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Ordinanza — n. 12712/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12712/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12712/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti. Esaminati i ricorsi ed il provvedimento impugnato. Considerato che i ricorsi avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2025 sono stati proposti personalmente da Islam Nazrul e da Shamim Kazi e che sia il provvedimento che i ricorsi sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12712/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati i ricorsi ed il provvedimento impugnato. Considerato che i ricorsi avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2025 sono stati proposti personalmente da Islam Nazrul e da Shamim Kazi e che sia il provvedimento che i ricorsi sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Parole chiave

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ritiro della querela penale testimone a discarico difesa penale verosimiglianza della persecuzione abbandono del procedimento per infrazione stradale disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che i ricorrenti si dolgono, in modo del tutto generico, del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, de plano, ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte cost., sent.
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Testo completo

provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi ed il provvedimento impugnato. Considerato che i ricorsi avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2025 sono stati proposti personalmente da Islam Nazrul e da Shamim Kazi e che sia il provvedimento che i ricorsi sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Considerato, altresì, che le impugnazioni risultano inammissibili anche perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che i ricorrenti si dolgono, in modo del tutto generico, del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 P.Q.M7 A. 2,7)9 IL FUN7In T7TARTO 3