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Sentenza — n. 13092/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows opposition against execution judge's confiscation order despite irregular hearing forms.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13092/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled an appellate order that had declared an opposition inadmissible regarding a confiscation order. The appellant argued the lower court erred by treating the case as a summary proceeding rather than a full opposition, thereby depriving her of the right to a full rehearing. The court ruled that the statutory remedy of opposition remains available regardless of the procedural form used by the execution judge to initially decide on the confiscation.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 666, cod. proc. pen.: The opposition remedy against a confiscation order by the execution judge is mandatory and valid irrespective of whether the initial decision was rendered de plano or via summary hearing.

Parole chiave

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confiscation proceedings execution judge powers opposition remedy procedural irregularity double degree of jurisdiction summary hearing forms inadmissibility objection revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 676 cod. proc. pen.
– è prevista unicamente la facoltàdi proporre opposizione.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato.Ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., quella della confisca è materia sullaquale il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, a norma dell’art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
pen., quella della confisca è materia sullaquale il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, a norma dell’art. 667,comma 4, cod.
Art. 666, cod. proc. pen.
Diconseguenza, il provvedimento di rigetto poteva essere impugnato solo con ricorsoper cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod.
art. 676 cod. proc. pen
– è prevista unicamente la facoltàdi proporre opposizione.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato.Ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., quella della confisca è materia sullaquale il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, a norma dell’art.
art. 666 cod. proc. pen
pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle formedell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8294 del 9/2/2021, Pmt c. Giarletta, Rv. 280533
Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858
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Testo completo

5visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Fulvio Baldi, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 2.9.2025, la Corte d’appello di Firenze, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata daMaria Simonetta Fossombroni avverso un’ordinanza della stessa Corte di appellodel 3.4.2022, con cui era stata respinta una richiesta di revoca della confisca diuna somma depositata su un conto intestato alla opponente e a Denis Verdini.In particolare, l'ordinanza ha considerato che l'opposizione è stata propostain relazione a una richiesta decisa non de plano, come previsto in tema di confiscadall'art. 676 cod. proc. pen., bensì all'esito di udienza in camera di consiglio.

Diconseguenza, il provvedimento di rigetto poteva essere impugnato solo con ricorsoper cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di MariaSimonetta Fossombroni, articolando un unico motivo, con il quale deduce il viziodi motivazione apparente.Si evidenzia che la Corte d'appello di Firenze non ha tenuto conto del costanteinsegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di confisca,avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione – sia che abbia deciso deplano, sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale –è prevista solo la facoltà di proporre opposizione.

Peraltro, nell'atto di opposizioneera stata espressamente prospettato che la scelta difensiva era obbligata qualeconseguenza di tale giurisprudenza.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 30.10.2025, il Sostituto ProcuratoreGenerale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e larestituzione degli atti alla Corte territoriale, in adesione all’ orientamento secondocui, in tema di confisca, l’opposizione presentata in luogo del ricorso percassazione ha piena validità perché, avverso il provvedimento del giudicedell'esecuzione – sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quartocomma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle formedell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

– è prevista unicamente la facoltàdi proporre opposizione.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato.Ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., quella della confisca è materia sullaquale il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, a norma dell’art. 667,comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza contro la quale l’interessato può proporreopposizione.La circostanza che la Corte d’Appello di Firenze abbia invece deciso l’originariaistanza di revoca nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.,anziché de plano, non esclude che il provvedimento deve essere comunqueavversato con il rimedio dell’opposizione di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc.pen.Rimangono non eludibili, infatti, il doppio grado del giudizio di merito el'instaurazione del contradditorio in sede di decisione sull'opposizione, che illegislatore ha inteso garantire (v.

Sez. 1, n. 8294 del 9/2/2021, Pmt c. Giarletta,Rv. 280533 – 01).L’inosservanza della struttura procedimentale indicata dall’art. 667, comma4, cod. proc. pen. priverebbe l’interessato della fase del "riesame" delprovvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale – a differenza delgiudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato aprendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie, invece preclusenel giudizio di cassazione), che il ricorrente non abbia proposto prima (Sez. 1, n.47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01).Di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio,disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Firenze affinchéproceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degliCosì deciso il 20.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo Valiante Filippo Casa