Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13095/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new business license was deemed a formal novelty not affecting substantive facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13095/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments raised by the appellant. The appellant claimed that reactivating a business license constituted a substantive novelty warranting reconsideration of a previously rejected probationary placement request. The court ruled that this change was merely formal and failed to alter the factual basis already evaluated in the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; The reactivation of a business license constitutes a formal novelty rather than a substantive change in facts, failing to meet the threshold for reopening a probationary placement request previously denied.

Parole chiave

Generato dall'IA
probationary placement manifest unfoundedness formal novelty substantive facts business license reactivation cassation appeal inadmissibility nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero, nella interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 666, comma 2,cod.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

dinanza del 07/08/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L'aquilavista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Fabiola Furnari ha chiestodichiararsi la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza resa in data 7 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila hadichiarato inammissibile la domanda di applicazione dell’affidamento in prova al serviziosociale introdotta da Del Rosario Massimo, in quanto meramente ripropositiva di analogaistanza già respinta (con contestuale applicazione della semilibertà).2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –Del Rosario Massimo, deducendo vizio di motivazione.Si afferma che rispetto al precedente diniego era stato introdotto un elemento di novità,rappresentato dalla riattivazione della partita IVA, il che avrebbe consentito lo svolgimento diCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero, nella interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 666, comma 2,cod. proc. pen. (lì dove si compie riferimento al caso della istanza che costituisca merariproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi) è evidente che laconnotazione del preteso novum non può essere meramente formale, ma deve ricadere suelementi (qui di fatto) capaci di introdurre un dato di novità che sia reale ed apprezzabile intali termini.

Così non è nel caso in esame, posto che la riattivazione di una partita IVA èdato meramente formale che non supera le considerazioni già esposte nella precedentedecisione, con cui era stata ritenuta adeguata la misura della semilibertà.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI FILIPPO CASA