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Sentenza — n. 13908/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order denying continuity of crimes due to omitted identity of victim and lack of concrete indicators.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13908/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order that had rejected the request to recognize the continuity of crimes. The defense argued that the attempted theft was functionally linked to the mafia association's extortion scheme, citing the identical victim and the defendant's organizational role. The court found the lower judge's reasoning insufficient because it failed to consider the victim's identity and other concrete indicators required by law.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; The execution judge must conduct an in-depth verification of concrete indicators such as the identity of the victim and the continuity of the criminal plan; failure to consider such decisive elements constitutes a motivational defect requiring annulment.

Parole chiave

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continuity of crimes execution order annulment mafia association concrete indicators victim identity criminal plan art 671 c.p.p. tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
36/2025 SIGE del 16 settembre 2025, depositata il 13 novembre 2025, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Vincenzo Forastefano volta ad ottenere il riconoscimento in sede esecutiva ex art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
36/2025 SIGE del 16 settembre 2025, depositata il 13 novembre 2025, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Vincenzo Forastefano volta ad ottenere il riconoscimento in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen.
artt. 648 cod. pen
sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro in data 22 marzo 2001, irrevocabile il 26 febbraio 2002 (sub 2 casellario), con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 750 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 648 cod. pen., 10, 12 legge n.
art. 416-bis cod. pen
pen., come funzionale agli scopi dell'associazione stessa, come disvelato dalle indagini espletate nel procedimento definito per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 629 c.p
art. 671 cod. pen
Poiché incombe sul giudice dell'esecuzione richiesto agli effetti dell'art. 671 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

osto da: FORASTEFANO VINCENZO nato a CASSANO ALLO IONIO il 02/06/1973 avverso l'ordinanza del 16/09/2025 della CORTE D'ASSISE D'APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'assise d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuLione, con l'ordinanza in epigrafe n. 36/2025 SIGE del 16 settembre 2025, depositata il 13 novembre 2025, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Vincenzo Forastefano volta ad ottenere il riconoscimento in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna:

1) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro in data 10 giugno 2011, irrevocabile il 24 giugno 2013 (sub 5 casellario), con la quale l'imputato è stato 1condannato alla pena di anni 24 di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen. (Capo 1) nonché in ordine ad una serie di reati-fine, tra cui quelli di estorsione tentata continuata in concorso;

2) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro in data 22 marzo 2001, irrevocabile il 26 febbraio 2002 (sub 2 casellario), con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 750 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 648 cod. pen., 10, 12 legge n. 497 del 1974 e 23, comma 3, legge n. 110 del 1975;

3) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Castrovillari il 9 luglio 2002, irrevocabile il 14 novembre 2002, con la quale l'imputato è stato condannato, in concorso con Giovanni Muscolino, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56, 61, n. 5, 624 e 625, n. 7 cod. pen. commesso in danno di Antonio De Leo 9 luglio 2002. Preso atto che per i reati di cui alle sentenze sub 1 e sub 2 la continuazione tra delitti era stata già riconosciuta dal provvedimento della Corte d'assise di appello di Catanzaro del 30 ottobre 2024, per effetto nei confronti del Forastefano veniva rideterminata la pena in anni 25, mesi 6 di reclusione ed euro 550 di multa, relativamente al riconoscimento della continuazione anche per i fatti di cui alla sentenza sub 3 il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il delitto di furto tentato non possa essere avvinto dal richiesto vincolo in executivis con gli altri delitti contenuti nelle sentenze sub 1 e sub 2 perché "dalle modalità con cui avveniva il furto e dall'oggetto dello stesso non si possono inferire in concreto elementi per ricollegare tale condotta illecita ai reati fine dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., di cui il Forastefano era partecipe in posizione apicale", ritenendo sul punto "meramente congetturale" la deduzione difensiva secondo la quale il fatto in questione rientrerebbe tra volti a raggiungere il risultato di estorcere del denaro a vari imprenditori, in quanto "il tentato furto di carburante, in mancanza di elementi specifici da cui poter ritenere che tale condotta sia anticipatoria di una richiesta estorsiva, è da considerare condotta del tutto avulsa dall'estorsione e quindi dai reati fine dell'associazione" (pag. 2 ord. imp.).

2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo difensore fiduciario abilitato, il Forastefano che, con unico motivo, deduce, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione per non avere il Giudice dell'esecuzione tenuto conto che nella sentenza sub 1 della Corte d'appello di Catanzaro del 10 giugno 2011 il capo 85 dell'imputazione reca la contestazione a Vincenzo Forastefano e a Giovanni Muscolino (separatamente 2condannati per tentato furto in concorso in danno di Antonio De Leo con la sentenza sub 3 per cui vi è richiesta di continuazione in executivis) il reato di tentata estorsione nei confronti di Antonio De Leo.

Si denuncia l'illogicità della motivazione per non aver considerato le sentenze nella loro interezza: da una attenta lettura dei provvedimenti è evidente che quello che veniva identificato come reato di tentato furto aggravato nella sentenza sub 3, dalla successiva sentenza sub 1 altro non era che un'azione intimidatoria da parte degli imputati che mirava a costringere il De Leo ad elargire nei confronti dell'associazione mafiosa il denaro in cambio di protezione sul territorio dei beni e delle attività dello stesso, donde la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

Si aggiunge l'inverosimiglianza della circostanza che il ricorrente, indicato come promotore dell'associazione a delinquere nella sentenza sub 1, si sarebbe prodigato personalmente a tentare di rubare del carburante da un veicolo se non nel quadro di un più ampio disegno criminoso, sicché è del tutto logico ricondurre detta azione furtiva, ai richiesti effetti esecutivi ex art. 671 cod. proc. pen., come funzionale agli scopi dell'associazione stessa, come disvelato dalle indagini espletate nel procedimento definito per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

3. Il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, con requisitoria scritta del 4 marzo 2026, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. L'unità del disegno criminoso tra le sentenze sub 1 e sub 3 oggetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse dell'odierno ricorrente è stata sbrigativamente esclusa dal Giudice dell'esecuzione nell'assunto che "dalle modalità con cui avveniva il furto e dall'oggetto dello stesso non si possono inferire in concreto elementi per ricollegare tale condotta illecita ai reati fine dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., di cui il Forastefano era partecipe in posizione apicale", ritenendosi che il tentato furto di carburante, "in mancanza di elementi specifici da cui poter ritenere che tale condotta sia anticipatoria di una richiesta estorsiva", fosse da considerare "condotta del tutto avulsa dall'estorsione e quindi dai reati fine dell'associazione" (pag. 2 ord. imp.).

In realtà, già dall'epigrafe della sentenza sub 1 si rileva che nel capo 84) dell'imputazione è contestato a Vincenzo Forastefano e a Giovanni Muscolino il reato di tentata estorsione nei confronti di Antonio De Leo ("per aver, con minacce / 3e violenza, costretto De Leo Antonio, collaboratore dell'imprenditore Sposato ad effettuare forniture di inerti senza ricevere il relativo corrispettivo. [...] In Cassano .1onio dal 2003 al 2005)", medesima parte offesa dell'episodio di tentato furto in concorso, realizzato dai medesimi soggetti, di cui alla sentenza sub 3.

Le motivazioni della sentenza sub 1 danno poi conto (cfr. pagg. 151-152) delle ragioni per la quali la Corte d'appello ha ritenuto che "correttamente i primi giudici hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto in esame (cfr. pagg. 167 e 168 motivazione di primo grado)" (pag. 152) di cui agli artt. 56- 629, comma 2, in relaz. ult. cpv. n. 3, cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991; elementi ricavati dalla Corte d'appello: - dalle dichiarazioni rese all'udienza del 28 aprile 2009 dal teste-persona offesa, Giuseppe Sposato (che ha riferito, in merito all'arresto avvenuto nell'anno 2002 in un suo cantiere, di Vincenzo Forastefano e Giovanni Musolino, per furto di gasolio, che successivamente aveva subito altri furti di gasolio e attrezzature meccaniche; che nell'estate del 2003 si era verificato il rinvenimento, davanti alla ditta di trasporti in Villapiana Lido, di una tanica di benzina con un accendino e delle cartucce; che, a qualche settimana di distanza, presso il cantiere della ditta di calcestruzzi, era avvenuto lo stesso tipo di rinvenimento"); - dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Falbo Domenico.

A questa stregua, la deduzione difensiva posta a sostegno dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., secondo cui "è evidente come detto fatto rientri tra i reati fine dell'associazione e in particolare, secondo la motivazione della sentenza di associazione, tra quelli atti volti a raggiungere il risultato di estorcere (quindi anche associazione dedita ai reati di cui all'art. 629 c.p.) del denaro a vari imprenditori", lungi dal potersi definire "meramente congetturale" - come erroneamente ritenuta dal Giudice dell'esecuzione (pag. 2 ord. imp.) - si rivela fondata perché la Corte di assise di appello ha completamente omesso di considerare il dato fondamentale costituito dall'identità della persona offesa del tentato furto in concorso di carburante di cui alla sentenza sub 3 e del reato-fine di estorsione di cui al capo 84 della sentenza sub 1.

Poiché incombe sul giudice dell'esecuzione richiesto agli effetti dell'art. 671 cod. pen. l'«approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), quello trascurato dal Giudice dell'esecuzione costituisce un profilo potenzialmente decisivo per poter ritenere - sulla base degli indici esteriori sintomatici del dato progettuale 4sottostante alle condotte poste in essere avvincibili sotto un unico disegno criminoso — l'episodio furtivo concorsuale de quo come "anticipatore" di richieste estorsive poste in essere in danno del medesimo imprenditore nel quadro degli scopi del programma associativo mafioso su cui è intervenuta condanna irrevocabile con la sentenza sub 1.

D'altra parte, coglie nel segno anche la deduzione difensiva secondo cui sarebbe inverosimile che il ricorrente, condannato con la sentenza sub 1 quale partecipe all'omonima associazione mafiosa con il ruolo di "organizzatore", dunque di vertice del sodalizio (cfr. pag. 143 sent. Corte d'appello di Catanzaro del 10 giugno 2011), si sarebbe adoperato personalmente a realizzare un tentato furto di carburante da un veicolo, mentre è più logico riqualificare tale episodio come funzionale agli scopi dell'associazione mafiosa così come disvelato dalle indagini espletate nel procedimento definito per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

2. Tanto induce a ritenere sussistente il vizio motivazionale dedotto dal ricorrente e a disporre, di conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'assise d'appello di Catanzaro, in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia frutto della congiunta considerazione di tutti gli elementi dedotti e potenzialmente rilevanti.

P.Q.M.

Annull P.Q.M