Cassation court annuls prison order for item delivery due to expired detention title and new arrest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court annulled an order by the supervisory magistrate directing the prison to deliver personal items to a detainee. The prison authorities argued the order remained valid despite the detainee's release and subsequent re-arrest on new charges. The court ruled that the supervisory magistrate's authority to enforce the original order expired upon the release of the detention title, rendering the subsequent enforcement invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 3, ord. pen.; Art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.: The supervisory magistrate's order for the delivery of personal items becomes ineffective upon the release of the detention title or the exhaustion of the underlying execution title, precluding enforcement in subsequent proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
di SORVEGLIANZA di Nuoroudita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luca Tamperi, che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 843/2025 (n. SIUS 2025/1915), il Magistrato disorveglianza di Nuoro, in accoglimento dell’istanza scritta del detenuto Alessio Attanasio indata 27/06/2025, ha ordinato al direttore della Casa circondariale de L’Aquila, in veste dicommissario ad acta, di dare attuazione ai provvedimenti diretti alla consegna dei seguentibeni, già dal medesimo acquistati prima del trasferimento da un Istituto penitenziario all’altro:a) cartelline in plastica acquistate presso presso la Casa circondariale di L’Aquila e diNuoro;b) rotella taglia pizza in plastica acquistata presso la Casa circondariale di AscoliPiceno;c) salva telecomando di gomma acquistato presso la Casa circondariale di AscoliPiceno;d) fornetto acquistato presso la Casa circondariale di Oristano.2.
Avverso la suddetta ordinanza, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato,ricorrono per cassazione congiuntamente la Casa circondariale di Sassari, la Casacircondariale di Nuoro, la Casa circondariale de L’Aqui la, i l Dipart imentodell’Amministrazione penitenziaria ed il Ministero della giustizia, articolando quattro motivi didoglianza preceduti da una premessa ove si dà atto della posizione del detenuto AlessioAttanasio che:- ha ottenuto nel 2023 una favorevole ordinanza di ottemperanza del Magistrato disorveglianza di Nuoro n. 690/2023 del 27/06/2023 con riferimento all’ordinanza di cognizionedel Magistrato di sorveglianza di Sassari del 22/07/2015, nell’ambito del procedimento SIUS3268/2015, relativa alla consegna di oggetti personali acquistati in altri istituti penitenziaridurante precedenti periodi di detenzione (cartelline in plastica, una rotella taglia pizza inplastica, un salva telecomando e un fornetto);- a seguito dell’intervenuta espiazione della pena relativa al titolo esecutivo SIEP485/2022 della Procura generale presso la Corte d’appello di Torino Attanasio è statoscarcerato il 7/07/2022;- a decorrere dal 15/07/2022 ha ricevuto un nuovo titolo esecutivo, essendo statedisposte nei suoi confronti misure cautelari in carcere nell’ambito di nuovo procedimento(SIEP 496/2025 della Procura generale presso la Corte d’appello di Catania).2.1.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e69, comma 6, lett. b), ord. pen. per sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza presupposta percessazione del titolo esecutivo.Si eccepisce la carenza dei presupposti che legittimano l’intervento del magistrato disorveglianza in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen., perché lascarcerazione determina l’inefficacia dell’ordinanza ottenuta durante la detenzione in forzadel titolo ormai caducato (si citano con riferimento a precedenti impugnazioni proposte dallostesso Attanasio, Sez. 1, nn. 5058, 5059 e 5060 del 5/02/2024, Attanasio).Nella specie, per effetto della scarcerazione in data 7/07/2022 dell’Attanasio e delnuovo titolo esecutivo sopravvenuto dal 15/07/2022, hanno perduto effetto tanto l’ordinanzadi cognizione dell’ufficio di sorveglianza del 24/09/2015, quanto quella di ottemperanza del5/10/2017.2.2.
Con il secondo motivo, la difesa erariale deduce l’insussistenza dei presupposti perl’ottemperanza e violazione dell’art. 35-bis ord. pen. per violazione dei limiti del petitum.Il Magistrato di sorveglianza non si è avvenuto dell’inesistenza del provvedimento delfebbraio 2025 che secondo il reclamante avrebbe ratificato l’ordinanza del 2015, avendol’amministrazione penitenziaria accertato che dello stesso non vi è traccia, come risulta dallacomunicazione del 22/10/2025 (all. 4).Manca in rerum natura, dunque, il presupposto della mancata esecuzione delprovvedimento non più soggetto ad impugnazione ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen., né unaratifica del precedente provvedimento di cognizione appare concepibile e men che meno daparte del Magistrato di sorveglianza in sede di ottemperanza.2.3.
Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell’art. 677 cod. proc. pen.per avere il Magistrato di sorveglianza di Nuoro disposto, in violazione dei limiti dellacompetenza territoriale, l’ottemperanza ad un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza diSassari.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell’art. 35-bis, comma 5,ord. per. per avere l‘ordinanza impugnata esteso il petitum rispetto all’ipotetica ordinanzapresupposta giacché il “fornetto” non costituisce bene contemplato nell’ordinanza del24/09/2015.2.5.
Con il quinto motivo si eccepisce la violazione dell’art. 35-bis, comma 6, ord. pen.per avere l’ordinanza impugnata ordinato al Direttore della Casa circondariale di L’Aquila di“dare attuazione all’ordine di servizio” per determinati acquisti non potendo il Magistrato disorveglianza impartire disposizioni amministrative del direttore del carcere.3. Il Sostituto Procuratore generale in sede, Luca Tamperi, con requisitoria scritta del16/12/2025, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato con riferimento al primo motivo di doglianza, assorbiti tutti i restanti.1.
L'art. 35-bis ord. pen. - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n.146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, al fine di colmare il deficit di tutela neiconfronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti e degliinternati, già stigmatizzato dalla sentenza costituzionale n. 26 del 1999 - istituisce e regola,allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzialla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in casodi accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idoneia conformare l'operato dell'Amministrazione stessa.1.1.
Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale e alfine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela, rispetto ad eventuali condotte dell'Autoritàamministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 e ss. delmenzionato art. 35-bis ord. pen. strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, sedel caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenutadefinitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione.1.2. La regola ermeneutica che governa la materia è nel senso della sussistenza di uninscindibile nesso ontologico e funzionale tra i provvedimenti di ottemperanza e la relativasituazione detentiva concernente il soggetto interessato: l’avvenuta scarcerazione o,comunque, l’esaurimento del titolo esecutivo nell'ambito del quale era intervenutol'accertamento oggetto di istanza di ottemperanza determina, dunque, la sopravvenutainefficacia delle determinazioni eventualmente assunte e oggetto di reclamo a fini diottemperanza (cfr., su precedenti ricorsi dell’odierno ricorrente, Sez. 1, n. 5060 del20/12/2023, dep. 2024, Attanasio, non mass., in motiv.;
Sez. 1, n. 5058 del 20/12/2023, dep.Attanasio, non mass., in motiv. § 3; Sez. 1, n. 5059 del 20/12/2023, dep. 2024, Attanasio,non mass., in motiv. § 3; Sez. 1, n. 5060 del 20/12/2023, dep. 2024, Attanasio, non mass., inmotiv. § 3).La cesura fra i diversi periodi di detenzione esplica un effetto preclusivo, quanto allapossibilità di attribuire una valenza “ultrattiva” ai provvedimenti dell’Ufficio di sorveglianza,che sono strettamente connessi all’esecuzione della pena in espiazione in un determinatomomento storico ed in un determinato istituto: come pure chiarito dalle coeve Sez. 1, n.5058, 5059 e 5060 del 2024, cit., in motiv.
§ 3.3., «una difforme impostazione concettuale,infatti, porterebbe addirittura ad attribuire al condannato istante una sorta di "credito",spendibile persino in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere,con un risultato interpretativo complessivo che potrebbe sortire finanche effetti criminogeni».1.3. Nella specie, risulta per tabulas che il detenuto Alessio Attanasio ottennel’ordinanza di ottemperanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro n. 843/2025 del13/10/2025 (n. 2025/1915 SIUS) con riferimento alla precedente ordinanza di cognizione delMagistrato di sorveglianza di Sassari risalente al 22/07/2015, nell’ambito del procedimentoSIUS 3268/2015, relativa alla consegna degli oggetti personali acquistati in altri istitutipenitenziari durante precedenti periodi di detenzione sopraindicati (cartelline in plastica, unarotella taglia pizza in plastica, un salva telecomando e un fornetto) e che lo stesso detenuto,a seguito dell’intervenuta espiazione della pena relativa al precedente titolo esecutivo SIEP485/2022 della Procura generale presso la Corte d’appello di Torino, è stato scarcerato il7/07/2022.Con successivo nuovo titolo esecutivo intervenuto a decorrere dal 15/07/2022, neiconfronti dell’Attanasio sono state disposte misure cautelari in carcere nell’ambito di nuovoprocedimento SIEP 496/2025 della Procura generale presso la Corte d’appello di Catania.La separazione fra periodi di detenzione è, in questo caso, ancora più evidente, datoche il nuovo ingresso in (altro) carcere del ricorrente, dal 15/07/2022, è stato determinatodall’emissione di un’ordinanza cautelare, nell’ambito di una fase del tutto distinta da quelladell’esecuzione della pena definitiva, sicché sarebbe spettato semmai all’autorità giudiziariaprocedente che aveva in gestione il titolo cautelare – e non al Magistrato di sorveglianza –assumere eventuale determinazioni in ordine agli oggetti in questione, riguardanti situazionipeculiari legate alle diverse case circondariali in cui vennero acquistati a suo tempo.2.
Sulla base di tali considerazioni ed alla luce di quanto dedotto e documentato dalladifesa erariale in riferimento alla posizione dell’odierno detenuto, il ricorso merita pertantoaccoglimento con riferimento al primo assorbente motivo, in applicazione del principio – chequesta Corte intende ribadire – secondo il quale l’avvenuta scarcerazione del detenuto o,comunque, l’esaurimento del titolo esecutivo nell’ambito del quale era intervenutol’accertamento oggetto di istanza di ottemperanza all’Amministrazione penitenziaria ex art.35-bis ord. pen. determina la sopravvenuta inefficacia delle determinazioni eventualmenteassunte poi oggetto di reclamo a fini di ottemperanza, dal magistrato di sorveglianza.Nella specie, il provvedimento interinale del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del13/10/2025 che ha ordinato al direttore della Casa circondariale de L’Aquila, in veste dicommissario ad acta, di dare attuazione ai provvedimenti diretti alla consegna di beni deldetenuto Alessio Attanasio costituiti da cartelline in plastica, rotella taglia pizza, salvatelecomando di gomma e fornetto, già dal medesimo acquistati prima del trasferimento da unistituto all’altro, era stato adottato sotto l’impero di un titolo detentivo ormai esaurito.4.
Conclusivamente, il provvedimento di ottemperanza impugnato va annullato senzarinvio, ex art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI MONICA BONI