Cassation Court resolves jurisdictional conflict between civil and criminal execution judges regarding criminal court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Monza Civil Court and the Milan Preliminary Investigation Judge, affirming the civil court's authority. The defendant challenged the calculation of criminal court costs without contesting the underlying criminal conviction or the existence of the debt. The court ruled that disputes solely regarding the quantification of costs fall under civil jurisdiction, reserving criminal execution judges for challenges to the title's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.c.; Art. 28 c.p.p.: When a defendant contests only the calculation of criminal court costs without challenging the conviction or the debt's existence, civil jurisdiction prevails over criminal execution jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
GIP TRIBUNALE MILANO nei confronti di: TRIBUNALE CIVILE MONZA con l'ordinanza del 10/11/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale civile di Monza.RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/07/2025, il Tribunale civile di Monza, decidendo nella causa promossa da Luca Tentorio nei confronti di Equitalia Giustizia s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avente per oggetto l'opposizione, ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 cod. proc. civ., avverso la cartella di pagamento per il recupero delle spese di giustizia, relative al procedimento penale n. 49469 RGNR)nell'ambito del quale Tentorio era stato condannato alle pene di legge per avere commesso reati fiscali ex d.l. n. 74 del 2000, dichiarava la propria incompetenza, affermando la competenza a decidere del giudice dell'esecuzione penale, individuato nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Monza osservava che la competenza del giudice dell'esecuzione penale doveva ritenersi radicata in ragione della circostanza che Tentorio non si era limitato a contestare i criteri di determinazione del credito per spese processuali adottati ex post dagli organi competenti, ma, in considerazione dell'assenza, nella sentenza penale, di un'esatta indicazione del quantum della condanna al pagamento delle spese processuali, aveva lamentato l'impossibilità di comprendere quali voci di spesa fosse tenuto a sopportare.
La contestazione atteneva, dunque, alla definizione del perimetro di applicabilità della condanna e alla riferibilità della pretesa a uno o più specifici reati per i quali l'opponente aveva riportato condanna, con conseguente radicamento della competenza in capo al giudice dell'esecuzione penale.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, avanti al quale il Tentorio aveva proposto incidente di esecuzione, elevava conflitto di competenza, rilevando che, nella specie, Tentorio non aveva contestato la sussistenza, validità o operatività del titolo esecutivo, bensì la quantificazione delle spese dovute, con conseguente radicamento della competenza in capo al giudice civile, e, nella specie, al Tribunale civile di Monza.
3. Il sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale civile di Monza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza. 2Secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, è configurabile, sub specie di caso analogo ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., un conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale allorché si determini una situazione di stasi processuale eliminabile solo con l'intervento della Corte regolatrice, come accade quando il giudice civile declini la competenza in favore del giudice dell'esecuzione penale e quest'ultimo, a sua volta, neghi la propria competenza, reputando devoluta la cognizione al giudice civile (Sez. 1, n. 33335 del 14/02/2017, Confl. comp. in proc. Tommasi, n.m.; Sez. 1, n. 19547 del 02/04/2004, Confl. comp. in proc. Lunardon, Rv. 227982).
2. Ciò posto, il conflitto deve essere risolto nel senso dell'affermazione della competenza del Tribunale civile di Monza. Secondo un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca l'errata quantificazione delle spese stesse, sia sotto il profilo del calcolo delle singole voci, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui la condanna si riferisce, deve essere proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena (Sez.
U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265 - 01; Cass. Sez. U., 25/05/2005, n. 10959, Rv. 580683 - 01). In tale prospettiva, è stato ulteriormente precisato che rientrano nella competenza del giudice penale dell'esecuzione le sole questioni che attengono all'esistenza, alla validità e all'efficacia del titolo esecutivo, mentre spettano al giudice civile le controversie che, senza incidere sulla statuizione di condanna e sulla sua portata, riguardano il quantum da esigere nei confronti del condannato, ponendo in discussione profili contabili o la pertinenza di determinate voci di spesa alla condanna inflitta (Sez. 1, n. 11604 del 15/12/2015, dep. 2016, Lucifora, Rv. 266610).
Nel caso in esame, le censure articolate dall'opponente si collocano inequivocabilmente in quest'ultimo ambito, giacché Tentorio non ha in alcun modo contestato la sussistenza, la validità o l'operatività del titolo esecutivo costituito dalla sentenza penale di condanna, né ha messo in discussione la statuizione che pone a suo carico l'obbligo di pagamento delle spese processuali; egli ha piuttosto dedotto l'errata quantificazione delle spese pretese, lamentando l'impossibilità di comprendere quali voci di spesa siano state poste a suo carico e la loro riferibilità ai singoli reati oggetto di condanna, così censurando esclusivamente il quantum della pretesa creditoria.
33. Ne consegue che la cognizione della controversia spetta al giudice civile, e segnatamente al Tribunale civile di Monza, cui vanno conseguentemente trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitt P.Q.MP 209fiq O 3 ,‘IL F LL F UN Z I O ZIARTO ti'