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Sentenza — n. 12533/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12533/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12533/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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2025 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;lette le conclusioni del P.G., Fabrizio Vanorio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 7 luglio 2025 il magistrato di sorveglianza di Messina ha revocatol'autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione dalle 07:30 alle 08:30 e dalle 12:30 alle14:30, concessa, con precedente ordinanza del 10 giugno 2024 dello stesso magistrato, alcondannato in detenzione domiciliare Emanuele Arcoraci.Il magistrato di sorveglianza ha revocato l'autorizzazione in quanto ha ricevutoun'informativa dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto da cui emergeva che l'imputatoaveva fatto rientro presso l'abitazione con un ritardo di 32 minuti rispetto all’orario consentito.2.

Regesto Legislator

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art. 284 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12533/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 25080 del28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, secondo cui, nella materia dei ricorsi percassazione, la violazione di legge comprende, oltre all'ipotesi di un provvedimentototalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui lamotivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza elogicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea arendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell'adottare un atto (in sensoconforme v.

Parole chiave

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proroga della carcerazione espulsione assenza prolungata all'estero rischio di soggiorno illegale ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo permesso di dimora scaduto termine di partenza

Disposizioni normative citate

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art. 284 cod. proc. pen
206465 - 01, per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 cod. proc. pen., secondocui:
art. 310 cod. proc. pen
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Testo completo

2025 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;lette le conclusioni del P.G., Fabrizio Vanorio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 7 luglio 2025 il magistrato di sorveglianza di Messina ha revocatol'autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione dalle 07:30 alle 08:30 e dalle 12:30 alle14:30, concessa, con precedente ordinanza del 10 giugno 2024 dello stesso magistrato, alcondannato in detenzione domiciliare Emanuele Arcoraci.Il magistrato di sorveglianza ha revocato l'autorizzazione in quanto ha ricevutoun'informativa dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto da cui emergeva che l'imputatoaveva fatto rientro presso l'abitazione con un ritardo di 32 minuti rispetto all’orario consentito.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il ritardo nel rientropresso la propria abitazione è stato la conseguenza di una circostanza imprevista edimprevedibile, ovvero che il condannato, rientrando a casa, ha forato la ruota della propriaautovettura; lo stesso non è riuscito ad avvisare tempestivamente le forze di polizia, inquanto privo di telefono cellulare; si tratta comunque dell'unico episodio in cui è avvenuta laviolazione e la revoca sta arrecando grave pregiudizio alla famiglia del detenuto, atteso chela compagna è priva di patente di guida e che la frazione in cui essi vivono è priva di esercizicommerciali raggiungibili a piedi.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Fabrizio Vanorio, ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Nella giurisprudenza di questa Corte il provvedimento del magistrato di sorveglianzache modifica le prescrizioni accessorie alla detenzione domiciliare, quali le autorizzazionial l ’uscita, è r i tenuto impugnabile mediante r icorso per cassazione (Sez. 1,n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01: Avverso i provvedimenti adottati dalmagistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzionedella detenzione domiciliare, art. 47-ter, comma secondo, ord. pen., è esperibile il ricorso incassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertàpersonale; conformi Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015 - 01;Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226135 - 01;

Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007,P.M. in proc. Priebke, Rv. 238919 - 01).Come evidenziato dalle pronunce appena citate, il provvedimento è impugnabilesoltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost, che dispone che«contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organigiurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione dilegge».Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica la previsione dell'art. 568,comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale:

«Sono sempre soggetti a ricorso percassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudicedecide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possonodare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28».Tale opzione ermeneutica, a sua volta, trae il proprio fondamento dal principio di diritto,risalente ma insuperato, affermato da Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 2017, Lombardi,Rv. 206465 - 01, per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 cod. proc. pen., secondocui:

«I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., cheregolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltàdell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuareil grado di afflittività della misura cautelare, e devono pertanto essere ricompresi nellacategoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano leregole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, unsindacato di secondo grado esteso anche nel merito».Tanto premesso, deve evidenziarsi che il provvedimento impugnato risulta, nellasostanza, sprovvisto di motivazione, essendosi limitato il Magistrato di sorveglianza diMessina, a giustificare la revoca dell’autorizzazione all’uscita con un provvedimento di merapresa d’atto della comunicazione sul mancato rispetto dell’orario di rientro pressol’abitazione.Una mera presa d’atto di una comunicazione di polizia si risolve in una carenzaassoluta di motivazione, che induce ad inquadrare il vizio del provvedimento impugnato nellacategoria della violazione di legge per cui, come si diceva prima, il ricorso per cassazione èammesso, conformemente a quanto, da tempo, affermato da Sez.

U, n. 25080 del28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, secondo cui, nella materia dei ricorsi percassazione, la violazione di legge comprende, oltre all'ipotesi di un provvedimentototalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui lamotivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza elogicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea arendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell'adottare un atto (in sensoconforme v.

Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 01; Sez. 1, n. 45723del 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01).A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le lineeargomentative del provvedimento censurato appaiono criptiche, essendo talmentescoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni chehanno giustificato la decisione oggetto di vaglio giurisdizionale, rendendo l'atto processualeadottato privo di effettive enunciazioni argomentative (tra le altre in questo senso, v.

Sez. 1,n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805 - 01; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004,Santapaola, Rv. 230303 - 01).Nel caso di specie, la mancanza nel provvedimento impugnato di qualsiasi valutazionesulla durata della violazione (32 minuti), sulla occasionalità della stessa (un unico caso),sulle eventuali ragioni giustificatrici (si è detto che il ricorrente riferisce di avere avuto uncontrattempo di natura imprevista), sulla durata del percorso della misura alternativa in cui ilcondannato non era incorso in violazioni, inducono a ritenere che la mera presa d’atto dellacomunicazione di polizia si risolva in una motivazione mancante, che impone l'annullamentodell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato disorveglianza di Messina.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza diMessina.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO ALESSANDRO CENTONZE