Cassation appeal dismissed due to lack of interest after lower court replaced prison with electronic home detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant no longer had a concrete interest in overturning the custodial measure. Although the applicant argued for a violation of procedural duties regarding the assessment of social role and intent, the lower court had already replaced prison with electronic home detention before the appeal was heard. The Court ruled that since the applicant achieved the desired procedural result, the interest to pursue the cassation appeal had vanished, rendering the request inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible for lack of interest when the underlying custodial measure is replaced by a less restrictive alternative before the appeal is heard, provided the change is not attributable to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
curatore generale VALENTINA MANUALI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale del Riesame di Caltanisetta, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione con sentenza n. 28643 del 13/06/2025, rigettava l'appello proposto da Rosario Greco.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. Danilo F.M. Tipo, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 627, comma 3 1 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. in relazione agli art. 275, comma 3 e 274, comma 1, lett. c),cod. proc. pen. 2.1. Lamenta il ricorrente l'omissione dell'indagine in concreto sui quattro elementi specificamente indicati dalla Corte di cassazione come decisivi (ruolo concreto assunto dall'indagato nella compagine sociale, il grado e la durata dellapartecipazione, il contributo assicurato alla compagine sociale, l'intensità del dolo) nonché sulle ragioni di esclusione delle esigenze cautelari evidenziate dalla difesa. 2.2. Evidenzia, infine, il ricorrente la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata dopo l'annullamento con rinvio.
3. Con discussione orale, il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, ha concluso per inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché non sostenuto da un qualsiasi interesse, concreto ed attuale, a conseguire una pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato.
2. Va premesso, al riguardo, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale "in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato" (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, rv. 249002).
3. Nel caso che ci occupa, con ordinanza emessa in data 11 marzo 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, rigettava l'istanza avanzata in data 8 marzo 2025 nell'interesse di Rosario Greco volta ad ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con il dispositivo elettronico. 3.1. Rigettato dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta, con ordinanza emessa in data 10 aprile 2025, l'appello proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, con sentenza n. 28643 del 13 giugno 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione annullava l'ordinanza del Tribunale del Riesame con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta - sezione Riesame. 3.2.
Con ordinanza emessa in data 23 settembre 2025 il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, decidendo su rinvio, rigettava l'appello proposto da Rosario Greco. 3.3. Con provvedimento emesso in data 17 dicembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta sostituiva la misura cautelare 2della custodia in carcere applicata nei confronti di Rosario Greco con quella degli arresti domiciliari.
4. Nelle more della celebrazione del giudizio di legittimità, aderendo a specifica istanza del difensore di Rosario Greco, dunque, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 4.1. Ne discende che, avendo il ricorrente conseguito il risultato processuale che otteneva acquisire coltivando il ricorso, è venuto meno l'interesse all'impugnazione.
5. Il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione, atteso il dato cronologico dei provvedimenti susseguitisi in materia di libertà di Rosario Greco, non è causa imputabile al medesimo. 5.1. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30252 del 15/07/2025 Cc. (dep. 04/09/2025) Rv. 288594 - 01).
P.Q.M.
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