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Sentenza — n. 13366/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding police access and recidiva reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13366/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in both grounds raised by the defendant. The appellant argued that the appellate court relied on unproven facts about police knocking at the door and failed to address recidivism, but the court found these arguments did not logically confront the actual reasoning in the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for lack of specificity if the grounds do not logically confront the reasoning and evidence of the contested judgment.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal recidivism reasoning police access facts procedural costs recidiva nell'infrazione permesso di promuovere un procedimento penale prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G. in proc. Calibè
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Testo completo

appello di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;lette le conclusioni del P.G., Tomaso Epidendio, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 20 dicembre 2024 la Corte d'appello di Bari ha confermato lasentenza emessa il 30 gennaio 2023, in rito abbreviato, dal Tribunale di Bari che hacondannato Raffaele Panaro alla pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione per ilreato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.In particolare, l’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza ed alla prescrizione aggiuntiva dinon allontanarsi dall’abitazione dopo le ore 22.00 e prima delle ore 6.00, era risultatoassente al controllo di polizia effettuato la notte del 28 agosto 2018, controllo avvenuto alleore 1.40 e ripetuto alle ore 3.45.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, perché la sentenza di appello avrebbefondato il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato su una circostanza nonemersa in giudizio, ovvero che nel corso del controllo notturno i Carabinieri avrebberosuonato non soltanto al citofono ma anche al campanello dell'abitazione del ricorrente; inrealtà, questo doppio accesso al citofono ed al campanello dell'abitazione da parte deiCarabinieri si è verificato soltanto in occasione del controllo delle 13:30 del giornosuccessivo, ma non in quelli avvenuti nel corso della notte, in cui i militari si arrestaronoall'apparecchio citofonico posto sul cancello esterno e non arrivarono fino alla portad'ingresso dell'abitazione.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al riconoscimentodella recidiva, perchè la sentenza di appello ha totalmente omesso di motivare in merito allarichiesta di esclusione della recidiva formulata nei motivi di appello, e motivata con lamancanza di continuum tra i reati precedentemente commessi dall'imputato e quelloodiernamente giudicato.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità.Esso si risolve nella deduzione di un travisamento “per invenzione”, in quanto, secondoil ricorso, il giudice del merito avrebbe fondato la decisione su un dato probatorio (ovvero,che i Carabinieri durante la notte avrebbero suonato non soltanto al citofono ma anche alcampanello della porta, rafforzando, pertanto, il giudizio di inverosimiglianza che l’imputato,nel sonno, non abbia sentito il campanello) non esistente in atti, come sarebbe documentatodal verbale di arresto.Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità, perché non si confronta con ilpercorso logico della sentenza impugnata che ha motivato, in realtà, il passaggiomotivazionale in questione con il riferimento a quanto scritto nell’annotazione di poliziagiudiziaria - che, in effetti, si rinviene in atti al foglio 21 –in cui si riferisce che, per l’appunto,nei due controlli notturni i Carabinieri hanno suonato non soltanto al citofono dell’edificio, maanche – per la conformazione del fabbricato che aveva un vialetto di accesso percorribileanche dagli estranei - al campanello della porta d’ingresso dell’abitazione del prevenuto.Il ricorso non prende posizione su questo passaggio motivazionale che riporta un datoprobatorio a carico dell’imputato e la fonte da cui esso è stato tratto, neanche perevidenziarne le difformità rispetto al verbale di arresto, in cui il fatto è descritto in modo piùsintetico, e, pertanto, incorre nel vizio di inammissibilità per mancanza di specificità delmotivo (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione,Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), non essendosiconfrontato con il percorso logico della sentenza impugnata e con gli elementi di prova daessa richiamati.2. È inammissibile anche il secondo motivo.Non è vero, infatti, che la sentenza di appello abbia totalmente omesso di motivare inmerito alla richiesta di esclusione della recidiva, perché nella sentenza di appello si rinviene,in realtà, la risposta al motivo di appello sulla recidiva.Tale risposta è a pagina 7, in cui il giudice d'appello ha spiegato di non poter escluderela recidiva “per il numero e la data dei precedenti penali, significativi di una spiccatapericolosità dell'imputato”.Il numero e la datazione dei precedenti sono due degli indici rivelatori dell’esistenza diquella maggiore capacità criminale, in cui si sostanzia il giudizio sulla recidiva, individuatidalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G. inproc. Calibè, Rv. 247838).Il ricorso non si confronta con questa parte del percorso logico del giudice del merito,rifugiandosi nell’asserita mancanza di risposta al motivo di appello, ed incorre, pertanto,anche in questo caso nell’inammissibilità del motivo per aspecificità.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO MONICA BONI