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Sentenza — n. 13739/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest; no costs awarded when interest lapses due to procedural evolution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13739/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest, as the applicant's freedom was revoked before the appeal could be decided. The applicant had argued procedural violations regarding filing deadlines and term retroactivity, but the defense later withdrew the appeal after the lower court revoked the detention measure. The Court ruled that this loss of interest, caused by procedural evolution rather than applicant fault, precludes any award of costs or fines.

Regesto Legislator

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Art. 309, comma 10 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a cassation appeal becomes inadmissible due to a subsequent lack of interest caused by factors unrelated to the applicant, no costs or pecuniary sanctions are imposed, as this does not constitute a loss of the case.

Parole chiave

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subsequent lack of interest cassation appeal inadmissibility procedural evolution no costs awarded detention measure revocation procedural deadlines pecuniary sanctions ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 309, comma 10 c.p.p.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzionedi riesame, ha respinto l’istanza proposta, ai sensi dell’art. 309 cod.
Art. 297, comma 3 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.
Art. 275 c.p.p.
Art. 125 c.p.p.
in riferimento all’art. 125 cod.
Art. 616 c.p.p.
A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame,l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcunaconseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod.
art. 309 cod. proc. pen
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzionedi riesame, ha respinto l’istanza proposta, ai sensi dell’art. 309 cod.
art. 125 cod. proc. pen
in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.3.
art. 616 cod. proc. pen
A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame,l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcunaconseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018
Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018
Sez. 3, n. 2 del 2015
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.
Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013
272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv.
Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003
Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998
226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv.
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996
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Testo completo

l'ordinanza del 15/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di Reggio Calabria;udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzionedi riesame, ha respinto l’istanza proposta, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., nell’interessedi Muià Vincenzo avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia in carcereemessa dal Giudice per le indagini preliminari di di Reggio Calabria in ordine ai delitti diestorsione e di tentata estorsione.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Muià per iltramite dei difensori di fiducia, avv. Antonio Speziale e Giuseppe Belcastro, deducendo laviolazione della disposizione di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per avere ilTribunale depositato l’ordinanza impugnata oltre il termine perentorio di 30 giorni di cui allaindicata disposizione, nonché la violazione di legge in ordine alla disposizione di cui all’art.297, comma 3, cod. proc. pen., per la mancata retrodatazione dei termini di custodiacautelare; inoltre, per violazione di legge in ordine alla applicazione delle disposizioni di cuiagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.3.

Il Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio.4. In data 24 settembre 2025, i difensori di fiducia, muniti di procura speciale, hannorinunciato al ricorso per essere nel frattempo intervenuto il provvedimento del 16 settembre2025 con cui il Giudice per le indagini ha disposto la revoca della misura in atto, conremissione in libertà del ricorrente.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile avendo il ricorrente, con rinuncia validamente formalizzata, inquando formulata con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez.

U, n. 12603 del24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244), dedotto la sopravvenuta carenza di interesseper avere, nelle more del presente procedimento, ottenuto la revoca della misura della custodia incarcere e la rimessione in libertà.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza diinteresse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzionepecuniaria in favore della cassa delle ammende.Questo Collegio, pur consapevole di un contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n.39521 del 4/7/2018, Haeres Equita Sri, Rv. 273882;

Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv.273325), ritiene di dover aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo ilquale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivanteda causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannatoné al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassaper le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione nonconfigura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 2 Il consigliere estensore ylaria Ep..e.na Mele ét-st,„ 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785;

Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018,Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n.22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561).Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte(Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo le quali la nozionedella "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa dellapersistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità èvenuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore,assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concretaPer tale ragione, si è affermato che «alla declaratoria d'inammissibilità non segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria,considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla suaproposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica dellaprocedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente(Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)».3. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame,l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcunaconseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 07/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIUSEPPE DE MARZO