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Sentenza — n. 13110/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against European Arrest Warrant surrender, upholding Spanish conditions met.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13110/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Skerdian Gjini's appeal against the Supreme Court of Appeal's refusal to order his immediate release following his surrender to Italy. Gjini argued that the Spanish judicial authority failed to verify personal notification of his conviction and guaranteed his right to a new appeal hearing before executing the warrant. The court held that the surrender order explicitly confirmed these conditions were satisfied and that challenges to the underlying conviction's validity must be pursued through specific Italian remedies, not via the surrender procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1a, lett. a) del D.Lgs. 153/2002; In European Arrest Warrant active surrender proceedings, the requesting authority's conditions regarding notification and appeal rights must be verified by the executing state, but the validity of the underlying conviction cannot be directly contested before the executing court.

Parole chiave

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European Arrest Warrant active surrender procedure notification of conviction right to appeal execution of sentence judicial cooperation immediate release estradizione semplificata

Disposizioni normative citate

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Art. 670 c.p.p.
Art. 629-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44160 del 22/10/2012, Parasiliti
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Testo completo

del 18/09/2025 della Corte d'appello di TriesteUdita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 18 settembre 2025 la Corte di appello di Trieste ha rigettatol’istanza avente ad oggetto la scarcerazione immediata di Skerdian Gjini per mancanza dellecondizioni di consegna in ordine al mandato di arresto europeo attivo.Gjini è stato rintracciato in Spagna, è stato tratto in arresto, in esecuzione di richiestadell’Autorità giudiziaria italiana conseguente a condanna definitiva a cinque anni direclusione e 1.700 euro di multa ed è stato successivamente consegnato allo Stato italianoper l’esecuzione della pena.La richiesta subordinata di applicazione della misura cautelare meno afflittiva degliarresti domiciliari è stata dichiarata inammissibile, essendo il soggetto in esecuzione pena enon in stato di custodia cautelare.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Skerdian Gjini, permezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge, avendo la Corte di appello omesso diverificare la sussistenza delle condizioni poste dall’Autorità giudiziaria spagnola allaconsegna dell’arrestato allo Stato italiano.In particolare, sarebbe stato omesso il controllo in merito alla notifica personale dellasentenza di condanna poiché il ricorrente, espulso nel 2017, non era presente nel territorioitaliano, né aveva avuto conoscenza del mandato di arresto o della condanna.Non era sufficiente ad escludere il difetto di notifica la descrizione dell’imputato come«libero già presente».Parimenti, non risulta garantito il diritto, alla cui esistenza è stata, parimenti,condizionata la consegna, di chiedere una nuova udienza in appello, «con assistenzadifensiva effettiva».2.2.

Con il secondo motivo ha lamentato motivazione apparente o illogica poiché laCorte di appello ha omesso di verificare la documentazione spagnola nel dettaglio allo scopodi accertare il rispetto delle condizioni poste alla consegna, nonostante l’«evidente deficit diconoscenza e partecipazione consapevole al processo» di cognizione.Ciò ha comportato, di conseguenza, una motivazione illogica, contraddittoria e carentein punto di lesione del diritto di difesa e di giusto processo.Il ricorrente ha avanzato, in conclusione, richiesta di scarcerazione immediata permancanza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.Sono prive di fondamento le questioni con le quali si pretende di rimettere indiscussione la legittimità della consegna.Invero, risulta espressamente chiarito nel provvedimento che ha disposto la consegnadel ricorrente all’Autorità giudiziaria italiana che le condizioni alle quali è stata subordinata lastessa sono state assicurate.Dalla traduzione del mandato di arresto allegata al ricorso risulta che in esso è statoprecisato che«la consegna è stata subordinata alla garanzia che venga notificata lasentenza all’interessato, informandolo della possibilità di richiedere la celebrazione di unanuova udienza di appello con l’assistenza di un avvocato, potendo successivamenteimpugnare la condanna che verrà pronunciata, condizione che si intenderà soddisfatta conl’accettazione della consegna».Ne consegue che, come correttamente segnalato dal Procuratore generale nellarequisitoria scritta, non sono prospettabili, in questa sede, vizi asseritamente riconducibilialle condizioni poste alla consegna che presuppongono che l’Autorità che dispone laconsegna abbia preventivamente accertato che quelle garanzie esistono nell’ordinamentodello Stato che richiede la consegna.A tale proposito, vale richiamare il principio secondo cui « in tema di mandato di arrestoeuropeo, nell'ambito della procedura attiva di consegna è possibile contestare dinanziall'autorità giudiziaria italiana richiedente solo il titolo sui cui si fonda il mandato di arrestoeuropeo, ma non direttamente quest'ultimo» (Sez. 1, n. 44160 del 22/10/2012, Parasiliti, Rv.253712 – 01: fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile la richiesta declaratoria di nonesecutività di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti disposto dal P.M., basata nonsu vizi propri del titolo esecutivo, ma sull'asserita illegittimità del m.a.e. emesso dall'autoritàgiudiziaria italiana).Peraltro, l’affermazione secondo cui Gjini aveva conoscenza del procedimento e nonaveva diritto alla notifica della sentenza per essere stato giudicato come “libero già presente”non viene contestata.Né risultano essere stati attivati i rimedi di cui agli art. 670 e 629-bis cod. proc. pen. inmateria di dichiarazione di non esecutività del titolo in base al quale è stato ottenuto ilmandato di arresto o di rescissione di giudicato.Del tutto generiche, peraltro, le censure riferite ad un preteso difetto di motivazione, inquanto strutturate sulla scorta della mera riproduzione grafica di massime giurisprudenzialisenza alcun riferimento specifico al caso concreto.Infine, va segnalata la correttezza del rilievo contenuto nell’ordinanza impugnata inpunto di richiesta di scarcerazione, stante il riferimento, in ricorso, a precedenti in materia dimisure cautelari, laddove il ricorrente si trova in espiazione pena e ogni questione sullemodalità di esecuzione è di competenza della Magistratura di sorveglianza.3.

Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO GALATI FILIPPO CASA