamente tratto a giudizio per il delitto diassociazione di tipo mafioso, per essersi affiliato all’associazione camorristica denominataclan Perreca con condotta contestata dalla fine degli anni 80 fino al novembre 2016, e,quindi, tale arco temporale doveva considerarsi in parte già coperto dal giudicato; echiedeva, conseguentemente, la rideterminazione della pena complessiva inflitta a Perrecacon la sentenza in ultimo menzionata, tenuto conto che fino all’ottobre 1987 era assolto dallacondotta associativa allo stesso contestata.

Rideterminazione, alla quale la Corte territorialenon ha proceduto, ritenendo la diversità dei fatti giudicati.

2. Avverso tale ordinanza Perreca, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre percassazione, deducendo violazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione.Osserva la difesa che ciò che rileva in tema di identità tra fatti giudicati è l’identità delfatto in tutte le sue componenti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuitanei diversi procedimenti a carico di uno stesso soggetto.La Corte di appello di Napoli, quindi, nell’affermare che i due sodalizi oggetto delle duepronunce emesse a carico di Perreca sarebbero entità diverse e autonome, non avrebbevalutato come dalla disamina degli atti giudiziari richiamati dalla sentenza del Tribunale diSanta Maria Capua Vetere in data 23/11/2021, alle p. 111 e ss., emergesse che AntimoPerreca già prima del 1988, data della morte di Bardellino, era a capo del medesimo gruppocui apparteneva lo stesso Domenico Perreca, gruppo che, a seguito di uno sviluppofisiologico, avrebbe dato vita all’autonomo sodalizio clan Perreca operante in Recale,risultando, pertanto, trattarsi sempre dello stesso gruppo, dedito alle medesime attivitàillecite (estorsioni) nello stesso territorio (Recale).

Rileva il difensore che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere valorizzava, oltre alfermo della Squadra Mobile di Caserta a cui Domenico Perreca era stato sottoposto in data28/05/1987 per un tentato omicidio, la sentenza di condanna della Corte di appello di Napoliin data 22/10/1993 per il delitto di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., omettendoperò di rilevare che in quella stessa sentenza vi era stata la pronuncia assolutoria per lafattispecie associativa che impediva un secondo giudicato per il medesimo fatto in relazionealle condotte poste in essere fino all’ottobre 1987.Detto Tribunale, nell’affermare l’intraneità di Domenico Perreca al gruppo Perreca già apartire dagli anni 80, viola, secondo la difesa, il principio del ne bis in idem, in quanto talearco temporale era già coperto da giudicato fino ad ottobre 1987, per la coincidenzadell’intera materialità del reato, poiché nel secondo giudizio al condannato era contestata lapartecipazione ad una consorteria criminale identica quanto alla sfera operativa e diinteressi, all’identità degli affiliati e al ruolo di vertice attribuito ad Antimo Perreca.La Corte di appello di Napoli in sede di esecuzione avrebbe dovuto rideterminare lapena, tenendo presente che fino ad ottobre 1987 Domenico Perreca è stato assolto dallacondotta di partecipazione al sodalizio operante in Recale capeggiato da Antimo Perreca efinalizzato a commettere delitti contro il patrimonio e in danno degli imprenditori.

Il difensore, alla luce di dette doglianze, insiste per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.L’ordinanza impugnata, con un percorso motivazionale logico e coerente, puntualmenteindica le ragioni per le quali i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoliin data 24/02/2023 sono successivi a quelli dai quali Domenico Perreca è stato assolto dalTribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 9/02/1990 e che le relativecondotte non solo sono maturate in un diverso contesto spazio-temporale, ma noncoincidono neanche da un punto di vista naturalistico.In detta ordinanza, invero, si evidenzia che: - dalla combinata lettura delle motivazionidella sentenza di primo e secondo grado dell’ultimo processo, fondate su ampio e articolatomateriale probatorio, scaturiscono le ragioni della declaratoria di responsabilità di DomenicoPerreca con riguardo alla partecipazione all’associazione per delinquere di tipo camorristicodenominata clan Perreca, promossa, diretta e organizzata prima da Antimo Perreca eGiovanni Perreca, poi da Antimo Mastroianni e Luigi Noia, volta al controllo delle attivitàeconomiche sul territorio operante in Recale e paesi limitrofi, temporalmente circoscritta neiconfronti di Perreca dalla fine degli anni 80 con condotta perdurante fino al 2009; - inparticolare nella motivazione della sentenza di primo grado si legge che, alla luce delledichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, dopo l’omicidio di Antonio Bardellino(1988) e l’arresto di Francesco Bidognetti (1993) Antimo Perreca aveva raggiunto unapropria autonomia, creando un gruppo criminale proprio; - nella stessa sentenza, nelvalutare la posizione di Antimo Perreca, viene esaminata (a p. 112) la pronuncia dicondanna nei confronti del predetto, di cui alla sentenza del medesimo Tribunale del28/04/1998, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 30/03/1999, per ildelitto di cui all’art. 416 cod. pen. per condotte poste in essere tra il 1987 e il 1988 e perestorsione perpetrata ai danni di Salvatore Buonanno, e il Tribunale precisa che in quellasentenza veniva accertato che Antimo fosse dedito ad attività estorsive ai danni diimprenditori, ma non anche che lo facesse quale partecipe al clan camorristico Perreca,costituito successivamente; - tale considerazione trova conforto nell’ampio materialeprobatorio valutato nel giudizio di responsabilità di Domenico Perreca per il delitto di cuiall’art. 416-bis cod. pen., ritenuto in compenetrazione organica con il clan Perreca dal 1988;- diverso è, quindi, il tempus commissi delicti, considerato che la costituzione del clanPerreca viene collocata temporalmente non prima della fine del 1988 (e il fatto vienecontestato da tale data), mentre le condotte contestate a Domenico Perreca con la sentenzadel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9/02/1990, concernenti la partecipazioneall’associazione di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzata ad estorsioni, sono temporalmentecircoscritte “non oltre il mese di ottobre 1987”; - diversamente da quanto dedotto dalladifesa, la contestazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. non ricomprende il segmentotemporale antecedente all’ottobre del 1987; - invero, il riferimento difensivo al fermo diPerreca del 28 maggio 1987, richiamato a p. 99 della sentenza ultima del Tribunale di SantaMaria Capua Vetere, non conduce a una diversa conclusione, trattandosi dell’indicazione difermi e arresti prima della nascita del clan costituenti riprova che Domenico Perreca fossegià noto alle forze dell’ordine; - i fatti di cui alla sentenza di condanna ultima sono, pertanto,diversi rispetto a quelli oggetto del precedente procedimento; - l’espressione “medesimofatto”, di cui agli 649 e 669 cod. proc. pen., va, difatti, riferita solo alle situazioni in cui vi siacompleta identità di condizioni di tempo, di luogo e di persona; - i fatti più recenti, oltre adavere legittimato la sottoposizione di Perreca a nuovo procedimento penale, connotanodiversamente la sua partecipazione all’associazione de qua, perché si tratta di condottestoricamente e naturalisticamente ben distinte da quelle precedentemente esaminate.A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, facenti leva non solo sul diversocontesto spazio-temporale in cui sono maturate le più recenti condotte ma anchesull’assenza di una coincidenza dal punto di vista strettamente naturalistico con leprecedenti, le doglianze difensive non oppongono una critica argomentata, limitandosi acontestarle genericamente e aspecificamente nei termini sopra indicati (in cui si fa ancheconfusione tra la posizione di Antimo Perreca e di Domenico Perreca), senza indicareelementi decisivi in grado di scardinare il percorso logico argomentativo seguito dal Giudicedell’esecuzione sulla scia degli stessi giudici di merito di cui all’ultima condanna (le cuieventuali incongruenze avrebbero dovuto e potuto essere dedotte con gli ordinari mezzi diimpugnazione).2.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di Perreca alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO GIUSEPPE DE MARZO