Cassation annuls execution order for insufficient reasoning on satellite crime penalty increases in continued offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Venice Court of Appeal's execution order regarding the defendant's continued sentence. The convicted party argued that the lower court failed to provide adequate reasoning for the specific penalty increases applied to satellite crimes within the continued offense. The court ruled that the execution judge must distinctly calculate and motivate each penalty increase to ensure proportionality, finding the original order's lack of specific justification for these increases legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 125, comma 3 c.p.p.: In cases of continued offense, the execution judge must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite crime to verify the proportionality of the total sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: DE MARTINO ANTONIO nato a Napoli il 10/06/1950; avverso la ordinanza della Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 17/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata nell'interesse di Antonio De Martino con riferimento ai reati accertati con le sentenze di condanna irrevocabili indicate nel provvedimento con i numeri 6, 7, 8 e 9, nonché sub 5 e 10, rideterminando la pena complessiva in anni otto, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2.663,33 di multa.
2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Antonio Iorio, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento relativamente al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 671 e 125, comma 3, del codice di rito e 111 Cost. ed il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica rispetto all'aumento di pena disposto dalla Corte territoriale con riferimento ai reati satellite, rispetto ai quali è stata riconosciuta sussistente la continuazione. Al riguardo, osserva che il giudice dell'esecuzione — con riferimento ai reati satellite - ha confermato gli aumenti di pena già stabiliti dal giudice della cognizione oppure si è limitato ad indicare il relativo aumento di pena, senza però fornire alcuna spiegazione al riguardo.
3. Il Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Come noto, il più alto consesso di questa Corte ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; in particolare, è stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in 2ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). Ciò posto, si rileva che l'ordinanza impugnata non risulta rispettosa dei principi sopra richiamati considerato che - dopo avere individuato il reato più grave e la pena base - non ha però motivato in modo adeguato in ordine agli aumenti di pena per i reati satellite posti in continuazione limitandosi, in alcuni casi, a confermare la relativa pena già stabilita in sede di cognizione ed in altri a non fornire alcuna spiegazione circa le ragioni della relativa per il singolo reato satellite, impedendo in tal modo di verificare l'avvenuto rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.
3. In conclusione, l'ordinanza impugnata - fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione - deve essere annullata relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), per nuovo esame sul punto alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza P.Q.M