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Sentenza — n. 13278/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fine for failing to secure property, rejecting lack of qualified expert and minor offense arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13278/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Giuseppina Ruvolo against a 600 euro fine for failing to secure her property. The appellant argued that the danger to persons was not proven by qualified experts and that the offense was too minor to warrant criminal punishment. The court rejected these claims, ruling that any means of proof suffice for establishing danger and that the judge's reasoning implicitly denied the defense's request for exemption due to the severity of the situation.

Regesto Legislator

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Art. 677, comma 3 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The concrete danger to persons may be established through any means of proof without requiring qualified experts, and a request for exemption due to minor offense is implicitly denied when the judgment's reasoning explicitly highlights the severity of the offense.

Parole chiave

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danger to persons qualified expert proof minor offense exemption implicit denial request property security fine criminal liability threshold judicial reasoning analysis minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 677, comma 3 cod. pen.
Con sentenza del 12 febbraio 2025 il Tribunale di Agrigento, in rito ordinario, hacondannato Giuseppina Ruvolo alla pena di 600 euro di ammenda per il reato dell’art. 677,comma 3, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Il secondo motivo è infondato.Risulta dalla stessa intestazione della sentenza che la difesa dell’imputato avevapresentato la richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello, convertito in ricorso percassazione, l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descrittinei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp.
art. 131-bis cod.pen
Il secondo motivo è infondato.Risulta dalla stessa intestazione della sentenza che la difesa dell’imputato avevapresentato la richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017
Sez. 5, n. 17839 del 11/01/2023
Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008
pen., il pericolo concreto perle persone – pur se senz’altro “deve essere oggetto di specifico accertamento da parte delgiudice, non potendo ritenersi implicito nella emissione dell'ordinanza sindacale cheprescriva l'esecuzione dei lavori per rimuoverne le cause” (Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008,Corona, Rv.
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016,Scopazzo, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
268499 – 01; ma in questo senso già, in un passaggio della motivazione,Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021,Cincolà, Rv.
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Testo completo

LE di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;lette le conclusioni del P.G., Tomaso Epidendio, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 12 febbraio 2025 il Tribunale di Agrigento, in rito ordinario, hacondannato Giuseppina Ruvolo alla pena di 600 euro di ammenda per il reato dell’art. 677,comma 3, cod. pen., perché, quale proprietaria di un immobile situato nella via Crisafulli diNaro, ometteva di transennarlo e provvedere ai lavori necessari per la sua messa insicurezza, fatto da cui derivava il pericolo di arrecare danni alle persone.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello, convertito in ricorso percassazione, l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descrittinei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge, perché il fatto è stato sussunto nellafattispecie del comma 3 dell’art. 677 (di rilevanza penale), anziché in quella del comma 1 (dirilevanza meramente amministrativa), desumendo la sussistenza del pericolo per le personesoltanto da soggetti non qualificati e dalle fotografie in atti.Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perchè non è stata considerata lapossibilità di riconoscere all’imputata la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., non esistendo nel caso in esame ragioni ostative alla concessione del beneficio per lemodalità della condotta e l’esiguità di danno e pericolo.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo è inammissibile, perchè la contestazione che il pericolo per lepersone non sia stato accertato da soggetti qualificati è priva di base legale, atteso che “ilvigente sistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e (…) il relativoaccertamento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova” (Sez. 4, n. 16715 del14/11/2017, dep. 2018, P.G. in proc.

Cirocco e altri, Rv. 273096 – 01, in un processo permorte conseguente all'esposizione a polveri d'amianto; nello stesso senso da ultimo, v. Sez.5, n. 17839 del 11/01/2023, P.M. in proc. Coricelli, Rv. 284401 – 01, in materia di frode incommercio).In particolare, agli effetti di cui all’art. 677, comma 3, cod. pen., il pericolo concreto perle persone – pur se senz’altro “deve essere oggetto di specifico accertamento da parte delgiudice, non potendo ritenersi implicito nella emissione dell'ordinanza sindacale cheprescriva l'esecuzione dei lavori per rimuoverne le cause” (Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008,Corona, Rv. 239127 – 01), può essere adeguatamente motivato anche con il riferimento“all'occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l'edificio” (sempre sentenzaCorona citata), come avvenuto nel caso in esame mediante l’assunzione della deposizionedel testimone appartenente alla polizia locale.2.

Il secondo motivo è infondato.Risulta dalla stessa intestazione della sentenza che la difesa dell’imputato avevapresentato la richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.Nella motivazione della sentenza di primo grado non c’è alcun riferimento, né inpositivo, né in negativo, alla esistenza di tale causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen.Però, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assenza dei presupposti perl'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essereeffettuata dal giudice anche con motivazione implicita (cfr.

Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016,Scopazzo, Rv. 268499 – 01; ma in questo senso già, in un passaggio della motivazione,Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 – 01, secondo cui la valutazione sullaparticolare tenuità può avvenire in motivazione “magari in guisa implicita”) e che la eventualerichiesta di applicazione di tale causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesaqualora la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono unavalutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr.

Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021,Cincolà, Rv. 282097 – 01).Nel caso in esame, da più passaggi della motivazione della sentenza emerge che ilgiudice abbia ritenuto non tenue l’offesa arrecata dal reato; si consideri, ad esempio, ilriferimento alla lunga durata della situazione di pericolo determinata dalla rovinadell’immobile, al peggioramento della situazione rispetto a quanto constatato alcuni anniprima del periodo in contestazione, alla prossimità dell’immobile ad un luogo frequentato dabambini.Ne consegue che l’istanza deve ritenersi implicitamente disattesa mediante il richiamoa considerazioni da cui è stato desunto in modo non manifestamente illogico la nonparticolare tenuità dell’offesa.Il motivo è, pertanto, infondato.3.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO MONICA BONI