Cassation court dismisses appeal against security measure due to lack of social danger assessment errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the cassation appeal filed by a convicted individual challenging the execution of a security measure under Article 609-nonies of the Penal Code. The appellant argued that the lower court erred in factually qualifying the crime as minor and ignored the cessation of certain conduct in 2010, while the court found no such errors. The court held that the lower tribunal correctly assessed the persistence of social danger based on objective facts and a favorable prognosis, exercising its discretionary power without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, 202, 203 cod. pen.; The court must verify the persistence of social danger at the time of application, and factual errors in the lower court's assessment of the crime's gravity or cessation do not justify cassation if the discretion was exercised logically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
i l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettaval'appello proposto da XXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento con il quale ilMagistrato di sorveglianza della stessa sede aveva disposto l'esecuzione della misura disicurezza di cui all’art. 609-nonies cod. pen. di cui alla sentenza della Corte di appello diVenezia in data 3 febbraio 2022, irrevocabile il 31 gennaio 2023.Richiamata la motivazione del provvedimento impugnato, il Tribunale, pur dando attodel comportamento formalmente corretto serbato dal condannato durante la detenzione, neconfermava il giudizio di pericolosità sociale alla luce della gravità del delitto (caratterizzatoda condotte continuate nel tempo) e dei risultati dell'attività di osservazione intramuraria,puntualmente indicati nel provvedimento; valorizzava, in particolare, l'assoluta mancanza direvisione critica e di empatia nei riguardi della vittima del reato che, a suo dire, l’avrebbeprovocato e istigato, essendo già sessualmente maturo per la sua età (tredici anni) e lamancata partecipazione a un programma per uomini abusanti.Riteneva, infine, che la prescrizione dell’obbligo di avviso delle Forze dell’ordineriguardo alla residenza e ai propri spostamenti fosse affatto rispettosa della natura e dellafunzione della misura di sicurezza, non inutilmente afflittiva e, in ogni caso, modificabile conistanza al magistrato di sorveglianza in corso di svolgimento della misura stessa.2.
Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia,con il quale deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione.Lamenta che il Tribunale avrebbe attribuito al condannato la qualità di personasocialmente pericolosa in virtù di un apprezzamento soggettivo gravemente incompleto e,comunque, determinato da travisamento della prova, oltre che svincolato dai parametriprevisti dall’articolo 133 cod. pen.La valutazione muoverebbe, infatti, da una conoscenza errata della pronuncia dicondanna e dell’effettivo reato attribuito al condannato (qualificazione giuridica, numero dellepersone offese e tempo di commissione) e della sua gravità (infatti riconosciuta in sentenzacome lieve).
A fronte dell’affermazione del Magistrato di sorveglianza (secondo cui il reato diminorenni che partecipavano a competizioni di scacchi di cui egli era maestro e che questiera stato altresì riconosciuto colpevole di pornografia minorile), si denuncia che, al contrario,le condotte sono state dichiarate cessate nel 2010, che la persona offesa minorenne è unasola, infine che il ricorrente è stato assolto nel giudizio di primo grado per il reato dipornografia minorile.Tali errori – giusta la tesi del ricorrente – avrebbero sicuramente inciso nelladeterminazione dei Giudice di merito, influenzando il giudizio sulla pericolosità sociale delcondannato.Sotto altro profilo, denuncia l’erroneità dell’affermazione contenuta nel provvedimentoimpugnato riguardante la minimizzazione dei comportamenti posti in essere, di cui ilricorrente non riconoscerebbe la gravità, poiché tale dato sarebbe desunto dalle informazioniraccolte dall’Uepe nel corso di un unico breve incontro, senza che consti alcunadichiarazione di tal fatta del condannato, quanto meno raccolta verbale.Sarebbe, poi, egualmente errata l’affermazione concernente il rifiuto del condannato diaderire a un percorso psicologico di recupero per uomini maltrattanti, in quanto èdocumentato che il ricorrente avesse, prima dell’inizio della carcerazione, intrapreso unospecifico percorso psicoterapeutico e che avesse, durante la carcerazione, manifestato allavolontà di riprenderlo, cosa che aveva effettivamente fatto dopo la scarcerazione.Infine, deduce l’erronea applicazione dei parametri di quell’articolo 133 cod. pen.,avendo il Tribunale del tutto trascurato che al ricorrente erano state riconosciute lecircostanze attenuanti generiche, che la Corte d’appello aveva ridotto la durata della misuradi sicurezza alla luce del complessivo ridimensionamento della valutazione della gravità delfatto, che nel lungo periodo di tempo trascorso tra la commissione del reato e l’esecuzionedella pena egli aveva continuato a svolgere il proprio lavoro di insegnante di scacchi senzaalcuna limitazione o prescrizione.3.
Il Sostituto Procuratore generale, Paolo A. M. Fiore, intervenuto con requisitoriascritta depositata il 24 ottobre 2025, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e dev’essere pertanto rigettato.2. La valutazione della pericolosità del condannato ai fini dell'applicazione della misuradi sicurezza è, invero, sostenuta da motivazione esente dalle censure che le sono statemosse.Il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia, ha dato contocompiutamente delle ragioni della propria decisione con argomenti aderenti alle risultanze incensure dell’appellante, pedissequamente riprodotte nel ricorso per cassazione, spiegandodiffusamente le ragioni della ritenuta pericolosità sociale concreta e attuale e che fannoritenere prematura la revoca della misura.In primo luogo, è del tutto destituita di fondamento l’affermazione del ricorrente secondocui il giudizio sulla attuale pericolosità sarebbe stato fuorviato dall’errata considerazionedelle condotte per cui è condanna.
Il Tribunale (si veda p.
5) ha mostrato di avere benconsiderato l’esatta proporzione dell’affermata responsabilità penale per il reato di cui all’art.609-nonies cod. pen., ivi compreso il più limitato tempus commissi delicti e, tuttavia, hainferito l’attuale necessità della misura di sicurezza dalle inequivoche note personologicheevidenziate nella relazione dell’Uepe che, infatti, evidenzia la scarsa rivisitazione dei fatti direato commessi, in parte minimizzati, in parte addirittura ricondotti a presunte “colpe” dellagiovane vittima.Il giudice specializzato si è, inoltre, confrontato con l’obiezione difensiva riguardante lanatura risalente delle condotte, ciò nonostante, evidenziando che la latente scarsaconsapevolezza del disvalore delle stesse e l’apprezzabile lasso di tempo nel corso delquale sono state agite depone per la non occasionalità delle stesse e richiede la protrazionedel controllo sul soggetto al fine di verificarne il comportamento e consentirne unmonitoraggio.
Ciò ha affermato – con motivazione esente da fratture logiche – anche inconsiderazione dell’ulteriore circostanza che il pur avviato percorso psicoterapeutico pressoil centro Chirone, immotivatamente enfatizzato in senso favorevole dal ricorrente, è ancora initinere e non risulta aver ancora raggiunto gli obiettivi che si propone.Il Tribunale ha, poi, certamente valutato la condotta regolare tenuta dal condannatodurante l'espiazione della pena, ma l’ha ritenuta recessiva rispetto ai risultati dell'attività diosservazione carceraria cui ha fatto espresso rinvio.
Né vale – come ha fatto il ricorrente –avversare genericamente i risultati della osservazione personologica con assertiinfondatamente dubitativi, in assenza di una verbalizzazione delle dichiarazioni delcondannato, invece compendiate nella relazione dell’Uepe che fa fede fino a querela difalso.In definitiva, i Giudici specializzati si sono attenuti al principio secondo cui, per disporrela misura di sicurezza nei confronti di persona condannata, è necessario accertare lapersistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione, che èsempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto a tale momento e, precipuamente,alla perpetrazione di delitti, cui si aggiunge una sfavorevole prognosi circa la probabilità cheil soggetto commetta in futuro nuovi reati, sicché, per una corretta osservanza delle regoledettate dagli artt. 133, 202 e 203 cod. pen., al giudice è consentito richiamarsi ai fatticostituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità,assumano connotazioni di significativo rilievo (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv.270289).Il fatto che gli indici addotti dal ricorrente a suo favore siano stati ritenuti, in modo nonillogico, inadeguati dal Tribunale appartiene al dispiegamento della sfera di discrezionalitàinsito nello specifico giudizio di merito che, essendo stato giustificato da motivazionecongrua e logica, non può essere ammissibilmente censurato in questa sede.3.
Come anticipato il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese del procedimento, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI MONICA BONIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.