Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14425/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-enforceability due to procedural error in digital filing of appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14425/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued that an error in entering his birth year on the digital portal prevented timely filing of an appeal, constituting force majeure. The court rejected this, noting the appellant had access to correct the error and the prosecutor had already notified the defense of the rejection.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 670 cod. proc. pen.; Art. 175 cod. proc. pen.: A digital filing error regarding personal data does not constitute force majeure if the defense had sufficient time and means to correct the anomaly and file the appeal within the statutory period.

Parole chiave

Generato dall'IA
digital appeal filing force majeure exclusion procedural error non-enforceability birth date error cassation inadmissibility statutory period memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 670 cod. proc. pen.
Detta richiesta era finalizzata ad ottenere, in via principale, ex art. 670 cod.
Art. 175 cod. proc. pen.
2), anche lasummenzionata sentenza); e, in subordine, la restituzione nel termine per impugnare aisensi dell’art. 175 cod. proc. pen.2.
Art. 616 c.p.p.
art. 670 cod. proc.pen
Detta richiesta era finalizzata ad ottenere, in via principale, ex art. 670 cod.
art. 391-ter cod. pen
proc.pen., un accertamento di non esecutività della sentenza di condanna, emessa il 14 ottobre2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica nei confrontidel suddetto, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 391-ter cod.
art. 175 cod. proc. pen
2), anche lasummenzionata sentenza); e, in subordine, la restituzione nel termine per impugnare aisensi dell’art. 175 cod. proc. pen.2.
art. 582 cod. proc. pen
150 ha modificato l’art. 582 cod. proc. pen., il quale recepisce la regolagenerale dell’obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall’art.
art. 111-bis cod. proc.pen
pen., il quale recepisce la regolagenerale dell’obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall’art. 111-bis cod. proc.pen., statuendo al comma 1-bis, che solo le parti private possono depositare l’atto diimpugnazione anche in forma di documento analogico nella cancelleria del giudice; - conD.M.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
616 c.p.p., la condanna diMenditto al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritieneequo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo lecondizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

24/07/2025 del TRIBUNALE di Santa Maria Capua Vetere.Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;letta la requisitoria del dott. Alfredo Pompeo Viola, Sostituto Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria diinammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di PasqualeMenditto. Detta richiesta era finalizzata ad ottenere, in via principale, ex art. 670 cod. proc.pen., un accertamento di non esecutività della sentenza di condanna, emessa il 14 ottobre2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica nei confrontidel suddetto, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 391-ter cod. pen.,per essere stata la stessa ritualmente impugnata dal difensore, mediante deposito sulportale in data 22 gennaio 2025 dell’atto di appello non scaricato dalla cancelleria (conconseguente erronea attestazione di irrevocabilità in data 11 febbraio 2025 ed emissione indata 17 giugno 2025 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, con contestualesospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. da parte della Procura della Repubblicadi Santa Maria Capua Vetere n. 266/2025, ricomprendente, al n. 2), anche lasummenzionata sentenza); e, in subordine, la restituzione nel termine per impugnare aisensi dell’art. 175 cod. proc. pen.2.

Avverso tale ordinanza Menditto, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre percassazione, denunciando violazione degli artt. 127, 582, 584, 585, 590, 648, 650 e 656 cod.proc. pen.Rileva la difesa di avere depositato regolarmente l’atto di appello, come richiesto dallanormativa recente, avverso la summenzionata sentenza sul portale PDP, il 23 gennaio 2025,prima della scadenza del termine per l’impugnazione, coincidente con la data dell’11febbraio 2025, allegando al gravame anche il mandato ad impugnare con l’esattaindicazione delle generalità dell’imputato Pasquale Menditto e soprattutto della sua data dinascita; e di avere, inoltrato, per maggiore cautela, anche una pec alla Cancelleria delGiudice di primo grado informandola dell’avvenuto deposito del gravame sul portale (comeda allegazione al ricorso).Lamenta che, ciò nonostante, il Giudice dell’esecuzione ha concluso per la correttezzadell’operato della Cancelleria nell’attestare l’irrevocabilità della sentenza, in ragionedell’errata indicazione della data di nascita dell’imputato sul portale per il deposito, e, quindi,di un mero errore materiale facilmente emendabile sulla base della pec informativa.Rileva, infine, che andava almeno ritenuto il caso fortuito o la forza maggiore per unerrore di battitura incolpevole, con rimessione in termine dell’appellante ai sensi dell’art. 175cod. proc. pen.

Il difensore insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, oltre che meramentereiterativo di doglianze già compiutamente disattese dal Tribunale di Santa Maria CapuaVetere.L’ordinanza impugnata, a fronte della richiesta difensiva di declaratoria di nonesecutività della sentenza del Tribunale in ultimo menzionato, rileva che: - il d. lgs. 10ottobre 2022, n. 150 ha modificato l’art. 582 cod. proc. pen., il quale recepisce la regolagenerale dell’obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall’art. 111-bis cod. proc.pen., statuendo al comma 1-bis, che solo le parti private possono depositare l’atto diimpugnazione anche in forma di documento analogico nella cancelleria del giudice; - conD.M.

Giustizia n. 206/2024, entrato in vigore il 30 gennaio 2024, è divenuto obbligatorio dal1° gennaio 2025 il deposito telematico sul portale anche degli atti di appello – non cautelari –avverso le sentenze del Tribunale ordinario; - ai sensi dell’art. 13-bis del D.M. 44/2011(introdotto per il processo penale dal D.M. 217/2023) il deposito degli atti penali sul portaledel Deposito Penale (PDP) si perfeziona con il rilascio della ricevuta di accettazione daparte del sistema ministeriale, che attesta il deposito dell’atto o del documento pressol’ufficio giudiziario competente, senza l’intervento degli operatori della cancelleria e dellasegreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti (tassativamente ricondotte ai casi di: difensorenon costituito; numero di registro o procedimento non identificabile nell’atto; nomi partiprocessuali rappresentate incoerenti nell’atto; ufficio destinatario errato); - trattasi didisposizione volta a dare certezza giuridica alla ricezione dell’atto da parte del Portale odell’ufficio giudiziario che ne risulterà destinatario; - il difensore può verificare lo stato deldeposito accedendo al PDP nella sezione “Consultazione-depositi”; - nel caso di specie nonè in discussione che l’atto di appello sia stato tempestivamente inoltrato tramite portaletelematico dal difensore ai sensi dell’art. 111-bis cod. proc. pen.; - è, piuttosto, emerso che laprocedura di deposito telematico non si è perfezionata, in quanto l’atto di appello è risultato“rifiutato” per “nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell’atto” (data di nascitaerronea dell’imputato) a partire dalle ore 9.28 del 23 gennaio 2025, prima, quindi, chedecorresse il termine per l’impugnazione per il difensore dell’imputato assente, scadente l’11febbraio 2025; - pertanto, correttamente la cancelleria ha attestato l’irrevocabilità dellasentenza di primo grado nella data in ultimo menzionata, in quanto la procedura di depositotelematico non si è perfezionata con il rilascio della ricevuta di accettazione da parte delsistema ministeriale, essendo risultato il gravame “rifiutato” per l’erroneo inserimento dellegeneralità anagrafiche dell’imputato (essendo stata ingenerata l’anomalia bloccante dalcaricamento sul portale di una data di nascita errata dell’imputato, riportato come “MendittoPasquale 18.10.1991”, mentre da tutti gli atti risulta che il medesimo è nato il 18.10.1992); -nonostante il termine per la proposizione dell’appello scadesse in data 11 febbraio 2025,nessun nuovo atto di appello è risultato essere stato correttamente depositato sul portaledeposito atti penali da parte del difensore; - il titolo esecutivo si è quindi validamenteformato; - non si verte in ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore, in quanto accedendo alPDP, nella sezione sopra indicata, si sarebbe potuto verificare lo stato del depositotelematico in modo da emendare l’anomalia bloccante e depositare in maniera corretta l’attodi gravame nel termine per impugnare, che non era ancora scaduto.

Con tali argomentazioni scevre da vizi giuridici, anzi espressive di un’attenta lettura einterpretazione combinata delle nuove disposizioni, il ricorso dimostra di non confrontarsiladdove insiste sul fatto che i dati anagrafici erano stati correttamente riportati nell’atto diappello allegato e nel mandato ad impugnare la sentenza, per cui il caricamentodell’annualità di nascita erronea nel portale deposito atti penali era stato dovuto ad un erroredi battitura incolpevole, anche alla luce del fatto che nessuna segnalazione era pervenutaalla difesa da parte della Cancelleria che la stessa aveva comunque provveduto a notiziaredel gravame a mezzo pec.E, pertanto, incorre nella aspecificità, oltre che nella manifesta infondatezza.

Risulta,invero, quanto a questo ultimo profilo, assolutamente corretta e condivisibile l’interpretazioneprescelta dal Giudice dell’esecuzione per affermare l’esecutività della sentenza di condannae l’insussistenza di ragioni per ascrivere l’inosservanza del termine per impugnare a casofortuito o a causa di forza maggiore, di natura oggettiva e insuscettibile di esseretempestivamente impedita o rimossa dal difensore, presupposti indefettibili dell’art. 175 cod.proc. pen., data la tempestiva segnalazione del rifiuto dell’atto di gravame alle ore 9:28 del23 gennaio 2025, con la conseguenza che, scadendo il termine per l’impugnazione l’11febbraio 2025, ben avrebbe potuto il difensore stesso rimuovere la causa ostativapresentando, nel restante periodo a disposizione, superiore alle due settimane, untempestivo e valido atto di impugnazione utilmente scrutinabile.2.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna diMenditto al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritieneequo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo lecondizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO GIUSEPPE DE MARZO