Court dismisses appeal filed personally by defendant as personal appeals require counsel under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant. The law enacted in August 2017 removed the right for convicted persons to submit appeals without legal representation, requiring counsel for all such filings. Consequently, the court rejected the personal submission and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals by convicted persons must be submitted by registered counsel; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
esco (CUI 01C05X0), nato a Casal di Principe il 6 gennaio 1953 avverso l'ordinanza del 17 ottobre 2025 del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza n. 2762/2025 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia in data 17 ottobre 2025.
2. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
4. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) — di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.MCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Piim3.S9?..i2PQ 1"9210 Deposiintg in Canceliu:ria oggi Rorni-ii, li i a APT,. 2026.... IL FUNZIONARi0 GIUDIZIARIO , IL FUNZION ZIA RIO Mar