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Sentenza — n. 12743/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming material error regarding civil party cost award in acquittal case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12743/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by acquitted defendants against the appellate court's refusal to correct a material error in the judgment. The defendants argued that the defense counsel's statement regarding costs implied a request for the civil party to reimburse their expenses, violating the principle of effective defense. The court held that the specific statutory language for cost reimbursement requires an explicit request and cannot be inferred from general statements about legal effects.

Regesto Legislator

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Art. 541, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 592, comma 4 cod. proc. pen.: The court must explicitly order the reimbursement of expenses incurred by the acquitted defendant upon the civil party's request; such reimbursement cannot be presumed from general statements regarding legal effects.

Parole chiave

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material error correction civil party costs criminal appeal procedure principle of effective defense explicit request requirement spese di difesa rimborso delle spese d'assicurazione ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 541, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 592, comma 4 cod. proc. pen.
Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei dannicausati all'imputato o al responsabile civile».Differente è invece il dato letterale di cui all’art. 592, comma 4, cod.
art. 24 Cost
art. 541 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28709 del 29/04/2015, Pagliara
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Testo completo

POLI il 21/10/1987;avverso l'ordinanza del 11/07/2025 della Corte d'appello di Milanoudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, Quarta sezionepenale, ha respinto l’istanza di correzione di errore materiale formulata nell’interesse di DiNocera Oscar e Maddaloni Irene, in riferimento al dispositivo della sentenza n. 1430 del2025 - confermativa della sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano del 23 aprile2024 – recante l’indicazione della condanna della parte civile Zurich Insurance CompanyLtd «al pagamento delle spese del grado», escludendo che tale espressionecomprendesse la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli imputatiassolti e, dunque, la sussistenza di un errore materiale.2.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazioneDi Nocera Oscar eMaddaloni Irene, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Fabrizio D’Urso, deducendodue motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione alle disposizioni di cui agli artt. 130 e 51, comma 2, cod. proc. pen., l’erroneaesclusione della configurabilità dell’errore materiale, nonché il travisamento della volontàdifensiva.Ad avviso della difesa, la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la formulaconclusiva utilizzata nella memoria difensiva depositata dagli imputati sopra indicati, poiassolti, lì dove indicava «con tutti gli effetti di legge anche in ordine alle spese» noncostituisse una valida richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dagli imputati, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen.Il ricorrente rileva che la norma processuale richiamata non richiede formulesacramentali, né prevede uno specifico modello precettivo per la formulazione dellarichiesta di rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato.Inoltre, osserva che, vertendosi in un giudizio di appello il cui unico oggetto èconsistito nelle pretese civilistiche della parte civile soccombente, la richiesta concernentele spese non poteva che riguardare quelle sostenute dagli imputati, sicché sarebbegiuridicamente insostenibile che il difensore abbia inteso riferirsi alle sole spese delprocedimento.Consegue, ad avviso della difesa, che il riferimento alla condanna “con tutti gli effettidi legge anche in ordine alle spese” indicato nella memoria difensiva va letto come formaleapplicazione dei principi della soccombenza.Pertanto, la Corte di appello nel rigettare l’istanza avrebbe confuso la mancanza diuna formula standardizzata con la mancanza di una volontà espressa, sacrificando lasostanza del diritto alla forma, violando il principio costituzionale del giusto processo el’effettività della difesa tecnica, di cui all’art. 24 Cost.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazioneall’applicabilità del principio di soccombenza per il carattere essenzialmente civilistico delgiudizio di appello.In particolare, la difesa ha rilevato che il giudizio di appello si è svolto unicamente sulpiano degli interessi civili, con conseguente piena applicazione del principio dellasoccombenza civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 541, comma 2, cod. proc.pen. e 91 cod. proc. civ..L’unico effetto giuridico utile per l’imputato assolto in via definitiva, di fronte allaimpugnazione della sola parte civile, sarebbe infatti costituito dal ristoro delle spese didifesa che altrimenti ricadrebbero ingiustamente sul soggetto che ha resistito a un’azioneinfondata.3.

Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito indicate.2. La Corte di appello di Milano ha correttamente affermato che nella fattispecie nonricorre un caso di errore materiale dal momento che l’espressione utilizzata nella memoriadifensiva non esprime, secondo un razionale apprezzamento della sua formulazione che nonpalesa alcuna manifesta illogicità, una istanza di rifusione delle spese processuali.Al riguardo, va rilevato che l’art. 541 cod. proc. pen., rubricato «[c]ondanna alle speserelative all'azione civile», distingue due ipotesi, quella di cui al comma 1, secondo il quale«[c]on la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, ilgiudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, lacompensazione totale o parziale» e, quella di cui al comma 2, il quale stabilisce che «[con] lasentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per causediverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civilealla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile pereffetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazionetotale o parziale.

Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei dannicausati all'imputato o al responsabile civile».Differente è invece il dato letterale di cui all’art. 592, comma 4, cod. proc. pen., secondoil quale «[n]ei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente ècondannata alle spese», dovendosi con queste intendere le spese del procedimento.Oltre al dato testuale, che depone per la necessità che la rifusione delle speseprocessuali sostenute dall’imputato assolto sia oggetto di specifica richiesta, rileva in talsenso anche la considerazione di carattere sistematico secondo cui la condanna alle spesenon è conseguenza automatica dell’assoluzione dell’imputato ben potendo il giudice, comeespressamente previsto dalla disposizione, valutare la sussistenza di motivi per lacompensazione totale o parziale delle stesse; di talché la pronuncia sulle spese, secondo ilcodice di rito penale, non può che essere oggetto di motivata richiesta che il giudice devevalutare anche nel contraddittorio tra le parti.In conclusione, deve essere ribadito il principio per cui è illegittima la decisione con cuiil giudice di appello, confermando la sentenza di assoluzione di primo grado, condanni laparte civile al rimborso delle spese sostenute nel grado dall'imputato, in assenza di esplicitarichiesta di quest'ultimo (Sez. 5, n. 28709 del 29/04/2015, Pagliara, Rv. 264852 - 01).3.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Alla pronunciaconsegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIUSEPPE DE MARZO