Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12702/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12702/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12702/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale monocratico di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'opposizione avanzata da Nadia El Haday avverso il provvedimento n. 258/2025 emesso dal medesimo giudice dell'esecuzione in data 18 settembre 2025, con il quale era stata rigettata la sua istanza di declaratoria di estinzione -per decorso del tempo-della pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda inflittale con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Imperia il giorno 23 maggio 2019. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'istanza proposta dalla ricorrente, ritenendo che il ricorso dovesse essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, del codice di rito.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12702/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, l'originaria istanza di declaratoria di estinzione del reato per decorso del tempo è stata rigettata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento 'de plano' in data 18 settembre 2025 emesso ai sensi dell'art. 676, comma 4, del codice di rito. 2.1. Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede in ordine all'estinzione della pena, quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova, senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico ministero e notificata all'interessato; contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. 2.2.

Parole chiave

Generato dall'IA
adeguamento della pena remissione della pena commisurazione della pena arresto riduzione della pena proporzionalità della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Piero Serracchieri, affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 666 cod. proc. pen
Il Tribunale dichiarava inammissibile l'istanza proposta dalla ricorrente, ritenendo che il ricorso dovesse essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, del codice di rito.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

osto da: EL HADAY NADIA nata a Ceva il 31/12/1992; avverso la ordinanza del Tribunale di Imperia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, del 29/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.I.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale monocratico di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'opposizione avanzata da Nadia El Haday avverso il provvedimento n. 258/2025 emesso dal medesimo giudice dell'esecuzione in data 18 settembre 2025, con il quale era stata rigettata la sua istanza di declaratoria di estinzione -per decorso del tempo-della pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda inflittale con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Imperia il giorno 23 maggio 2019. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'istanza proposta dalla ricorrente, ritenendo che il ricorso dovesse essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, del codice di rito.

2. Avverso la citata ordinanza Nadia El Haday, per mezzo dell'avv. Piero Serracchieri, affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 676 comma 1, e 667, comma 4, del codice di rito; al riguardo osserva che avverso le decisioni adottate 'de plano' ai sensi dell'art. 676, comma 4, del codice di rito è possibile proporre opposizione davanti allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento e non già il ricorso per cassazione come sostenuto nel provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo la condannata deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, per non avere il giudice dell'esecuzione - una volta qualificata la opposizione come ricorso per cassazione - omesso di trasmettere gli atti a questa Corte per competenza.

3. Il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnnnino ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato ed assorbente.

22. Invero, l'originaria istanza di declaratoria di estinzione del reato per decorso del tempo è stata rigettata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento 'de plano' in data 18 settembre 2025 emesso ai sensi dell'art. 676, comma 4, del codice di rito. 2.1. Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede in ordine all'estinzione della pena, quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova, senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico ministero e notificata all'interessato; contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. 2.2.

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, poiché avverso il provvedimento 'de plano'con cui il Tribunale di Imperia aveva respinto la richiesta dell'odierna ricorrente, inerente alla declaratoria di estinzione del reato per decorso del tempo, era stata proposta rituale opposizione a seguito della quale avrebbe dovuto essere fissata udienza in camera di consiglio per la decisione su detta opposizione. 2.3. Al riguardo deve richiamarsi il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858;

Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clerk, Rv. 265538; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Atto s.r.I., RV. 271460). Infatti, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le 3istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.

La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il ricorso per cessazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev'essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605;

Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, Di Rocco, Rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, Rv. 223464).

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Imperia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. P. P.Q.M