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Sentenza — n. 14433/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls surveillance court order for lack of specific reasoning on domicile election failure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14433/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled a Brescia surveillance court order that declared two alternative measures requests inadmissible due to missing domicile election. The appellant argued the court failed to specify which request was rejected and why, despite one containing the required formalities. The court agreed that the lack of specific reasoning constituted a violation of procedural law and a defect in the decision's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.; Art. 677, comma 2-bis, c.p.p.: A criminal surveillance court order declaring alternative measures requests inadmissible must explicitly specify the reasons for rejecting each distinct request; failure to do so constitutes a violation of law and a defect in motivation requiring annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal surveillance court alternative measures domicile election defect of motivation annulment with remittal procedural violation inadmissibility declaration domicilio eletto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge, anche processuale,e il vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 677, comma 2-bis, c.p.p.
b), c) ed e), in relazioneall’art. 677, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

erso il decreto del 17/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bresciaudita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Brescia dichiaravainammissibili le richieste di affidamento in prova e di detenzione domiciliare presentatenell’interesse di Reda Sratah per la rilevata mancanza della necessaria dichiarazione edelezione di domicilio ai sensi dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.2.

Ricorre per cassazione Reda Sratah, con il patrocinio del difensore di fiducia,affidandosi ad un unico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge, anche processuale,e il vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazioneall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. per la ritenuta mancanza dell’elezione di domicilio,invece, presente in atti.In particolare, con riferimento al medesimo ordine di esecuzione n. 555/2024 SIEP,emesso in data 10 luglio 2024, risultano presentate due distinte istanze di ammissione amisura alternativa: una prima, depositata dall’avv.

Jessica Schenati in data 9 agosto 2024, euna seconda, proposta dall’avv. Mario Nava in data 16 settembre 2024, essa corredata darituale atto di elezione di domicilio.La motivazione impugnata non chiarisce a quale delle due istanze intenda riferirsiné, comunque, individua le specifiche modalità formali di elezione di domicilio che, nel casodi specie, si assumono come non rispettate.Con motivo nuovo sono state ribadite le ragioni del ricorso.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il motivo di ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato con rinvioal Tribunale di sorveglianza di Brescia.2.

Dall’esame degli atti risulta che, entro il termine di trenta giorni dalla notificadell’ordine di esecuzione, effettivamente sono state presentate due istanze. Dal dispositivodell’ordinanza impugnata risulta che, apparentemente, entrambe siano state dichiarateinammissibili, sebbene manchi, nella motivazione del provvedimento, la specificazione delleragioni per le quali l’istanza presentata dall’avv. Mario Nava sia stata ritenuta carente,risultando invece allegata alla stessa l’atto di nomina del difensore con la necessariaelezione di domicilio.

Sotto tale profilo pare ravvisabile il denunciato difetto di motivazionededotto con il ricorso.3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l’accoglimento del motivo di ricorso ilprovvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Brescia. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBrescia.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente