Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12738/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12738/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12738/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

8/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di Reggio Calabria;udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione diriesame ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti diDemasi Vincenzo con quella degli arresti domiciliari, con il presidio del dispositivoelettronico.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Demasi Vincenzo, per iltramite del difensore di fiducia, avv.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12738/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 8/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di Reggio Calabria;udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione diriesame ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti diDemasi Vincenzo con quella degli arresti domiciliari, con il presidio del dispositivoelettronico.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Demasi Vincenzo, per iltramite del difensore di fiducia, avv.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame della carcerazione preventiva carcerazione cautelativa condizioni della detenzione preventiva riesame dell'entità pena misura cautelare nel diritto di esecuzione sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

8/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di Reggio Calabria;udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione diriesame ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti diDemasi Vincenzo con quella degli arresti domiciliari, con il presidio del dispositivoelettronico.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Demasi Vincenzo, per iltramite del difensore di fiducia, avv.

Antonio Giampaolo, deducendo vizi motivazionali inordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 73 del d. P.R. n. 309 del 1990, nonché inordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.4. In data 16 dicembre 2025, il difensore di fiducia munito di procura speciale, harinunciato al ricorso, per essere intervenuta in data 14 agosto 2024 l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la quale la misura in atti èstata sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente,con atto abdicativo validamente formalizzato (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016,Celso, Rv. 266244) dedotto che la misura coercitiva oggetto del provvedimento impugnato èstata sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenutacarenza di interesse non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nédella sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questo Collegio, pur consapevole di un contrario orientamento (espresso da Sez. 5,n. 39521 del 4/7/2018, Haeres Equita Sri, Rv. 273882;

Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018,Horvat, Rv. 273325), ritiene di aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo,secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza diinteresse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo nonpossa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di unasomma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suointeresse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 35829 del25/9/2925, non mass., Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785;

Sez. 1, n.11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013,Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n.1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561).Siffatta conclusione si pone in linea di continuità con quanto affermato dalle SezioniUnite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694),secondo le quali la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nellavalutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesseall'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o didiritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante o perchéla stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanzaper il superamento del punto controverso.Consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l'inammissibilità delricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenzasfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 07/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIUSEPPE DE MARZO