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Sentenza — n. 13498/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's revocation of probation due to misidentification of the first prior benefit granted.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13498/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order revoking Giuseppe Vona's conditional sentence suspension. The lower court revoked the benefit based on a violation of Article 164 of the Penal Code, claiming Vona had previously received such a benefit more than once. The Court found the revocation erroneous because the judge incorrectly identified the first prior benefit, failing to recognize that the 2017 suspension was the initial one granted, while the 2018 suspension was the one violating the statutory limit.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 168, comma 3, cod. pen.: The execution judge must correctly identify the specific prior conditional suspension violating the statutory limit; revocation based on an erroneous identification of the first prior benefit is void.

Parole chiave

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conditional sentence suspension probation revocation prior benefit limit execution judge error Article 164 Penal Code cassation annulment procedural mistake revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 4, cod. pen.
In particolare, il giudice dell'esecuzione provvedeva alla revoca osservando che la sospensione condizionale della pena era stata concessa in violazione di quanto previsto dall'art. 164, comma quarto, cod.
Art. 168, comma 3, cod. pen.
pen., la violazione dell'art. 168, comma terzo, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Antonio Bongiorno, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonio Bongiorno, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 164 cod. pen
Ne consegue che, al momento della concessione della sospensione condizionale della pena con la sopra indicata sentenza del 13 gennaio 2017, l'odierno ricorrente non ne aveva mai usufruito in precedenza, di talché la sospensione condizionale eventualmente concessa in violazione del quarto comma dell'art. 164 cod. pen.
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Testo completo

osto da: VONA GIUSEPPE nato a Messina il 25/09/1979; avverso la ordinanza del Tribunale di Messina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, del 22/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA ELENA GAMBERINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale monocratico di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata dal locale Procuratore della Repubblica, revocava - nei confronti di Giuseppe Vona - il beneficio della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale il giorno 13 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 21 ottobre 2018.

In particolare, il giudice dell'esecuzione provvedeva alla revoca osservando che la sospensione condizionale della pena era stata concessa in violazione di quanto previsto dall'art. 164, comma quarto, cod. pen. avendo il condannato già fruito di tale beneficio per più di una volta in precedenza.

2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Antonio Bongiorno, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 168, comma terzo, cod. pen. in combinato disposto con l'art. 164, comma quarto, cod. pen. ed osserva che il giudice dell'esecuzione ha proceduto alla revoca del beneficio in questione in modo automatico senza spiegare in modo specifico le relative ragioni, omettendo di acquisire il fascicolo della fase della cognizione al fine di accertare se le precedenti concessioni fossero note al giudice che aveva concesso il beneficio e senza tenere conto del principio di 'consolidamento' della sospensione condizionale.

3. Il Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, deve evidenziarsi che il provvedimento impugnato non indica la data di commissione del reato accertato con la sentenza per la quale è stata disposta la revoca della sospensione condizionale e neppure l'entità della pena con essa inflitta; ciò posto, il ricorso è fondato sia pure per ragioni in parte differenti da quelle dedotte dal condannato.

22. Invero, come risulta dalla ordinanza impugnata, la sospensione condizionale oggetto della revoca per cui si procede è la prima, in ordine temporale, ad essere stata concessa all'odierno ricorrente con sentenza del Tribunale di Messina in data 13 gennaio 2017 (divenuta irrevocabile il giorno 21 ottobre 2018), mentre gli altri due analoghi benefici sono stati applicati solo successivamente: vale a dire con le sentenze del Tribunale di Messina del 24 gennaio 2017 (irrevocabile il 24 luglio 2017) e del 7 giugno 2018 (irrevocabile il 22 ottobre 2018). Ne consegue che, al momento della concessione della sospensione condizionale della pena con la sopra indicata sentenza del 13 gennaio 2017, l'odierno ricorrente non ne aveva mai usufruito in precedenza, di talché la sospensione condizionale eventualmente concessa in violazione del quarto comma dell'art. 164 cod. pen. dovrebbe individuarsi in quella disposta con la sentenza del Tribunale di Messina del 7 giugno 2018, che è pure l'ultima ad essere divenuta irrevocabile tra le tre sopra indicate.

3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché in piena autonomia decisionale proceda ad un nuovo esame della richiesta dell'organo dell'esecuzione tenendo conto dei rilievi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza imp P.Q.M