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Sentenza — n. 13086/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls preliminary investigation order denying crime continuation due to execution errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13086/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the preliminary investigation judge's order denying the application of the crime continuation institution. The applicant argued the order was unmotivated, while the prosecution contended certain sentences were unenforceable due to pending European arrest warrant extensions. The court ruled the order was flawed because it incorrectly stated a sentence was unenforceable when it had already been executed in Romania, necessitating a new review of the criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.p.; Art. 101 c.p.p.: The court must annul a decision denying crime continuation if it relies on an erroneous finding regarding the executability of a prior judgment, as such an error undermines the logical basis for rejecting the unified criminal design.

Parole chiave

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crime continuation institution preliminary investigation judge execution of foreign judgments European arrest warrant unified criminal design annulment with remittal logical consistency of decision esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.p.
Art. 101 c.p.p.
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Testo completo

le indagini preliminari delTribunale di Pesaroudita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 08 settembre 2025 il giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respintol'istanza presentata da Marian Dumitru, alias Marian Iftime, per l'applicazionedell'istituto della continuazione tra i reati giudicati con sei sentenze di condanna.Il giudice ha ritenuto che in relazione alle sentenze n. 526/2015 emessa dalTribunale di Ascoli Piceno e n. 2220/2017 emessa dalla Corte di appello diAncona l'istanza è inammissibile, perché esse sono state già dichiarate incontinuazione tra loro; in relazione alla sentenza n. 179/2022 emessa dal G.u.p.del Tribunale di Pesaro l'istanza è inammissibile perché la consegna del detenuto,avvenuta sulla base di un Mandato di Arresto Europeo indirizzato allo Stato dellaRomania, di cui è stata richiesta l'estensione, non è stata ancora decisa, per cuitale condanna non è eseguibile; in relazione alle sentenze n. 84/2019 emessa dalTribunale di Chieti, n. 543/2011 emessa dal Tribunale di Lanciano e n. 466/2015emessa dal Tribunale di Avezzano, tutte relative a furti commessi in luoghidiversi il 13/03/2014, il 03/10/2011 e il 23/10/2011, nonostante l'analogia deireati, non emergono altri elementi idonei a dimostrare la preventivaprogrammazione di tutti i reati, diversa dalla mera scelta di vita, mentre lalontananza dei luoghi di consumazione e la presenza di complici diversiimpongono di escludere il ricorrere di tale programmazione.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Marian Dumitru, alias MarianIftime, per mezzo del suo difensore avv. Tullio Zampacorta, articolando un unicomotivo con il quale deduce il vizio di motivazione.Il giudice ha escluso l'applicabilità della continuazione in relazione allasentenza n. 179/2022 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro perché larichiesta di estensione ad essa della consegna del condannato da parte dellaRomania non sarebbe stata ancora decisa, mentre dall'ordine di esecuzionepredisposto dal pubblico ministero tale estensione risulta essere stata concessa,e la sentenza indicata è stata posta in esecuzione.Inoltre il giudice ha escluso la continuazione tra le altre quattro condannesenza tenere conto del fatto che per due di esse il beneficio è stato già concesso,che i coimputati con cui sono stati commessi i furti sono sempre gli stessi e cheuno di tali coimputati ha ottenuto la continuazione tra la sentenza n. 179/2022emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro e la n. 84/2019 emessa dal Tribunaledi Chieti.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentodel provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata.2. L'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore presso il Tribunale diPesaro in data 18 settembre 2024, allegato al ricorso, attesta che la sentenza n.179/2022 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro in data 08 giugno 2022,divenuta definitiva in data 05 aprile 2023, è stata posta in esecuzione,inserendola al n. 5 dell'elenco delle sentenze, in quanto in data 20 giugno 2024la Corte di appello di Bucarest ha esteso il consenso alla sua esecuzione, in basealla consegna del condannato avvenuta in data 30 settembre 2020 in esecuzionedi tre MAE emessi dalla Procura generale presso la Corte di appello di Ancona.L'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, di una mancanza diesecutività di tale sentenza, è pertanto errata, essendo la stessa eseguibile inItalia, ed effettivamente posta in esecuzione con l'ordine di esecuzione sopracitato.3.

Il rigetto dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione,pertanto, è fondato in parte su un presupposto insussistente.L'errore circa l'esecutività della sentenza n. 179/2022 emessa dal G.u.p. delTribunale di Pesaro si riverbera sulla logicità dell'intero provvedimento, in quantotale sentenza ha riconosciuto la sussistenza di delitti omologhi a quelli giudicaticon le altre sentenze indicate dal ricorrente nella sua istanza, commessi in epocaprossima ad alcuni di essi.L'istanza proposta dal ricorrente deve, pertanto, essere riesaminataintegralmente, potendo l'unicità del disegno criminoso essere ritenutasussistente tra i reati giudicati con la sentenza n. 179/2022 e quelli giudicati daciascuna delle altre pronunce, e potendo i delitti in essa giudicati indurre ad unadiversa valutazione circa l'esistenza della medesima unicità tra i reati giudicati inqueste ultime, comprese le sentenze n. 526/2015 emessa dal Tribunale di AscoliPiceno e la n. 2220/2017 emessa dalla Corte di appello di Ancona, non essendo ilgià intervenuto riconoscimento della continuazione tra i reati da queste giudicatidi ostacolo al riconoscimento della continuazione anche tra detti reati e quelligiudicati dalle altre pronunce di cui all'istanza.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio algiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro per un nuovo giudizio,da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi soprapuntualizzati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per leindagini preliminari del Tribunale di PesaroCosì deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola Masi Monica Boni