Cassation court annuls partial order for applying fine instead of prison term for satellite crimes in continuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially annulled a preliminary investigation judge's order regarding the continuation of crimes. The lower court had applied a monetary fine to satellite offenses while maintaining prison terms for the primary crime, arguing the defendant could not foresee the specific surveillance obligations at the time of joining the criminal group. The Supreme Court ruled that when crimes are punished by different types of sanctions, the increase for satellite crimes must follow a progressive single penalty rule, converting the prison term to a fine only if the primary crime's sentence is already a fine. Consequently, the court ordered the annulment of the penalty portion and remanded the case to recalculate the sentence as nineteen years and ten months of imprisonment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis, 110, 81 cod. pen.; In cases of concurrence of crimes punished by heterogeneous sanctions where continuation is recognized, the penalty increase for satellite crimes must follow the progressive single penalty rule for multiplication, respecting the principle of legality by equating the detention increase of the primary crime to a monetary fine.
Parole chiave
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le Indagini Preliminari delTribunale di Napoli Nord;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Cinzia Parasporo per l’annullamento senzarinvio in relazione all’applicazione della pena pecuniaria e il rigetto nel resto del ricorso;letta la memoria dell’avv. Nicola Quatrano che insiste per l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, con ordinanza del 15 settembre 2025, ha parzialmente accolto l’istanzaproposta nell’interesse di Francesco Spina e ha riconosciuto la continuazione tra i fattioggetto della sentenza della Corte d’Appello di Napoli emessa il 23 giugno 2022, divenutairrevocabile il 9 giugno 2023, relativa al reato di cui agli artt. 416-bis, 110, 81 co.2, 56-575,577 cod. pen., 2, 4 e 7 l. 895/1967, 61 n.2, 7 l. 203/1991, 110, 81 co.2, 648 cod. pen., 7 l.203/1991, e la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il 23 ottobre 2022, divenutairrevocabile il 31 ottobre 2013, relativa al reato di cui all’art. 110 cod. pen., 73 DPR309/1990, e ha rigettato quanto alla medesima richiesta di riconoscere la continuazione inrelazione ai fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il 25 gennaio2024, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2024, relativa al reato di cui all’art. 75 comma 2d.lgs. 159/2011.2.
Il Giudice dell’esecuzione, nello specifico, ha ravvisato la sussistenza delmedesimo disegno criminoso tra il reato associativo e il reato-satellite della detenzione disostanze stupefacenti, sulla base della contiguità spazio-temporale degli stessi in quantoquesti sono stati entrambi commessi in Napoli nel 2011. Il giudice, infatti, ha ritenuto che giàal momento di ingresso nel sodalizio fosse prevedibile la commissione dei reati di spaccio.Sotto altro profilo, invece, ha ritenuto che non fosse possibile pervenire a identicasoluzione in relazione al reato oggetto della sentenza n. 3, non potendo il condannato, almomento dell’ingresso nell’associazione, avere in mente la violazione di un obbligo inerentealla sorveglianza speciale.Inoltre, il giudice ha evidenziato l’eterogeneità dei reati rispettivamente oggetto dellesentenze n. 2 e n. 3, in quanto posti a presidio di beni giuridici diversi e commessi in unlasso temporale considerevole, in species a sei anni di distanza gli uni dagli altri, per cuiquesti sarebbero espressione di una risoluzione volitiva contingente.3.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.3.1. Violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento agli aumenti di penaapplicati per i reati satellite per cui sarebbe stata irrogata una pena sproporzionata.3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 81 cod. pen, 25 Cost e 95 DPR380/2001 per aver il giudice dell’esecuzione applicato la pena pecuniaria, non prevista per ilreato più grave (416-bis cod. pen.).3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 co. 2 cod. pen.,non avendo il giudice valutato complessivamente tutti gli indici significativi dell’esistenza delmedesimo disegno criminoso pure compiutamente evidenziati dalla difesa nell’istanzaproposta.4.
In data 24 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con cui il Sost.Proc. Gen. Cinzia Parasporo ha chiesto che il ricorso sia annullato senza rinvio in relazioneall’applicazione della pena pecuniaria e rigettato nel resto.5. In data 20 gennaio 2026 è pervenuta uin cancelleria una memoria di replica con laquale l’avv. Nicola Quatrano replica agli argomenti contenuti nella requisitoria delProcuratore generale insiste per l’accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento alla mancata applicazione della disciplina della continuazionecon riferimento al fatto oggetto della sentenza n. 3 e alla determinazione della pena in ordineai fatti per i quali la richiesta è stata accolta.Le doglianze sono infondate.2.1.
La motivazione resa dal giudice dell’esecuzione quanto alla mancataapplicazione della disciplina della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze sub 1 e 2,relative ai reati di associazione a delinquere di tipo mafioso e altri, nonché in materia distupefacenti, e quello di cui alla pronuncia n. 3, condanna per il reato di cui all’art.75 d.ls. n.159 del 2011, è conforme ai principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità e risultaadeguata.Con il riferimento al tempo trascorso tra l’inizio della partecipazione all’associazionee la commissione del reato e all’eterogeneità delle condotte, infatti, il giudice ha dato contodel lungo periodo di tempo trascorso, circa sei anni, e di come questo imponesse diescludere che anche tale fatto facesse parte della originaria e iniziale deliberazione, quellacioè assunta nel momento in cui il ricorrente ha aderito all’associazione, essendo inveceirrilevante che tale determinazione sia sopravvenuta successivamente (cfr.
Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013,Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv.255156 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01; Sez. 1, n.44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).2.2. La motivazione resa in ordine all’aumento applicato per il reato satellite,sebbene esposta in termini sintetici, è adeguata.Nel caso di specie, infatti, il giudice dell'esecuzione, ha indicato la pena complessivafinale dando conto del singolo aumento operato per il reato satellite, e si è così conformatoal principio da ultimo enucleato dalle Sezioni unite di questa Corte per cui «in tema di reatocontinuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piùgrave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in mododistinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez.1J, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 - 01).Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione dellacontinuazione in sede esecutiva il giudice è tenuto a individuare la pena base ai sensidell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. che, pertanto, deve corrispondere a quella in concretoinflitta dal giudice della cognizione per la violazione ritenuta più grave (per una compiuta especifica analisi sul punto cfr.
Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv.285865 - 01).A tale pena, poi, devono essere operati i singoli aumenti di pena per i reati satellite,sia quelli per i quali la continuazione è già stata ritenuta e applicata, sia quelli in ordine aiquali il giudice dell'esecuzione è chiamato a pronunciarsi per la prima volta.Quanto all’obbligo di motivazione in ordine a ogni singolo aumento, d’altro canto, sideve ribadire che questo deve essere oggetto di specifica e autonoma valutazione di cui ilgiudice è tenuto a dare puntuale conto nella motivazione e che ciò opera con particolareriferimento agli aumenti di pena che risultano significativi o che comunque possono appariresproporzionati (sia rispetto alla quantificazione della pena base che in rapporto alla gravitàdegli altri reati che rientrano nella medesima continuazione) dovendosi, di contro,evidenziare che il medesimo obbligo risulta attenuato nel caso in cui la pena per il reatosatellite, come nel caso di specie, sia contenuta in quanto la necessità di dare conto delrispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella quantificazione della pena è daritenersi commisurata all’entità della stessa in concreto inflitta (cfr.
Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 e Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, P.m. in proc.Zouine, Rv. 201549 – 01 in cui si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiestoin ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazioneagli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che nonsi sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).3.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 1e 81 cod. pen, 25 Cost e 95 DPR 380/2001 per aver il giudice dell’esecuzione applicato lapena pecuniaria, non prevista per il reato più grave, quello di cui all’art. 416-bis cod. pen..La doglianza è fondata.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, «in tema di concorso di reatipuniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto ilvincolo della continuazione, infatti, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuatosecondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, peril principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato"satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essereragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen.» (Sez.
U, n. 40983 del21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01).L’errore in cui è incorso il giudice dell’esecuzione nella determinazione della penacomplessiva impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente a tale punto equesto, considerato che il citato errore può essere corretto in questa sede rideterminando lapena in anni diciannove e mesi dieci di reclusione ai sensi dell’art. 620, lett. l, cod. proc.pen., deve essere disposto senza rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla pena, che rideterminain anni diciannove e mesi dieci di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO MONICA BONI