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Sentenza — n. 13722/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order partially for violating ne bis in idem regarding prior unified crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13722/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the execution order regarding the first group of crimes while rejecting the challenge against the second group. The prosecution argued that the new order violated the principle of ne bis in idem because the same crimes had already been unified and sentenced by a previous execution judge. The court held that the first group required annulment due to complete overlap with a prior decision, whereas the second group was valid as it included new crimes not previously evaluated.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. proc. pen.; Art. 620 c.p.p.: The principle of ne bis in idem prohibits a new execution order on crimes already unified by a prior decision, but allows intervention on new crimes or when the new order substantially respects the prior sentencing.

Parole chiave

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ne bis in idem continuzione dei reati giudice dell'esecuzione annullamento ordinanza preclusione processuale revisione della sentenza penale divieto di doppia punibilità esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. proc. pen.
Art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
12 del casellario).In questa parte, pertanto, il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essereannullata senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., non residuando ulteriori2.
art. 649 cod. proc. pen
art. 669 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650
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Testo completo

ocedimento a carico di:Gargiulo Assunta nata a NAPOLI il 12/11/1982avverso l'ordinanza del 21/07/2025 del TRIBUNALE di Urbinoudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;lette le conclusioni del P.G., Olga Mignolo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 21 luglio 2025 il Tribunale di Urbino, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha accolto l’istanza di Assunta Gargiulo di applicazione della disciplina dellacontinuazione tra i reati oggetto di due gruppi di sentenze di condanna emesse nei suoiconfronti:

a) un primo gruppo, costituito dai reati oggetto della sentenza del Tribunale diLivorno del 7 dicembre 2015 e della sentenza del Tribunale di Napoli del 13 luglio 2018; b)un secondo gruppo, costituito dai reati oggetto del decreto penale di condanna del Tribunaledi Ravenna del 30 ottobre 2018, della sentenza del Tribunale di Brindisi del 4 marzo 2020,della sentenza del Tribunale di Lecco del 14 giugno 2022 e della sentenza del Tribunale diBari del 18 ottobre 2021; ha, quindi, determinato la pena, per il primo gruppo di reati, nellamisura di 1 anno e 1 mese di reclusione e 360 euro di multa e, per il secondo gruppo di reati,nella misura di 1 anno e 9 mesi di reclusione e 1.300 euro di multa.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore dellaRepubblica di Urbino con unico motivo, in cui deduce violazione di legge, perché i reati delprimo gruppo erano stati già oggetto di precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione delTribunale di Lecco del 12 febbraio del 2024 che li aveva unificati in continuazione stabilendoper essi una pena diversa: il provvedimento impugnato ha, pertanto, violato il principio del nebis in idem essendosi pronunciato su petitum già domandato ad altro giudice. Lo stessodeve dirsi per il secondo gruppo dei reati, in quanto il decreto penale di condanna delTribunale di Ravenna e la sentenza del Tribunale di Brindisi erano stati già oggetto di altraordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecco del 12 febbraio 2024 che liaveva unificati in continuazione, stabilendo per essi una pena diversa da quella delprovvedimento impugnato: anche in tal caso, pertanto, sarebbe stato violato il principio delne bis in idem, atteso che la previsione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. si estende ancheall'ipotesi in cui il fatto sia stato oggetto di una precedente decisione in sede esecutiva.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Olga Mignolo, ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato con riferimento al primo gruppo di reati, infondato con riferimento alsecondo gruppo.1. Per quanto riguarda la parte della decisione che individua un reato continuato neireati di cui il condannato è stato ritenuto responsabile con la sentenza del Tribunale diLivorno del 7 dicembre 2015 e con la sentenza del Tribunale di Napoli del 13 luglio 2018, ladecisione si sovrappone completamente a quella del giudice dell’esecuzione del Tribunale diLecco del 12 febbraio del 2024, che aveva avuto ad oggetto proprio l’esistenza o meno dellacontinuazione tra i due medesimi reati.In questa parte, pertanto, il giudice dell’esecuzione non aveva il potere di provvedere acausa della preclusione determinata dal principio del ne bis in idem.Occorre ricordare, in argomento, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ilprincipio del ne bis in idem opera anche in sede esecutiva.Infatti, pur se la previsione di cui all'art. 669 cod. proc. pen. detta, in realtà, regole perdisciplinare il caso della pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona,essa contiene, però, una previsione di carattere generale, che, per tale natura, opera anchein relazione a provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimocondannato che siano inconciliabili tra loro (Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, PM in proc.

P.,Rv. 275917; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, Rv. 243737; Sez. 1, n. 28581 del26/06/2008, P.G. in proc. Gasparro, Rv. 240482; Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, Celli, Rv.231932).Più in particolare, è stato ritenuto che il ne bis in idem sia lo strumento processuale daapplicare “in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casiin cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimentiemessi per lo stesso fatto contro la stessa persona” (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, PM inproc.

Regano, Rv. 280033).Il contrasto tra le ordinanze del Tribunale di Lecco e la ordinanza del Tribunale diUrbino deve, pertanto, essere risolto nel senso indicato nel ricorso dell’illegittimità dellaordinanza emessa per seconda, in ordine cronologico, nella parte in cui ha rivalutatoquestioni che avevano già formato oggetto di una precedente decisione del giudicedell’esecuzione.Per effetto di questa decisione, pertanto, la continuazione riconosciuta essere esistentetra i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Livorno del 7 dicembre 2015 e quelli dellasentenza del Tribunale di Napoli del 13 luglio 2018 resta disciplinata dall’ordinanza delTribunale di Lecco, a suo tempo non impugnata (v. n. 12 del casellario).In questa parte, pertanto, il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essereannullata senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., non residuando ulteriori2.

Per quanto riguarda il secondo gruppo di sentenze, invece, il ricorso è infondato.In questo caso, infatti, la precedente decisione del giudice dell’esecuzione del Tribunaledi Lecco non aveva un oggetto del tutto coincidente con la decisione impugnata, in quantoquest’ultima ha valutato anche l’istanza di estensione della continuazione a reati che nonfacevano parte della precedente ordinanza, il che ha legittimato nel caso in esame il poteredi intervento del giudice dell’esecuzione.È vero, infatti, che il passaggio in giudicato di una ulteriore sentenza di condannapermette al condannato di chiedere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggettodella nuova condanna e quelli di una o più delle precedenti sentenze già valutate, ma nonpermette di superare la preclusione processuale alla rivalutazione del giudizio di eventualeinesistenza della continuazione tra una parte delle sentenze oggetto dell’istanza che siastata già respinta, preclusione che anzi, in ipotesi non sia rilevata già dal giudicedell’esecuzione, è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Sez.

U, n. 40151 del19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). Però, nel caso in esame, nella parte in cui l’ordinanzadel giudice dell’esecuzione del Tribunale di Urbino si sovrappone a quella del Tribunale diLecco (ovvero, la parte della decisione relativa al rapporto tra i reati giudicati con la sentenzadel Tribunale di Brindisi n. 411 del 2020 e con il decreto penale del Tribunale di Ravenna n.1867 del 2018), essa, oltre ad aver deciso sulla esistenza della continuazione in modoconforme all’ordinanza precedente, ha anche ricalcato nella sostanza la pena di taleordinanza (l’unica differenza è la riduzione, minimale, della pena pecuniaria di 50 euro; lapena del reato continuato è passata da 1 anno, 4 mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multaa 1 anno, 4 mesi di reclusione e 1.050,00 euro di multa), conservando, pertanto, dellaprecedente ordinanza sia la decisione nell’an che il rapporto di proporzionalità tra le pene.Ne consegue che in questa parte l’ordinanza impugnata resiste alle censure che lesono state rivolte, e che sul punto il ricorso deve essere respinto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione fra i reatigiudicati con sentenza emessa in data 7 dicembre 2015 dal Tribunale di Livorno (irrevocabileil 28 dicembre 2015) e con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 13 luglio 2018(irrevocabile il 16 settembre 2019). Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO FILIPPO CASA