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Sentenza — n. 13902/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive measures for aggravated mafia facilitation due to sufficient evidentiary motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13902/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Filippo Fabio Pisciotta's appeal against the Palermo trial court's preventive measures for aggravated mafia facilitation. The defense argued that the court failed to prove the current operability of the mafia group and ignored the defendant's lack of criminal intent. The court upheld the lower court's decision, affirming that the investigation's continuity with the 'Anno Zero' operation and the defendant's repeated conduct justified the restrictive measures.

Regesto Legislator

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Art. 273-bis c.p.p.; Art. 273-ter c.p.p.: The court must ensure that preventive measures for mafia facilitation are based on concrete evidence of the group's current operability and the defendant's specific danger, rejecting arguments that merely cite past associations without proving ongoing criminal activity.

Parole chiave

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mafia facilitation preventive measures aggravated offense current operability evidentiary motivation Cassation appeal criminal investigation fascicolo medico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Pisciotta al pagamento delle spese processuali.
art. 416-bis cod. pen
pen., dell'aver agito con le finalità di sviare le indagini in corso sul delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., oltre che di agevolare pregiudicati mafiosi; e che sussistono anche gravi indizi in ordine all'aggravante mafiosa di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Pisciotta al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. n. 8545 del 2019
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Testo completo

NZA sul ricorso proposto da: PISCIOTTA FILIPPO FABIO nato a CASTELVETRANO il 09/01/1977 avverso l'ordinanza del 26/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette~it.e le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI t(AL tk Ql 4)i • e,Q.1.." o tk 3.rZ 0 t. ,RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 29 aprile 2025, con cui venivano applicate a Filippo Fabio Pisciotta, in via cumulativa, le misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con prescrizione di non allontanarsi tra le ore 21.00 e le ore 7.00, e dell'obbligo di presentazione alla P.g., in relazione al delitto di favoreggiamento personale aggravato anche dall'aggravante mafiosa, così riqualificata la condotta di partecipazione a sodalizio mafioso contestata a detto indagato al capo di imputazione b).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Filippo Fabio Pisciotta, tramite il suo difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa. La difesa rileva che appare illogica e contraddittoria la premessa secondo cui gli incontri causati da Pisciottà avrebbero portato alla conclusione di favorire l'associazione criminale mafiosa. Passa, quindi, alla disamina delle conversazioni riportate in ordinanza, osservando come il provvedimento si concentri esclusivamente sulla descrizione del rapporto tra Pisciotta e La Rocca e degli incontri tra questi e Pandolfo, di cui solo quest'ultimo gravato da precedenti per associazione mafiosa irrevocabili, circostanze non significative dei supposti affidamenti di lavori pubblici in cambio di favori e in definitiva dell'ausilio, da parte dell'odierno ricorrente, della consorteria criminale; e, in particolare, come trascuri che, in base a Sez.

U n. 8545 del 2019, è necessario perché venga integrata l'aggravante mafioso sotto il profilo dell'agevolazione del sodalizio mafioso che l'agente sia consapevole di aiutare detto sodalizio e non il singolo mafioso. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza del reato di favoreggiamento personale. Si rileva che la condotta di Pisciotta non risulta essenziale allo svolgimento degli incontri tra Pandolfo e La Rocca, che parlavano e si riunivano anche senza l'intermediazione del ricorrente, il quale nonOk 1risultava ostacolare, con la sua condotta, come invece da costrutto accusatorio, lo svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria.' 2.3.

Col terzo motivo di impugnazione viene rilevato vizio di motivazione in relazione all'esistenza e all'attuale operatività dell'associazione mafiosa che sarebbe agevolata. Lamenta la difesa che gli elementi valorizzati dall'ordinanza risultano essere essenzialmente riferiti ai precedenti di Pandolfo e dei suoi familiari e agli episodi oggetto del presente procedimento, che, tuttavia, non fanno emergere l'esistenza e l'operatività del clan agevolato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare.

Si trascurano, secondo il difensore, con riguardo a tale profilo, le condizioni fisiche di Pisciotta, affetto da sclerosi multipla e da problemi cardiaci, e il tempo trascorso dai fatti che attengono ad episodi del 2019- 2020. La difesa, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Luigi Birritteri, conclude, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso, mentre il difensore di Pisciotta, avv. Girolamo Restivo, con memoria di replica scritta, insiste sull'assenza di un contributo causale diretto del suo assistito alle asserite condotte illecite dei coindagati e sulla mancanza di prova dell'agevolazione in favore del sodalizio mafioso piuttosto che del singolo mafioso, nonché della sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari, invocando l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Mentre senza dubbio è infondato il secondo motivo, in parte inammissibile e in parte infondato è il primo motivo di impugnazione. E' inammissibile laddove si limita a proporre una diversa lettura del compendio intercettativo in atti. L'ordinanza impugnata, invero, premette la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al sodalizio mafioso Cosa 2Nostra e in particolare alla famiglia mafiosa di Partanna di Nicola Pandolfo, già condannato con sentenza irrevocabile il 17/01/1997, per partecipazione associativa con il ruolo di promotore ed organizzatore insieme al fratello Vincenzo Pandolfo, posta in essere fino al 15 febbraio 1996, nonché con sentenza irrevocabile in data 18/02/2004 per il medesimo reato, commesso fino al 17/07/1998, e di Santo La Rocca; ed evidenzia come entrambi siano stati attinti nel presente procedimento dalla misura di massimo rigore, confermata dal medesimo Tribunale del riesame.

Rileva che le indagini hanno consentito, a mezzo dei servizi di intercettazione e videosorveglianza, di appurare, inoltre, che Pandolfo e La Rocca erano soliti intrattenere incontri riservati in luoghi a ciò deputati, tra cui il capannone sito all'interno del depuratore comunale di Partanna, messo a disposizione dall'odierno indagato Filippo Fabio Pisciotta, detto Fabio, il quale sovente fungeva da intermediario nelle comunicazioni e per detti incontri. A tale proposito i Giudici del riesame evidenziano come sia emerso dall'attività di intercettazione che presso detto sito il 27 luglio 2019 avveniva un incontro riservato tra i sodali Pandolfo e La Rocca con l'Ing.

Nino Pisciotta (capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Partanna) in stretta consecuzione temporale con le interlocuzioni già intrattenute tra l'Ing. Pisciotta e La Rocca presso gli uffici comunali in relazione in particolare alla vicenda relativa all'appalto per il rifacimento della strada interpoderale San Martino. Aggiungono che la piena consapevolezza di Pisciotta del contenuto dell'incontro, involgente tematiche di interesse della consorteria, si ricava dal tenore della conversazione ambientale (progr.

80) nel corso della quale, poco prima, La Rocca gli confidava di avere la necessità di parlare con tale Nino (Pisciotta Nino) in merito ad alcuni finanziamenti che erano stati destinati al Comune di Partanna per la sistemazione delle strade, tra cui anche quella che stavano percorrendo, palesando di avere in programma la realizzazione di una condotta corruttiva ("qualche magheggio") consistente nel corrispondere 50 mila euro per fare in modo che un'impresa di Roma non conosciuta da nessuno si aggiudicasse l'appalto, in modo da operare il tipico controllo mafioso sulla stessa al fine di ottenere profitti illeciti a vantaggio del sodalizio ("così vediamo se ci possiamo riprendere un pochettino").

Rilevano, inoltre, che ulteriore elemento deponente chiaramente per la piena consapevolezza dell'indagato della trama di illeciti rapporti esistentiar( 3tra La Rocca e funzionari del Comune di Partanna in relazione all'affidamento di lavori pubblici in cambio di diverse utilità si trae chiaramente dal contenuto della conversazione intrattenuta in data 21 febbraio 2022 tra Pisciotta e La Rocca, il quale era venuto a conoscenza di alcune indagini su appalti pubblici gestiti dal Comune di Partanna, nelle quali il primo sperava di non essere coinvolto.

Osservano, inoltre, i Giudici del riesame che altro incontro presso il capannone messo a disposizione dall'indagato si registra il 19 luglio 2020 e che dalle intercettazioni (in particolare progr. 22358) emergono le particolari attenzioni e le speciali cautele che Pandolfo adottava nello scambio di comunicazioni e negli spostamenti sul territorio, delle quali era ben consapevole il suddetto che insieme a La Rocca riceveva disposizioni al riguardo. Evidenziano che tali captazioni smentiscono il rilievo difensivo secondo cui l'indagato si sarebbe limitato ad ospitare per mera convivialità di amici La Rocca e Pandolfo.

Rilevano che anche 1'8 gennaio 2020 l'odierno indagato si occupava, per conto del sodale Pandolfo, di convocare presso il bar Smart Cafè di Partanna Santo La Rocca (progr. 38921) e che le captazioni successive consentivano di appurare che oggetto dell'incontro e dei successivi era un'asta giudiziaria per la vendita di un capannone industriale in Contrada Cerasa, in relazione alla quale Pandolfo interveniva per influenzare la partecipazione alla stessa e per dirimere la controversia venutasi a creare tra altri due sodali ugualmente interessati all'aggiudicazione (Santo La Rocca e Vito Mistretta).

Sottolineano, ancora, detti Giudici che altri incontri riservati tra i sodali, mediante triangolazione delle comunicazioni grazie all'ausilio dell'odierno indagato, venivano monitorati a luglio e a settembre 2022. Concludono detti Giudici che dunque l'odierno indagato risulta avere svolto, in favore dei sodali La Rocca e Pandolfo, il ruolo di intermediario nelle comunicazioni e di fidato soggetto disponibile ad organizzare incontri presso luoghi ritenuti sicuri rispetto alle attività investigative; e che le modalità degli incontri oggetto di osservazione e il tenore delle conversazioni citate denotano la consapevolezza di Filippo Pisciotta di dovere agire con massima riservatezza e circospezione e rivelano la piena consapevolezza di operare al fine di sviare eventuali investigazioni e in favore dei citati Pandolfo e La Rocca, che rivestivano riconosciuti ruoli in seno all'articolazione locale di Cosa Nostra.

Ne deducono che senz'altro è integrato il favoreggiamento personale ritenuto dal G.i.p., che in setta ipotesi ha riqualificato la contestata condotta di partecipazione 4associativa, non potendosi dubitare che l'indagato, senza avere concorso nel delitto presupposto, di cui all'art. 416-bis cod. pen., si sia scientemente e ripetutamente prestato a favorire i contatti e le comunicazioni riservate tra i sodali Pandolfo e La Rocca con la consapevolezza della natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'Autorità ad opera di dette condotte e della finalizzazione delle stesse a favorire coloro che erano sottoposti a investigazioni o ricerche; e che tanto si ricava dalla conclamata caratura mafiosa dei soggetti favoriti, all'evidenza ben nota anche a Pisciotta, come si desume dal fatto che egli risultava aver preso parte alle riunioni riservate tenute presso i locali da lui messi a disposizione, apprendendo, dunque, il contenuto dei dialoghi intercorsi tra i sodali aventi ad oggetto, per come emergente dalle captazioni, tematiche di interesse della consorteria mafiosa.

Sottolinea, quindi, l'ordinanza di riesame come si tratti di dati fattuali che, unitamente considerati, e in mancanza di spiegazioni alternative in chiave lecita, essendosi peraltro l'indagato avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, devono ritenersi indicativi della piena consapevolezza e volontà di sviare le indagini in corso in relazione al delitto associativo ed eludere le ricerche dell'autorità, restando ininfluenti le deduzioni difensive incentrate sulla circostanza che l'indagato non abbia materialmente concorso in alcuna condotta illecita posta in essere dai coindagati nello svolgimento delle attività illecite derivanti dalla loro comune appartenenza al sodalizio mafioso.

Evidenzia che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ciò che rileva, ai fini del favoreggiamento personale, non è il dolo specifico ovvero il fine perseguito dall'agente, identificabile solo in via ipotetica, ma l'effetto conseguente alla sua condotta, scientemente voluto, anche in via indiretta. Osserva che devono ritenersi ravvisabili nel caso in esame anche le circostanze aggravanti di cui agli artt. 378, comma 2, e 384-ter cod. pen., dell'aver agito con le finalità di sviare le indagini in corso sul delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., oltre che di agevolare pregiudicati mafiosi; e che sussistono anche gravi indizi in ordine all'aggravante mafiosa di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen., non potendosi dubitare che le condotte di ausilio, unitamente alla conclamata caratura mafiosa dei soggetti favoriti, operanti in un ristretto contesto territoriale, diano ampiamente conto della piena consapevolezza e volontà, anche indiretta, di Pisciotta di agevolare al contempo anche l'intera associazione mafiosa. 5E' evidente che, a fronte di dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, facenti leva sull'inequivocità del compendio di risultanze investigative, frutto prevalentemente di attività intercettative, a suffragare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di favoreggiamento personale aggravato e alla contestata aggravante mafiosa, le censure difensive sono inammissibili laddove sollecitano una diversa lettura di detto compendio e infondate laddove insistono sull'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ovvero sulla non configurabilità del delitto di favoreggiamento personale.

Trascurando che è configurabile il delitto di favoreggiamento personale con riguardo ad un'associazione per delinquere la cui permanenza sia in atto, sempre che il reato presupposto abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale (Sez. 6, n. 33753 del 25/05/2023, Bulla, Rv. 285152: fattispecie di ausilio ad eludere le investigazioni in favore degli aderenti ad un'associazione finalizzata al narcotraffico); e che, in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522 - 02). 1.2.

Infondati sono il terzo e il quarto motivo di ricorso, considerato che risulta del tutto adeguatamente motivata l'attuale operatività del sodalizio mafioso in contestazione e giustificata la sussistenza delle esigenze cautelari. Invero, quanto al primo profilo, l'ordinanza in esame muove - a p. 4 - dal presupposto che la presente indagine relativa alla famiglia mafiosa di Partanna risulta essere in continuità con gli esiti della ponderosa operazione investigativa c.d. Anno Zero, che hanno consentito di delineare l'operatività e gli assetti della associazione mafiosa Cosa Nostra in vari territori, tra cui il territorio di Partanna; e dal presupposto della gravità indiziaria in ordine alla perdurante partecipazione associativa a 6detta famiglia di Nicola Pandolfo e di Santo La Rocca, sottoposti alla custodia cautelare in carcere per detto reato nel presente procedimento.

Quanto, invece, al secondo profilo, osserva il Tribunale del riesame che, al di là della presunzione relativa di ricorrenza delle esigenze cautelari operante in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, attesa la datazione recente delle condotte, ricorre un concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose, così come desumibile dalle modalità dei fatti, commessi con condotte non episodiche ma ripetute, e dalla personalità dell'indagato che ha mostrato stretta contiguità a persone facenti parte dell'associazione mafiosa e che risulta avere agito con certa spregiudicatezza, continuando a prestarsi quale intermediatore di incontri presso il capannone nella sua disponibilità anche dopo essere venuto a conoscenza della pendenza di indagini relative ad infiltrazioni nel Comune di Partanna e del certo coinvolgimento nelle stesse del sodale La Rocca, al quale era particolarmente legato.

Aggiunge che inidoneo ad elidere tale giudizio di pericolosità appare quanto dedotto dalla difesa in relazione all'indole dell'indagato "rispettosa della legge", che si ricaverebbe dall'avere costui sporto formale denuncia in relazione ad alcuni furti verificatisi nel sito comunale ove il predetto svolgeva mansioni di custode, trattandosi all'evidenza di adempimenti dovuti in relazione all'incarico ricoperto; e che le misure cautelari disposte in via cumulativa dal Giudice della cautela appaiono presidio adeguato a consentire un controllo pregnante dell'indagato sul territorio, assicurando al contempo un continuo contatto con le forze dell'ordine idoneo ad esercitare una certa efficacia dissuasiva ed a rimarcare l'attenzione esercitata dall'ordinamento giuridico rispetto a questo genere di attività criminale, nonché pienamente compatibili con le condizioni di salute del ricorrente.

Con tale iter motivazionale logico e giuridicamente corretto non si confrontano le censure difensive, incorrendo nell'infondatezza, laddove insistono sull'assenza di prova dell'attuale operatività del sodalizio e sull'assenza di esigenze cautelari anche considerate le condizioni fisiche dell'indagato, senza contrastare, quanto a quest'ultimo profilo, l'asserita compatibilità di dette condizioni con l'esecuzione delle misure cautelari in atto.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Pisciotta al pagamento delle spese processuali. 7 P.Q.M