Cassation annuls conviction for attempted murder due to lack of specific intent and causal contribution evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting two defendants for attempted murder and aggravated assault. The defendants argued the victim's credibility was wrongly assessed and that the video evidence excluded their participation in the lethal act. The court found the lower court failed to identify a specific act directed at causing death and did not evaluate the causal contribution of the co-accused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 575, 133 cod. pen.; The conviction for attempted murder requires proof of a specific act directed at causing death and the concurrence of both parties in that specific intent and causal contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
so;Udito il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l’inammissibilitàdei ricorsi.Udito il difensore dell’imputato XXXXXXXX, avv. Marco Cinquegrana, che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Udito il difensore dell’imputato XXXXXXX, avv. Rosita Aurelio, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 27 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato lasentenza del 9 luglio 2024 con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma,in rito abbreviato, ha condannato XXXXXXXXXXXXXX alla pena di 7 anni di reclusione eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di 8 anni di reclusione per il concorso nel reatodi cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. per aver colpito con calci e pugni il conoscenteXXXXXXXXXXX, cagionandogli lesioni (trauma toracico, trauma cranico, fratture costali), cuiconseguiva il pericolo di vita, la prognosi inizialmente riservata ed il ricovero ospedaliero perpiù di un mese.
Il fatto è avvenuto a Roma il 18 dicembre 2023.2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramitedei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamentenecessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso XXXXXXXCon il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di affermazione di penaleresponsabilità, perché è stata ritenuta credibile la vittima nonostante la stessa fosse ubriaca,e nonostante la stessa non avesse precisato quale fosse stato il contributo causale diXXXXXXX; i video rinvenuti dimostrano che XXXXXXX non picchia, e che la donna presentenell’auto invita il coimputato XXXXXXXX a smettere di colpire la vittima; ma non rivolge lostesso invito a XXXXXXX, l’alterco è avvenuto tra XXXX e XXXXXXXX, ad esso è estraneoXXXXXXX, all’imputato potrebbe essere contestata una mera connivenza nel reato altrui.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per la mancata derubricazione delfatto nel reato di lesioni volontarie, in quanto manca del tutto il dolo di omicidio, che al piùpotrebbe essere ritenuto eventuale, non compatibile con il tentativo; se XXXXXXX si fosserealmente rappresentato la morte di XXXX come conseguenza della propria condotta, nonavrebbe filmato la scena, non avrebbe accompagnato la vittima al bar scaricandola davantiad esso.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per mancata concessione dellecomportamento processuale tenuto, la definizione del processo con il rito abbreviato, lacondizione di ebbrezza alcoolica in cui sono avvenuti i fatti.Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione per la mancata concessione dellasospensione condizionale della pena, che avrebbe dovuto essere concessa inconsiderazione di tutte le circostanze di cui all’art. 133 cod. pen.2.2.
Ricorso XXXXXXXXCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione del giudizio dipenale responsabilità, in quanto l’aggressione è stata perpetrata soltanto da XXXXXXX, solodopo di essa XXXXXXXX si è limitato a colpire con degli schiaffi XXXX all’internodell’autovettura su cui era stato fatto salire dopo l’aggressione per poterlo portare a casa;non sono state valutate per intero le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXX, testimoneoculare dei fatti, da cui si desume che XXXX ha litigato con XXXXXXX, e che è stato questoa colpirlo con pugni; le frasi della XXXXXXXXX rivolte a XXXXXXXX, che emergono dalvideo, sono successive all’aggressione; le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXX sononeutre perché questi ha soltanto visto il conducente della Panda scendere per tirar giù ilpasseggero seduto dietro; il pestaggio non è ripreso dai video; la stessa persona offesanell’immediatezza, quando entrò nel bar, accusò del pestaggio soltanto XXXXXXX.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancataconcessione delle attenuanti generiche, in quanto vi è stata resipiscenza manifestata dallescuse, e va considerato che XXXXXXXX non ha abbandonato la vittima ma l’ha riportata acasa.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la penaavrebbe dovuto essere mitigata in conformità alla sua finalità rieducativa; non è vero, inoltre,che XXXXXXXX si sia maggiormente accanito sulla vittima e sia stato non collaborativo.3.
I difensori degli imputati hanno chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi.Il difensore dell’imputato XXXXXXXX, avv. Marco Cinquegrana, ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Il difensore dell’imputato XXXXXXX, avv. Rosita Aurelio, ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.Considerato in dirittoI ricorsi sono fondati.1. Sono fondati, in particolare il primo motivo del ricorso XXXXXXX ed il primo motivodel ricorso XXXXXXXX, che contestano entrambi il giudizio di responsabilità, e che possonoessere esaminati congiuntamente.Le due sentenze di merito hanno ritenuto che il reato sia stato commesso in concorso.La sentenza di primo grado ha motivato il concorso nel reato con la, sola, seguentefrase:
“dal video e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonché dagli altri informatorisentiti, appare evidente che sia XXXXXXX che XXXXXXXX abbiano concorso nel pestaggiodel XXXX”.La sentenza di appello ha confermato questa conclusione in modo altrettanto sintetico,ritenendo che il pestaggio in concorso sia stato provato dal video girato nell’automobile daglistessi autori del reato, in cui si vede XXXXXXXX che si accanisce sul torace della vittimalasciandola senza respiro.Come si è visto illustrando i due motivi di ricorso, ciascuno dei due imputati scarica,invece, la responsabilità del pestaggio sull’altro.
XXXXXXX, che non è l’autore materiale delpestaggio avvenuto in auto, anche se ne potrebbe essere ritenuto istigatore, deduce che nelvideo si vede soltanto XXXXXXXX picchiare; XXXXXXXX deduce che il pestaggio è, inrealtà, avvenuto prima che i tre conoscenti salissero sull’autovettura, non è stato ripreso davideo, ed è stato commesso soltanto da XXXXXXX.Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello non sicomprende, per la estrema stringatezza delle stesse, se i giudici del merito abbiano ritenutoche l’aggressione in cui si è concretato il tentato omicidio sia avvenuta fuori dal bar (primaparte dell’episodio) oppure in automobile (seconda parte dell’episodio).Dalla lettura delle motivazioni, che richiamano entrambi i video, non si comprendeneanche se XXXXXXX debba rispondere dell’aggressione come autore materiale (postoche, in realtà, nel video si vede soltanto XXXXXXXX picchiare) o come istigatore.Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di merito non si comprende, in realtà,neanche quale specifico comportamento abbia integrato il tentato omicidio.
Perché i dueimputati sono stati condannati per il reato degli artt. 56 e 575 cod. pen., non per quello dilesioni, e, quindi, per sostenere che essi abbiano concorso nel reato, non è sufficientesostenere che essi abbiano concorso nel pestaggio, ma occorre, preliminarmente,individuare uno specifico comportamento idoneo a cagionare la morte e diretto in modo nonequivoco a tale fine, ed, una volta individuatolo, occorre verificare se è stato posto in essereda entrambi ed, in caso contrario, valutare se lo stesso è ascrivibile anche al concorrenteche non ne è l’autore materiale.Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di merito non si comprende, peraltro,neanche esattamente quali siano gli elementi probatori che sono stati ritenuti fonti dellaresponsabilità.
Infatti, la sentenza di primo grado fa riferimento alle dichiarazioni rese dallapersona offesa, nonché agli “altri informatori sentiti”, senza specificare espressamente chisiano tali informatori, e se tra essi sia stata considerata anche XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lecui dichiarazioni il ricorso XXXXXXXX trascrive ai fini dell’autosufficienza, e da cui emergeuna lite avvenuta soltanto tra XXXXXXX e XXXX.Le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXX sono senz’altro suscettibili in astratto diessere considerate viziate, in punto di credibilità del dichiarante (Sez. 2, n. 43349 del17/10/2007, Levacovich, Rv. 238806), per effetto del rapporto sentimentale che la stessaaveva in essere con XXXXXXXX, ma una valutazione di credibilità di questo tipo mancanella sentenza impugnata, che si limita a tralasciarle del tutto, pur avendo un sicuro rilievo,trattandosi dell’unico asserito testimone oculare dei fatti, diverso dai tre soggetti coinvoltinella lite.In questo contesto è fondata la deduzione del ricorso XXXXXXXX di travisamento peromissione delle dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, testimone oculare dei fatti, ed, altempo stesso, la deduzione del ricorso XXXXXXX secondo cui è stata tratta la prova dalvideo, in cui, però, non si vede XXXXXXX picchiare.In definitiva, la sentenza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte edeve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, che, libero nell’esito, dovràportare il giudice del rinvio ad individuare quale sia stato, nel contesto dell’aggressionesubita da XXXX, l’atto idoneo diretto in modo non equivoco a cagionarne la morte (potendoconsiderare tale anche la sommatoria di più condotte aggressive diverse, motivando, però,in tal caso, le ragioni del convincimento), ed a specificare, poi, se tale parte dell’aggressione,idonea, e diretta in modo non equivoco, alla morte della vittima, sia avvenuta fuori dal bar divia Salaria oppure nell’automobile, chi l’abbia commessa ed, in caso di concorso, in cosaconsista il contributo causale del concorrente diverso dall’autore materiale.Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di RomaCosì è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO MONICA BONIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.