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Ordinanza — n. 13104/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal by Prosecutor General against first-instance dismissal for knife carrying, ruling it admissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13104/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by the Prosecutor General against a first-instance dismissal for carrying knives. The lower court had declared the case non-prosecutable due to low offensiveness, while the Prosecutor General argued the appeal was inadmissible because the Prosecutor of the Republic had not formally acquiesced. The Court ruled that the statutory coordination mechanism between the two offices does not require a formalized act of acquiescence or a specific deadline for the Prosecutor General to act, making the appeal procedurally valid.

Regesto Legislator

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Art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.; Art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.: The Prosecutor General proposing an appeal against a first-instance judgment is deemed to have exercised the power of coordination and preliminary verification assigned by law, thereby legitimizing the appeal without requiring formal certification of the Prosecutor of the Republic's acquiescence.

Parole chiave

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procuratore generale appello acquiescenza coordinamento uffici codice di procedura penale ammissibilità ricorso procuratore della Repubblica confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.
pen., e cioè l'art. 166-bis disp.
Art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.
pen., e indica così il proprio ufficio come legittimato adimpugnare ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.».Questo vuol dire che il giudice dell’impugnazione non può sindacare lapresentazione dell’atto di appello da parte del procuratore generale.
Art. 554-quater, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen.L’art. 554-quater, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. prevede che contro lasentenza di non luogo a procedere possa proporre appello, oltre che il procuratoredella Repubblica, anche «il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593 bis,comma 2».L’art.
Art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.
Con sentenza in data 20.5.2025, il Tribunale di Pisa, all’esito dell’udienzapredibattimentale prevista dall’art. 554-ter cod.
art. 554-ter cod. proc. pen
Con sentenza in data 20.5.2025, il Tribunale di Pisa, all’esito dell’udienzapredibattimentale prevista dall’art. 554-ter cod. proc. pen., ha dichiarato indispositivo il non doversi procedere per il reato di cui all’art.
art. 131-bis cod. pen
Invece, nel caso dispecie vengono richiamati, a sostegno del giustificato motivo, l’interrogatorio resoun anno e mezzo dopo il fatto nonché il luogo del controllo.Il ricorso evidenzia che l’interesse all’impugnazione deriva anche dal fatto cheil riconoscimento “alternativo” dell’art. 131-bis cod. pen.
art. 428 cod. proc. pen
Salkanovic, n.m.).Le pronunce sopra citate hanno ritenuto che gli argomenti già utilizzati dallaCorte di cassazione per affermare l’appellabilità della sentenza di non luogo aprocedere prevista dall'art. 428 cod. proc. pen.
art. 569 cod. proc. pen
dal giudice dell'udienza di comparizionepredibattimentale.In particolare, la non proponibilità del ricorso per saltum – è stato sostenuto– si impone per due ordini di ragioni.In primo luogo, la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen.
art. 554-quater cod. proc. pen
Con sentenza in data 20.5.2025, il Tribunale di Pisa, all’esito dell’udienzapredibattimentale prevista dall’art. 554-ter cod.
art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen
pen., e cioè l'art. 166-bis disp.
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Testo completo

ocedimento a carico di:CONTI Thomas, nato a Livorno il 7/8/1980avverso la sentenza del Tribunale di Pisa del 20/5/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 20.5.2025, il Tribunale di Pisa, all’esito dell’udienzapredibattimentale prevista dall’art. 554-ter cod. proc. pen., ha dichiarato indispositivo il non doversi procedere per il reato di cui all’art. 4 L. 110 del 1975,“non consentendo gli elementi acquisiti una ragionevole previsione di condanna”.In motivazione, il Tribunale ha richiamato sia “la compatibilità delle ragioniconcernenti il porto dei coltelli al di fuori della propria abitazione (attività dipesca)”, sia i “criteri di cui all’art. 131-bis cod. pen.” affermando che l’assenza diabitualità del comportamento è circostanza compatibile con una pronunciaassolutoria per scarsa offensività della condotta.2.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore generalepresso la Corte d’appello di Firenze, articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., evidenziando che il dispositivo della sentenzanon indica alcuna delle cause di proscioglimento previste dall’art. 554-ter cod.proc. pen.Peraltro, il proscioglimento nel merito, lasciato intuire dal riferimento alleprobabilità di condanna, contrasta con l’ordine di confisca dei coltelli.La sentenza, pertanto, è nulla ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen. perl’incompletezza dei suoi elementi essenziali.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.La motivazione, dapprima, richiama l’esistenza di una ragione giustificatricedel porto dei coltelli (ovvero un argomento che fa propendere per una conclusionesecondo cui il fatto non sussiste o non costituisce reato) e, poi, richiama l’art. 131-bis cod. pen., lasciando intendere invece che il fatto è stato accertato nei suoielementi costitutivi, ma deve essere considerato non punibile.2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., vizio di motivazione.Il giustificato motivo del porto non è quello dedotto a posteriori, ma quelloespresso immediatamente e suscettibile di una pronta verifica.

Invece, nel caso dispecie vengono richiamati, a sostegno del giustificato motivo, l’interrogatorio resoun anno e mezzo dopo il fatto nonché il luogo del controllo.Il ricorso evidenzia che l’interesse all’impugnazione deriva anche dal fatto cheil riconoscimento “alternativo” dell’art. 131-bis cod. pen. comporterebbel’iscrizione del provvedimento nel certificato del casellario giudiziale.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 31.12.2025, il Sostituto ProcuratoreGenerale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quantoil dispositivo è ambiguo perché non richiama alcuno dei casi previsti dall’art. 554-ter cod. proc. pen.: la causa di proscioglimento nel merito è contraddettadall’ordine di confisca dei coltelli in sequestro e nemmeno è utile a chiarire laportata della decisione la lettura della motivazione, che evoca invece la causa dinon punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la quale è dichiarativa di tutti glielementi costitutivi dal reato e dovrebbe essere iscritta nel certificato del casellariogiudiziale; anche l’eventuale giustificazione del porto non è conforme a legge, inquanto fornita solo ex post e non nell’immediatezza dei fatti.4.

In data 5.1.2025, il difensore dell’imputato ha fatto pervenire conclusioniscritte, osservando, quanto ai primi due motivi di ricorso, che il dispositivo diproscioglimento nel merito prevale sulla motivazione e, quanto al terzo motivo diricorso, che Conti nell’immediatezza “aveva accennato ai verbalizzanti che quellasera era in località Marina di Vecchiano” e teneva il coltello in un marsupio insiemead altre cose funzionali alla pesca.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Pisa deve essere riqualificatocome appello.1.

È stato già affermato da questa Corte che la sentenza di non luogo aprocedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza dicomparizione predibattimentale è impugnabile con appello a norma dell'art. 554-quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione "per saltum", essendoriconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen.,con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado digiudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Sez. 2, n. 28063del 30/5/2024, Pmt c.

Gallo, Rv. 286724 – 01; così anche, Sez. 3, n. 38759 del5/11/2025, P.g. c. Salkanovic, n.m.).Le pronunce sopra citate hanno ritenuto che gli argomenti già utilizzati dallaCorte di cassazione per affermare l’appellabilità della sentenza di non luogo aprocedere prevista dall'art. 428 cod. proc. pen. e non anche la sua ricorribilità persaltum (Sez. 5, n. 18305 del 23/1/2019, Halilovich, Rv. 275916 - 01; Sez. 3, n.5452 del 27/10/2022, P., Rv. 284138) siano utilizzabili anche con riguardoall'impugnazione proposta contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciataai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. dal giudice dell'udienza di comparizionepredibattimentale.In particolare, la non proponibilità del ricorso per saltum – è stato sostenuto– si impone per due ordini di ragioni.In primo luogo, la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen. si riferisce alla sola"sentenza di primo grado", formula che evoca la celebrazione del giudizio e cheosta all'estensione - ove non espressamente prevista - del ricorso immediato percassazione alle sentenze "processuali" di non luogo a procedere che precedono il"giudizio".In secondo luogo, l'art. 554-quater cod. proc. pen., che disciplina leimpugnazioni proposte nei confronti della sentenza di non luogo a procederepronunciata ai sensi dell'art. 554-ter, prevede che il giudice d’appello adito, ovenon confermi la sentenza impugnata, fissi una data per l'udienza dibattimentale difronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza stessa.Di conseguenza, oltre che l’interpretazione letterale, anche quella sistematicalascia propendere per la non proponibilità del ricorso diretto per cassazione neiconfronti della sentenza di non luogo procedere prevista dall'art. 554-ter cod. proc.pen., atteso che è prevista una specifica modalità di "riattivazione" dellaprogressione processuale, affidata espressamente al giudice di appello.

Ritenereche possa essere interposto ricorso immediato implicherebbe, in caso diaccoglimento del gravame, un aggravio procedurale (annullamento con rinvio algiudice di appello), in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.2. Qui deve solo aggiungersi che non può revocarsi in dubbio che, nel caso dispecie, il procuratore generale della Repubblica sia legittimato a proporre appelloavverso la sentenza di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen.L’art. 554-quater, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. prevede che contro lasentenza di non luogo a procedere possa proporre appello, oltre che il procuratoredella Repubblica, anche «il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593 bis,comma 2».L’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il procuratore generalepresso la corte d’appello può appellare, oltre che nei casi di avocazione (che nellavicenda di specie non viene in questione), «qualora il procuratore della Repubblicaabbia prestato acquiescenza al provvedimento».Le Sezioni Unite, occupandosi, tra l’altro, della questione di diritto relativa allaindividuazione dei presupposti che legittimano il procuratore generale ad appellarela sentenza ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21716del 23/2/2023, P., in motivazione), hanno anche affrontato il problema dideterminare il significato della formula "qualora il procuratore della Repubblicaabbia prestato acquiescenza", in quanto istituto di cui il legislatore non ha fornitouna definizione, né ne ha indicato in maniera specifica i contorni applicativi.In questa prospettiva, è stato valorizzato l'unico reale aggancio normativo dapotersi valutare in stretta connessione con il dato testuale dell'art. 593-bis, comma2, cod. proc. pen., e cioè l'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., secondo cui «alfine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relativeall'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso lacorte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratoridella Repubblica del distretto».Si è ritenuto, in base a tale dato testuale, che la norma non richieda unaformalizzazione processuale di una manifestazione di volontà da parte delprocuratore della Repubblica, assimilabile ad una sorta di rinuncia ad impugnareovvero ad altro atto processuale tipico; e tanto meno imponga che il termineprevisto per tale ufficio per proporre appello sia già spirato prima che possaeventualmente proporre appello il procuratore generale della Repubblica.La norma, inoltre, neppure prescrive che il procuratore generale presso laCorte di appello debba allegare al proprio atto di impugnazione un qualchedocumento che attesti l'intervenuta acquiescenza da parte del procuratore dellaRepubblica: di talché è ragionevole ritenere che il procuratore generale non debbacertificare formalmente, nel proprio atto di impugnazione, di aver compiuto quellaverifica.L'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. prevede, infatti, che il procuratoregenerale e il procuratore della Repubblica raggiungano una intesa ovverodefiniscano un accordo come risultato di una qualsivoglia iniziativa dicoordinamento tra i due uffici: intesa che, pertanto, ben potrebbe essere raggiuntavolta per volta e in maniera informale.Di conseguenza, la Sezioni Unite hanno affermato che «il procuratore generaleche propone un appello contro una sentenza di primo grado riconosce,assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166-bisdisp. att. cod. proc. pen., e indica così il proprio ufficio come legittimato adimpugnare ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.».Questo vuol dire che il giudice dell’impugnazione non può sindacare lapresentazione dell’atto di appello da parte del procuratore generale.

Il meccanismoprocessuale in questione richiede esclusivamente che contro la sentenza di primogrado sia presentato un solo atto di appello della parte pubblica. Solo laddove unconcorso di atti di impugnazione dovesse in concreto verificarsi, l'impugnazionedel procuratore generale presso la Corte di appello sarebbe inammissibile, qualeindice della mancata acquiescenza del procuratore della Repubblica e conseguenzadella mancata osservanza delle regole interne di natura ordinamentale a carattereorganizzativo.Nel caso di specie, risulta che sia stata presentata la sola impugnazione delprocuratore generale presso la Corte d’appello, che pertanto è pienamenteammissibile, in quanto conforme alla previsione degli artt. 554-quater, comma 1,lett. a), e 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.3.

Alla luce di quanto fin qui osservato, quindi, il ricorso presentato dalProcuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze deve essere qualificatocome appello e, conseguentemente, va disposta la trasmissione degli atti allaCorte d’appello di Firenze perché proceda ai sensi dell’art. 554-quater, comma 3,cod. proc. pen. P.Q.MQualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti allaCorte di appello di Firenze.Così deciso il 20.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo Valiante Filippo Casa