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Sentenza — n. 13075/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls appeal order allowing pre-crime detention credit for permanent offense due to temporal mismatch.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13075/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's order that allowed the defendant to credit pre-crime detention toward a permanent offense. The lower court had incorrectly applied the statute of limitations to include detention periods ending before the permanent crime ceased. The Court ruled that Article 657 of the Code of Criminal Procedure requires such credits to occur only after the commission of the offense, preventing the penalty from preceding the crime.

Regesto Legislator

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Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; The institution of crediting unearned time is inapplicable to permanent offenses when the offense has ceased prior to the unearned time, as the penalty must follow the crime.

Parole chiave

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fungibility of unearned time permanent criminal offense statute of limitations Code of Criminal Procedure temporal sequence of penalty riduzione della pena mantenimento della carcerazione preventiva computo del carcere preventivo

Disposizioni normative citate

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Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
198 del 7 luglio 2014, ha ritenuto che «non è fondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, inriferimento agli artt.
art. 657 cod. proc. pen
Con ordinanza del 28 ottobre 2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha accolto l’istanza del condannato Raffaele Siani di computare, ex art. 657cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 24/05/2017
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che “l'istituto della fungibilitàdelle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenzasia cessata dopo l'espiazione senza titolo” (Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 24/05/2017, dep.
Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013
272102; conformi Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, P.M.
Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008
Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, P.G.
Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006
Prokopchyk, Rv.240288; Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006, dep.
Sentenza n. 198 del 7 luglio 2014 della Corte Costituzionale
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Testo completo

mento a carico di:Siani Raffaele nato a CAVA DE' TIRRENI il 06/12/1949avverso l'ordinanza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;lette le conclusioni del P.G., Cinzia Parasporo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha accolto l’istanza del condannato Raffaele Siani di computare, ex art. 657cod. proc. pen., quale espiazione della pena per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990,n. 309, per cui è stato condannato con sentenza n. 423 del 2016 della Corte di appello diNapoli, la detenzione sofferta tra il 4 ottobre 2006 ed il 24 febbraio 2009 per il reato di cuiall'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, per cui è stato condannato con la sentenza n. 1486 del2008 della Corte d'appello di Napoli (reato in relazione al quale la pena espiata in presoffertoè divenuta superiore alla condanna, in quanto in sede esecutiva lo stesso è stato unificato incontinuazione con quello di cui all'art. 74 prima citato, di cui è divenuto reato satellite, punitocon l'aumento di due mesi di reclusione sulla pena base).In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che il reato di cui all'art 74 dovevaritenersi commesso fino al 1° febbraio 2009, in quanto il capo d’imputazione indicavagenericamente “fino al febbraio 2009”, e per il favor rei occorreva ritenerlo, pertanto,consumato al primo giorno del mese.

Ne conseguiva l’utilizzabilità in fungibilità delladetenzione sofferta senza titolo.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale diNapoli con un unico motivo in cui deduce violazione di legge in quanto, anche a volerseguire il ragionamento del giudice dell'esecuzione sulla data in cui doveva ritenersi cessatoil reato di cui all’art. 74 citato, la pena che poteva essere considerata fungibile era soltantoquella espiata tra il 1° febbraio 2009 (data di cessazione della consumazione del reato di cuiall'art.

74) ed il 24 febbraio 2009 (data di cessazione dell'espiazione), in quanto la normadell'art 657, comma 4, consente di computare la custodia cautelare o le pene espiate senzatitolo soltanto con riferimento ad un reato successivo alla commissione di quello per cui siprocede.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che “l'istituto della fungibilitàdelle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenzasia cessata dopo l'espiazione senza titolo” (Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272102; conformi Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, P.M. in proc.Onorato, Rv. 257600;

Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, P.G. in proc. Prokopchyk, Rv.240288; Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006, dep. 2007, Gentile, Rv. 235342).Nel ragionamento del giudice dell’esecuzione il reato permanente dell’art. 74 d.p.r. n.309 del 1990, di cui è stato ritenuto responsabile l’imputato, è cessato il 1° febbraio 2009.L’espiazione senza titolo (rectius, originariamente sorretta da titolo, ma divenuta privadi titolo per effetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti ottenuto,separatamente, in sede esecutiva), che è stata utilizzata a titolo di fungibilità, è stata soffertatra il 4 ottobre 2006 ed il 24 febbraio 2009.Soltanto la frazione di espiazione avvenuta tra il 1° febbraio ed il 24 febbraio 2009,pertanto, è successiva alla cessazione del reato permanente; per tutto il periodo precedentel’applicazione dell’istituto della fungibilità è escluso dalla lettera stessa del quarto commadell’art. 657 cod. proc. pen. che dispone che, a tal fine, “sono computate soltanto la custodiacautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve esseredeterminata la pena da eseguire”.La ratio di tale limitazione emerge con chiarezza dalla giurisprudenza della Cortecostituzionale che, con sentenza n. 198 del 7 luglio 2014, ha ritenuto che «non è fondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, inriferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede che,nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodiacautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il qualela pena che deve essere eseguita è stata inflitta.

Lo sbarramento temporale fissato dallanorma censurata è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva inuno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una"riserva di impunità"; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizioneindispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmentequelle di prevenzione speciale e rieducativa”.Ammettere l’utilizzo in fungibilità della detenzione sofferta tra il 4 ottobre 2006 ed il 24febbraio 2009, per un reato che è cessato soltanto il 1° febbraio 2009, significa, pertanto, farprecedere la pena al reato.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO FILIPPO CASA