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Sentenza — n. 13544/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation revocation, ruling omitted defense evaluation does not cause nullity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13544/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the revocation of a probation measure, ordering the payment of legal costs. The appellant argued that the supervisory tribunal violated procedural law by failing to evaluate specific defense arguments regarding the appellant's psychological fragility and family tensions. The court held that omitting such evaluation does not constitute a nullity unless it introduces entirely new issues, as the tribunal's reasoning implicitly addressed the appellant's conduct and justified the revocation.

Regesto Legislator

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Art. 121 cod. proc. pen.; Art. 178 cod. proc. pen.: The omission of a defense memorandum does not render a decision null unless it raises new, decisive issues incompatible with the overall reasoning.

Parole chiave

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probation revocation omitted defense evaluation nullity of decision supervisory tribunal procedural violation sospensione del diritto di visita congedo di assistenza ai familiari sospensione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 121 cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
art. 121 cod. proc. pen
articolo 121 cod. proc. pen
ha omesso di considerare le doglianzedifensive suffragate dalla relazione del SERT, allegata alla citata memoria, attestante unvirtuoso percorso ambulatoriale dell’affidato e la sua recente fragilità a seguito dell'insorgeredi tensioni familiari.Il Tribunale, in tal modo, ha violato l'articolo 121 cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen
ART. 52 D.LGS.196/03
P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio
Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà
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Testo completo

el ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli haratificato il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva, in via provvisoria,sospeso la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990,concessa a XXXXXXXXXXXXXXXX e ha disposto che la residua esecuzione della pena neisuoi confronti prosegua in ordinario regime carcerario.A ragione della decisione osserva che l’affidato, durante l'esecuzione della misura,aveva dimostrato scarsa consapevolezza della necessità di rispettare le prescrizioniimposte: dopo essere stato diffidato non era stato rinvenuto nell’abitazione in orario notturno.2.

Avverso l'ordinanza ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore difiducia avv. Antonio Sorblli, articolando due motivi.2.1. Con il primo denuncia violazione di legge, anche processuale, in ordine allamancata valutazione delle deduzioni difensive sviluppate nella memoria depositata agli attidel fascicolo.Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza si è limitato ad effettuare un mero“copia e incolla” del provvedimento del Magistrato di sorveglianza.In violazione dell’art. 121 cod. proc. pen. ha omesso di considerare le doglianzedifensive suffragate dalla relazione del SERT, allegata alla citata memoria, attestante unvirtuoso percorso ambulatoriale dell’affidato e la sua recente fragilità a seguito dell'insorgeredi tensioni familiari.Il Tribunale, in tal modo, ha violato l'articolo 121 cod. proc. pen. che gli imponeva divalutare il tema della rimodulazione della misura alternativa in relazione alla accertataadesione dello stesso al programma riabilitativo e alle sopravvenute difficoltà di vitaprotrattesi per il limitato periodo in cui sono state commesse le contestate trasgressioni delleprescrizioni.Ne è derivata la nullità ex art. 178 cod. proc. pen. del provvedimento impugnato.2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento sia alla sceltadella data di decorrenza degli effetti della revoca dell'affidamento terapeutico sia allavalutazione del comportamento tenuto dall’affidato nel periodo trascorso nella comunitàterapeutica.Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che in favore di XXXXXXXXXX era statadisposta la prosecuzione della misura in regime ambulatoriale in ragione del virtuosopercorso terapeutico di tipo comunitario e che le violazioni delle prescrizioni sono avvenutesubito dopo il ritorno nel nucleo familiare, durante un momento di fragilità determinato dallegravi condizioni di salute della madre.

In tale contesto doveva essere necessariamenterivalutata la ripresa del percorso comunitario.Nel giudizio relativo alla revoca con decorrenza ex tunc non è stato adeguatamentevalutato, così come prescritto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, il lungo periodotrascorso nella comunità pur caratterizzato dall'osservazione delle prescrizioni.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1. Il primo motivo è privo di pregio.Il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «l'omessavalutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sullacongruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento chedefinisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1,n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01).

Per dare luogo ad un vizio di motivazionerilevabile in sede di legittimità la memoria difensiva pretermessa deve, però, introdurre teminuovi e questioni diverse potenzialmente decisive e non sviluppare argomenti smentiti dalcomplessivo impianto motivazionale in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzioneaccertata e la valutazione formulata (cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà,Rv. 280670 - 01). Nel caso in esame, la questione, sollevata con la memoria, dell’occasionalità egiustificabilità della violazione delle prescrizioni con le peculiari condizioni psicologiche in cuiversava l’affidato in un periodo di tempo circoscritto, è stata implicitamente risolta dalTribunale di sorveglianza che, con motivazione plausibile e non censurabile in questa sede,ha ritenuto la gravità delle violazioni alle prescrizioni impostegli in sede di ammissioneall’affidamento terapeutico (e non contestate) e la loro reiterazione nel tempo, anche dopol’intervenuta diffida alla scrupolosa osservanza, rivelatrici della totale inidoneità della misurain corso di esecuzione a realizzare, malgrado i risultati positivi conseguiti in precedenza, uneffettivo trattamento rieducativo del condannato e a favorirne l'effettivo reinserimento sociale.Non assume rilievo decisivo, quindi, la mancata valutazione della memoria difensiva,come eccepita in ricorso.

Le allegazioni alle quali ha fatto riferimento il ricorrente, dunque,sono state implicitamente disattese e si pongono in termini di incompatibilità con lamotivazione complessiva dell’ordinanza impugnata.2. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui censura l’efficacia retroattivadella revoca posto che il Tribunale, disponendo la prosecuzione in regime carcerario dellaresidua esecuzione della pena, ha revocato ex nunc la misura alternativa. È, invece,infondato nella parte in cui censura l’omessa valutazione del periodo di affidamentoprecedente alle trasgressioni perché, come già chiarito, esaminando il primo motivo, ilTribunale, sia pur con motivazione succinta, ha ritenuto decisiva ai fini della revoca lareiterata ed ingiustificata inottemperanza alle prescrizioni anche dopo la diffida.3.

Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.