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Sentenza — n. 13037/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls dismissal of carrying a 'pig's foot' as improper weapon due to lack of contextual danger assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13037/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision dismissing charges against a defendant for carrying a 'pig's foot' (piede di porco) outside his residence. The lower judge had ruled the object was not an improper weapon because it was found in a car trunk rather than the vehicle cabin, arguing it lacked immediate utility for harm. The Supreme Court reversed this, holding that for typified improper weapons, only objective suitability for offense matters, not specific contextual danger or location within the vehicle.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge n. 110 del 1975; The carrying of typified improper weapons without justified motive constitutes a crime regardless of concrete offensive prospect, requiring only objective suitability for harm.

Parole chiave

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improper weapons carrying without motive objective suitability pig's foot criminal dismissal Italian law Cassazione guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge n. 110 del 1975
nei confronti di Fahmi Iridi in ordine al contestato reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 perché il fatto non sussiste ed ha, conseguentemente, disposto il dissequestro del bastone e del piede di porco, in sequestro, e la loro restituzione al Iridi.
art. 129 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 26/05/2025, ha dichiarato non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, Porcu, Rv. 225116
110 del 1975, quando avvenga senza giustificato motivo, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione offensiva (ex multis, Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, Porcu, Rv. 225116).
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Testo completo

RALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA nel procedimento a carico di: JRIDI FAHMI nato il 21/05/1995 avverso la sentenza del 26/05/2025 del GIP TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari di Messina per l'ulteriore corso.RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 26/05/2025, ha dichiarato non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di Fahmi Iridi in ordine al contestato reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 perché il fatto non sussiste ed ha, conseguentemente, disposto il dissequestro del bastone e del piede di porco, in sequestro, e la loro restituzione al Iridi.

Rilevava, in sintesi, il giudice come il bastone e il piede di porco sequestrati la notte del 08/05/2025 a carico dell'imputato non sono equiparabili ad armi improprie, e quindi la punibilità del loro porto fuori dall'abitazione, oltre all'assenza di un giustificato motivo - nel caso di specie effettivamente mancante- esige che essi siano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, ai sensi della seconda parte del secondo comma dell'art. 4 legge 110 del 1975; rilevava, quindi, come i due oggetti in sequestro non fossero stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria all'interno dell'abitacolo del veicolo a bordo del quale il prevenuto si trovava al momento del controllo unitamente a due connazionali, bensì nel bagagliaio così da non essere immediatamente utilizzabili per l'offesa alla persona, né il finalismo lesivo verso la persona emergeva dall'intero compendio investigativo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Messina, che deduce, con un unico motivo, violazione di legge. Ha errato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel ritenere che il piede di porco oggetto di sequestro non integrasse la nozione di arma impropria, poiché, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, il porto senza giustificato motivo di tale oggetto prescinde dalla necessità che l'agente lo inserisca in una concreta ed effettiva prospettiva di offesa alla persona, essendo sufficiente la sua oggettiva idoneità all'impiego offensivo.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Luigi Birritteri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari di Messina per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

22. La disciplina dettata dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975 distingue tra le armi improprie elencate nel primo comma, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e il cui porto è sempre vietato, e gli oggetti non destinati per loro natura all'offesa alla persona, indicati nel secondo comma, il cui porto integra reato solo se avviene in assenza di un giustificato motivo. All'interno di tale seconda categoria, la disposizione distingue ulteriormente tra gli strumenti espressamente elencati nella prima parte del comma - quali bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche - e quelli indicati in modo generico nella parte finale della norma, per i quali la rilevanza penale del porto presuppone, oltre alla mancanza di un giustificato motivo, che ricorrano circostanze di tempo e di luogo tali da renderli chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona (tra le tante, Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Rv. 285506).

Ne consegue che l'accertamento della concreta utilizzabilità offensiva è richiesto esclusivamente con riferimento agli strumenti innominati, mentre non è necessario quando l'oggetto, per le sue caratteristiche intrinseche, rientri tra quelli tipizzati nella prima parte del secondo comma, in relazione ai quali il legislatore ha già operato una valutazione ex ante di pericolosità. Tale assetto normativo è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 139 del 22/03/2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge n. 110 del 1975, nella parte in cui non richiede, ai fini della punibilità del fatto, la sussistenza di circostanze di tempo e di luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona, sul rilievo che la distinzione rispetto agli strumenti innominati non è priva di ratio, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti nominati quelli che, per le loro caratteristiche, si presentano oggettivamente più pericolosi e strutturalmente prossimi alle armi proprie "bianche", nonché quelli che, in base all'esperienza, si prestano ad essere impiegati più facilmente e con maggiore frequenza per l'offesa alla persona.

In coerenza con tale ricostruzione, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che anche il porto di una mazza da baseball integri il reato di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, quando avvenga senza giustificato motivo, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione offensiva (ex multis, Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, Porcu, Rv. 225116). Ai fini, quindi, della configurabilità del reato previsto dall'art. 4, comma 2 prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento agli strumenti ivi espressamente enumerati, è sufficiente la loro oggettiva adeguatezza all'impiego offensivo, quando il porto avvenga senza giustificato motivo fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze, prescindendosi sia dalla pregressa consumazione di offese alla persona, sia dalla necessità che l'agente inserisca la condotta in una concreta ed effettiva prospettiva di aggressione.

33. Chiarito il quadro normativo, deve ritenersi che il c.d. piede di porco non rientri tra gli strumenti atipici o innominati per i quali è richiesta la verifica delle circostanze di tempo e di luogo idonee a dimostrarne la concreta utilizzabilità offensiva, collocandosi invece tra gli oggetti tipici di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, il cui porto è vietato in assenza di giustificato motivo. Invero, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, esso si presenta come attrezzo metallico rigido, idoneo per massa, conformazione e capacità di leva a essere agevolmente utilizzato come mezzo contundente o da percussione, risultando pertanto assimilabile, quanto a potenzialità offensiva, alle mazze, ai tubi e agli altri strumenti espressamente elencati dal legislatore, La sentenza impugnata, nel richiamare la necessità di accertare in concreto l'utilizzabilità dello strumento per l'offesa alla persona, ha dunque applicato il regime previsto per le sole armi innominate di cui all'ultima parte dell'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, omettendo di considerare che, trattandosi di strumento tipizzato nella prima parte della medesima disposizione, la punibilità del porto senza giustificato motivo prescinde da tale verifica, con conseguente integrazione della dedotta violazione di legge 4.

Ne consegue l'annullamento della decisione impugnata, relativamente al porto di un c.d. piede di porco, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente( Mic a Serena Curami Gie talucia r E CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE .7:52,ng!e Depositata in C-3TiceiftTia oegi R.01-7:ía, 0 9 LPP, 2026 IL 4 IL FIJNZI IZIARTO